Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Alla pena di 50 (cinquanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per il periodo di 2 (due) anni.
E. 2 Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di (3) tre anni.
E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
E. 4 Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico di __________ e __________. vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 settembre 2004 dall'accusato; indetto il dibattimento 1 marzo 2005 al quale ha presenziato unicamente il difensore __________, l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 gennaio/ 1° febbraio 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa; proceduto nelle forme contumaciali; data lettura del decreto d'accusa; sentito il difensore, il quale chiede in via principale una riduzione della pena a trenta giorni di detenzione e, in via subordinata, la riduzione della pena al carcere preventivo sofferto; in ogni caso chiede che non venga inflitta la pena accessoria dell’espulsione e che le spese vengano poste a carico dello Stato; letti ed esaminati gli atti; visti gli art. 2, 41, 55, 63, 139 cifra 1 CP; 23 cpv. 1 LDDS; richiamato l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; 273 e segg. CPP, rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di: 1.1. correità in ripetuto furto 1.2. entrata illegale
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere condannato alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero. proscioglie ACCU 1 dall’imputazione di entrata illegale per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3061/2004 del 13 settembre 2004. dichiara ACCU 1 autore colpevole di ripetuto furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3061/2004 del 13 settembre 2004. condanna ACCU 1
1. alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--; condanna ACCU 1 alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni. ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia. il condannato è stato avvertito della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano, Ufficio federale dell’immigrazione, Berna, Sezione dei permessi e dell’immigarzione, Bellinzona Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona. Il presidente: La segretaria Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 100.00 tassa di giustizia fr. 300.00 spese giudiziarie fr. 400.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.371/rol
DA 3061/2004
Bellinzona
1 marzo 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Barbara Marelli per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DUF 1)
prevenuto colpevole di 1. correità in ripetuto furto
2. entrata illegale
per essere entrato in Svizzera il 31.10.2003 da un imprecisato valico del Cantone di Basilea privo di valido visto d'ingresso per il nostro Paese;
reati previsti dagli art. 139 cifra 1 CP; 23 cpv. 1 LDDS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto daccusa n. DA 3061/2004 di data 13.09.2004 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1.Alla pena di 50 (cinquanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per il periodo di 2 (due) anni.2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di
(3) tre anni.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.--.4. Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico
di __________ e __________.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 settembre 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 1 marzo 2005 al quale ha presenziato unicamente il difensore __________, l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 gennaio/ 1° febbraio 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale una riduzione della pena a trenta giorni di detenzione e, in via subordinata, la riduzione della pena al carcere preventivo sofferto; in ogni caso chiede che non venga inflitta la pena accessoria dellespulsione e che le spese vengano poste a carico dello Stato;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 2, 41, 55, 63, 139 cifra 1 CP; 23 cpv. 1 LDDS; richiamato lAccordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dellobbligo del visto; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; 273 e segg. CPP,
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. correità in ripetuto furto
1.2. entrata illegale
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere condannato alla pena accessoria dellespulsione dal territorio svizzero.
proscioglie ACCU 1
dallimputazione di entrata illegale per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3061/2004 del 13 settembre 2004.
dichiaraACCU 1
autore colpevole di ripetuto furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3061/2004 del 13 settembre 2004.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo
sofferto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
condannaACCU 1 alla pena accessoria dellespulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
il condannatoè stato avvertito della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei giudici dellistruzione e dellarresto, Lugano,
Ufficio federale dellimmigrazione, Berna,
Sezione dei permessi e dellimmigarzione, Bellinzona
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale