Dispositiv
- vie di fatto per avere, a Osogna, presso il domicilio coniugale, la notte sul 18 novembre 2003, colpendo ripetutamente la moglie __________ con schiaffi, commesso vie di fatto contro una persona;
- minaccia per avere, il 29 e 30 marzo 2004, a Bellinzona, rivolgendosi a __________, presidente dellassociazione __________, affermando, con riferimento chiaro alla moglie: a) che la sua religione prevedeva la vendetta e che in Riviera erano in 40 della sua famiglia e b) il giorno successivo, parlando al telefono con __________., dichiarando che se la moglie non avesse ritirato la denuncia da lei sporta in Kosovo, lavrebbe fatta a pezzi, sapendo o dovendo presumere che tali dichiarazioni sarebbero state portate a conoscenza della vittima, usato grave minaccia e, quindi, incusso spavento o timore ad una persona;
- tentata coazione per avere, il 30 marzo 2004, a Bellinzona, durante una comunicazione telefonica con __________, presidente dellassociazione __________, dichiarando che se la moglie non avesse ritirato la denuncia da lei sporta in Kosovo, lavrebbe fatta a pezzi, ovvero usando minaccia di grave danno contro la moglie __________, tentato di costringere una persona a compiere un atto; reati previsti dagli art. 126 cpv. 1, 180 cpv. 1 e 181 CP in relazione con lart 21 CP; fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo; perseguito con decreto daccusa del 20 settembre 2004 n. 3106/2004 delAINQ 1che propone la condanna:
- Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
- All'espulsione dal territorio svizzero per il periodo di 4 (quattro) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr.100.--.
- E' ordinata la liberazione e restituzione alla parte lesa dei capi di vestiario in sequestro; vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 24 settembre 2004 dallaccusato; indetto il dibattimento 1° giugno 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 3 gennaio 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa; proceduto nelle forme contumaciali; data lettura del decreto d'accusa; sentito il patrocinatore di parte civile, il quale postula la conferma del decreto di accusa e chiede altresì che laccusato sia condannato al versamento alla parte civile di fr. 1'000.- a titolo di torto morale e di fr. 3'000.- a titolo di spese di patrocinio; letti ed esaminati gli atti; visti gli art. 21, 41, 63, 68, 126 cpv. 1, 180 cpv. 1 e 181 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 41 e segg. CO e 39 LTG; rispondendo ai quesiti
- Se ACCU 1 è autore colpevole di: 1.1. vie di fatto 1.2. minaccia 1.3. tentata coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
- Sulla pena e sulle spese.
- Se deve essere comminata la pena accessoria dellespulsione dal territorio svizzero.
- Se deve essere ordinato il dissequestro e la riconsegna alla parte civile dei capi di vestiario sequestrati.
- Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il pagamento di fr. 1000.- a titolo di torto morale e di fr. 3'000.- a titolo di spese di patrocinio; dichiara Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto n.10.2004.368/pg
DA 3106/2004
Bellinzona
1 giugno 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
1. vie di fatto
per avere,
a Osogna, presso il domicilio coniugale,
la notte sul 18 novembre 2003, colpendo ripetutamente la moglie __________ con schiaffi, commesso vie di fatto contro una persona;
2. minaccia
per avere, il 29 e 30 marzo 2004, a Bellinzona, rivolgendosi a __________, presidente dellassociazione __________, affermando, con riferimento chiaro alla moglie: a) che la sua religione prevedeva la vendetta e che in Riviera erano in 40 della sua famiglia e b) il giorno successivo, parlando al telefono con __________., dichiarando che se la moglie non avesse ritirato la denuncia da lei sporta in Kosovo, lavrebbe fatta a pezzi,
sapendo o dovendo presumere che tali dichiarazioni sarebbero state portate a conoscenza della vittima,
usato grave minaccia e, quindi, incusso spavento o timore ad una persona;
3. tentata coazione
per avere, il 30 marzo 2004, a Bellinzona, durante una comunicazione telefonica con __________, presidente dellassociazione __________, dichiarando che se la moglie non avesse ritirato la denuncia da lei sporta in Kosovo, lavrebbe fatta a pezzi, ovvero usando minaccia di grave danno contro la moglie __________, tentato di costringere una persona a compiere un atto;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1, 180 cpv. 1 e 181 CP in relazione con lart 21 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto daccusa del 20 settembre 2004 n. 3106/2004 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. All'espulsione dal territorio svizzero per il periodo di 4 (quattro) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr.100.--.
4. E' ordinata la liberazione e restituzione alla parte lesa dei capi di vestiario in sequestro;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 24 settembre 2004 dallaccusato;
indetto il dibattimento 1° giugno 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 3 gennaio 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il patrocinatore di parte civile, il quale postula la conferma del decreto di accusa e chiede altresì che laccusato sia condannato al versamento alla parte civile di fr. 1'000.- a titolo di torto morale e di fr. 3'000.- a titolo di spese di patrocinio;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 21, 41, 63, 68, 126 cpv. 1, 180 cpv. 1 e 181 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 41 e segg. CO e 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. vie di fatto
1.2. minaccia
1.3. tentata coazione
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere comminata la pena accessoria dellespulsione dal territorio svizzero.
4. Se deve essere ordinato il dissequestro e la riconsegna alla parte civile dei capi di vestiario sequestrati.
5. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il pagamento di fr. 1000.- a titolo di torto morale e di fr. 3'000.- a titolo di spese di patrocinio;
dichiara
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Lindicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale