Dispositiv
- se l'imputato è autore colpevole di mancata truffa e/o sviamento della giustizia;
- in caso di risposta affermativa al quesito n. 1: 2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato, 2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
- il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili; preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 146 cpv. 1 (in relazione con lart. 22) e 304 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; proscioglieACCU 1 dalle accuse di mancata truffa, art. 146 cpv. 1 CP, e di sviamento della giustizia, art. 304 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto daccusa n. 3279/2004 del 4 ottobre 2004; caricale spese __________, che rifonderà al prosciolto fr. 1500. per ripetibili; Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: Il segretario: Distinta di pagamento a carico __________: fr. 100. testimoni fr. 100.totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.395/AMM
DA 3279/2004
Bellinzona
20 aprile 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1dauto
(difeso dallavv. __________, Lugano)
accusato di 1. mancata truffa
per avere, a __________ il 12 novembre 2002, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, affermando cose false, compiuto tutti gli atti per ingannare con astuzia i funzionari della compagnia assicurativa __________, al fine di ottenere dalla stessa un indebito risarcimento per un importo complessivo di fr. 5700., risarcimento non riconosciuto poiché scoperto il reato,
e meglio per avere, dopo aver sporto, presso la Gendarmeria di __________, una falsa denuncia di furto contro ignoti che a suo dire sarebbe avvenuto in data 18/19 ottobre 2002 nella sua cantina sita al piano sub dello stabile in cui abita, con la sottrazione di una tuta da moto marca __________ del valore di fr. 1700., un casco marca __________ del valore di fr. 800. e una cassetta marca __________ con i relativi attrezzi del valore di fr. 2000., per un valore complessivo di fr. 4500.; furto mai perpetrato e in realtà simulato dallo stesso __________ in quanto non vi erano segni di scasso e il profilo di acciaio a forma di elle che fungeva da battuta e sul quale doveva appoggiare il catenaccio della serratura era stato piegato, secondo i rilievi della scientifica, quando la porta della cantina era aperta, inviato una segnalazione alla __________, dichiarando contrariamente al vero che gli erano stati sottratti i seguenti oggetti: una tuta da moto marca __________ del valore di fr. 1700., una giacca di pelle invernale del valore di fr. 700., un casco marca __________ del valore di fr. 800., una cassetta marca __________ con i relativi attrezzi del valore di fr. 2000., uno zaino da montagna del valore di fr. 300. e un paio di scarponi da montagna del valore di fr. 200., per un valore complessivo di fr. 5700.;
2. sviamento della giustizia
per avere, il 19 ottobre 2002 a __________, presso la Gendarmeria, introdotto una denuncia alla Polizia per un atto punibile che egli sapeva non commesso, denunciando il furto avvenuto nella sua cantina sita al piano sub dello stabile in cui abita, che in realtà era stato simulato dallo stesso __________ come sub. 1;
reati previsti dall'art. 146 cpv. 1 in relazione con lart. 22 CP, rispettivamente 304 n. 1 CP;
perseguito con decreto daccusa n. 3279/2004 del 4 ottobre 2004 delAINQ 1che propone la condanna dellimputato:
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200. e delle spese di fr. 100.;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta il 6 ottobre 2004 dallimputato;
indetto il dibattimento 20 aprile 2005, cui sono intervenuti laccusato e il difensore;
proceduto all'interrogatorio dell'imputato e allaudizione testimoniale di __________, di __________ e di __________;
sentito il difensore, il quale in estrema sintesi conclude per il proscioglimento dellimputato e per lassegnazione di congrue ripetibili;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di mancata truffa e/o sviamento della giustizia;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili;
preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 146 cpv. 1 (in relazione con lart. 22) e 304 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
proscioglieACCU 1
dalle accuse di mancata truffa, art. 146 cpv. 1 CP, e di sviamento della giustizia, art. 304 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto daccusa n. 3279/2004 del 4 ottobre 2004;
caricale spese __________, che rifonderà al prosciolto fr. 1500. per ripetibili;
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta di pagamento a carico __________:
fr. 100. testimoni
fr. 100.totale