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10.2004.379

per aver circolato malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava

Ticino · 2005-02-25 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

avvenuti                       a __________ il 05.07.2004;

reato previsto                     dall’art. 95 cifra 2 LCS, in relazione con l’art. 45 cpv. 1 OAC;

1.Alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

indetto                               il dibattimento in data 25 febbraio 2005, al quale ha presenziato il prevenuto mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

in applicazione                  dell’art. 250 cpv. 1 CPP, il Giudice, constatata dal dibattimento una possibile

nuova valutazione giuridica dei fatti, prospetta alle parti una nuova

imputazione, subordinata, segnatamente quella di

infrazione alle norme della circolazione(art. 147 OAC in relazione con l’art.

42 cpv. 3 bis lett.a LCS)

per avere, a Camorino ed in altre imprecisate circostanze di luogo, dal 18.09.2003 al 05.07.2004, condotto la vettura Mazda targata TI __________ con una licenza di condurre straniera sebbene avesse dovuto procurarsi la licenza svizzera in virtù della decisione di divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

sentito                               nuovamente l’accusato per la sua dichiarazione conclusiva, con la quale questi postula il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.1.È __________ autore colpevole di

circolazione magrado la revoca

per avere, a __________ il 05.07.__________, condotto la vettura Mazda targata TI __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

o, subordinatamente, di

1.2.infrazione alle norme della circolazione (art. 147 OAC)

per avere, a Camorino ed in altre imprecisate circostanze di luogo, dal 18.09.2003 al 05.07.2004, condotto la vettura Mazda targata TI __________ con una licenza di condurre straniera sebbene avesse dovuto procurarsi la licenza svizzera in virtù della decisione di divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. o 1.2., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.

80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale

misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 95 cifra 2 LCS, in relazione con l’art. 45 cpv. 1 OAC, art. 147 OAC in relazione con l’art. 42 cpv. 3bis lett.a LCS sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP,  e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti 1.1 e 1.2;

venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;

proscioglie                      ACCU 1,23.10.1961, fu __________ n. __________, nato a __________

(__________), cittadino kossovaro, domiciliato a __________, __________,

coniugato, operaio:

dall’accusa dicircolazione magrado la revocae da quella (subordinata) di

infrazione alle norme della circolazione (art. 147 OAC)

ordinaTassa e spese di giustizia a carico dello Stato.

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Erwägungen (2 Absätze)

E. 45 cpv. 1 OAC;

1.Alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.

E. 49 cifra 3 CPS).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

indetto                               il dibattimento in data 25 febbraio 2005, al quale ha presenziato il prevenuto mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

in applicazione                  dell’art. 250 cpv. 1 CPP, il Giudice, constatata dal dibattimento una possibile

nuova valutazione giuridica dei fatti, prospetta alle parti una nuova

imputazione, subordinata, segnatamente quella di

infrazione alle norme della circolazione(art. 147 OAC in relazione con l’art.

42 cpv. 3 bis lett.a LCS)

per avere, a Camorino ed in altre imprecisate circostanze di luogo, dal 18.09.2003 al 05.07.2004, condotto la vettura Mazda targata TI __________ con una licenza di condurre straniera sebbene avesse dovuto procurarsi la licenza svizzera in virtù della decisione di divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

sentito                               nuovamente l’accusato per la sua dichiarazione conclusiva, con la quale questi postula il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.1.È __________ autore colpevole di

circolazione magrado la revoca

per avere, a __________ il 05.07.__________, condotto la vettura Mazda targata TI __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

o, subordinatamente, di

1.2.infrazione alle norme della circolazione (art. 147 OAC)

per avere, a Camorino ed in altre imprecisate circostanze di luogo, dal 18.09.2003 al 05.07.2004, condotto la vettura Mazda targata TI __________ con una licenza di condurre straniera sebbene avesse dovuto procurarsi la licenza svizzera in virtù della decisione di divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. o 1.2., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.

80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale

misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 95 cifra 2 LCS, in relazione con l’art. 45 cpv. 1 OAC, art. 147 OAC in relazione con l’art. 42 cpv. 3bis lett.a LCS sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP,  e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti 1.1 e 1.2;

venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;

proscioglie                      ACCU 1,23.10.1961, fu __________ n. __________, nato a __________

(__________), cittadino kossovaro, domiciliato a __________, __________,

coniugato, operaio:

dall’accusa dicircolazione magrado la revocae da quella (subordinata) di

infrazione alle norme della circolazione (art. 147 OAC)

ordinaTassa e spese di giustizia a carico dello Stato.

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2004.379 ROC/MAM

DA 3076/2004

Bellinzona

25 febbraio 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole dicircolazione malgrado la revoca

per avere condotto la vettura Mazda targata TI __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti                       a __________ il 05.07.2004;

reato previsto                     dall’art. 95 cifra 2 LCS, in relazione con l’art. 45 cpv. 1 OAC;

1.Alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

indetto                               il dibattimento in data 25 febbraio 2005, al quale ha presenziato il prevenuto mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

in applicazione                  dell’art. 250 cpv. 1 CPP, il Giudice, constatata dal dibattimento una possibile

nuova valutazione giuridica dei fatti, prospetta alle parti una nuova

imputazione, subordinata, segnatamente quella di

infrazione alle norme della circolazione(art. 147 OAC in relazione con l’art.

42 cpv. 3 bis lett.a LCS)

per avere, a Camorino ed in altre imprecisate circostanze di luogo, dal 18.09.2003 al 05.07.2004, condotto la vettura Mazda targata TI __________ con una licenza di condurre straniera sebbene avesse dovuto procurarsi la licenza svizzera in virtù della decisione di divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

sentito                               nuovamente l’accusato per la sua dichiarazione conclusiva, con la quale questi postula il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.1.È __________ autore colpevole di

circolazione magrado la revoca

per avere, a __________ il 05.07.__________, condotto la vettura Mazda targata TI __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

o, subordinatamente, di

1.2.infrazione alle norme della circolazione (art. 147 OAC)

per avere, a Camorino ed in altre imprecisate circostanze di luogo, dal 18.09.2003 al 05.07.2004, condotto la vettura Mazda targata TI __________ con una licenza di condurre straniera sebbene avesse dovuto procurarsi la licenza svizzera in virtù della decisione di divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. o 1.2., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.

80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale

misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 95 cifra 2 LCS, in relazione con l’art. 45 cpv. 1 OAC, art. 147 OAC in relazione con l’art. 42 cpv. 3bis lett.a LCS sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP,  e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti 1.1 e 1.2;

venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;

proscioglie                      ACCU 1,23.10.1961, fu __________ n. __________, nato a __________

(__________), cittadino kossovaro, domiciliato a __________, __________,

coniugato, operaio:

dall’accusa dicircolazione magrado la revocae da quella (subordinata) di

infrazione alle norme della circolazione (art. 147 OAC)

ordinaTassa e spese di giustizia a carico dello Stato.

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi