Sachverhalt
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto daccusa n. 3120/2004 del 20 settembre 2004;
proscioglie ACCU 1
dallaccusa di circolazione senza licenza di circolazione e senza assicurazione, art. 96 n. 2 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel medesimo decreto daccusa;
condanna ACCU 1
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel medesimo decreto daccusa;
condanna ACCU 1
Dispositiv
- alla multa di fr. 200.,
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 60.; non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 19 agosto 2003; assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto; Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80642), Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: La segretaria: Distinta di pagamento a carico del condannato: fr. 200. multa fr. 40. tassa di giustizia fr. 20. spese giudiziarie fr. 260.totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.385/AMM
DA 3120/2004
Bellinzona
24 marzo 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso dallavv.,)
accusato di circolazione senza licenza di circolazione
per aver condotto l'autovettura __________ senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
reato previsto dall'art. 96 n. 1 cpv. 1 e n. 2 cpv. 1 LCS;
fatti avvenuti a __________ il 2 luglio 2004;
perseguito con decreto daccusa n. 3120/2004 del 20 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dellimputato:
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
2. alla multa di fr. 500.,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100. e delle spese di fr. 100.,
4. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 19 agosto 2003, ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta il 28 settembre 2004 dallimputato;
indetto il dibattimento 24 marzo 2004, cui sono comparsi laccusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e allaudizione testimoniale di __________;
sentito il difensore, secondo il quale è stata dimostrata in questa sede (la polizia non ne aveva fatto richiesta) lesistenza di una copertura assicurativa RC nonostante la mancata applicazione delle targhe professionali; lart. 96 n. 1 LCS, sempre stando al difensore, non punisce del resto il semplice fatto di circolare senza targhe apposte, ma presuppone anchesso lassenza di una copertura assicurativa RC; donde la richiesta di proscioglimento dellimputato per insussistenza dei reati, con oneri a carico dello Stato, e di unadeguata indennità per ripetibili;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di infrazione allart. 96 LCS;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova,
2.3 se devessere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 19 agosto 2003 o, in caso di risposta negativa, se devesserne prolungato il periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili;
preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 96 n. 1 cpv. 1 e n. 2 cpv. 1 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di circolazione senza targhe, art. 96 n. 1 cpv. 1 LCS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto daccusa n. 3120/2004 del 20 settembre 2004;
proscioglie ACCU 1
dallaccusa di circolazione senza licenza di circolazione e senza assicurazione, art. 96 n. 2 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel medesimo decreto daccusa;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 60.;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 19 agosto 2003;
assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80642),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico del condannato:
fr. 200. multa
fr. 40. tassa di giustizia
fr. 20. spese giudiziarie
fr. 260.totale