Sachverhalt
avvenuti in data 17 marzo 2003, sulla tratta __________ -__________;
reati previsti dagli artt. 150 CPS e 51 LTP;
e meglio come al decreto daccusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del ___________per cui è stata proposta la condanna del prevenuto:
1.Alla multa di fr. 200.--, con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS).
2.Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 130.- (centotrenta), a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3.Al pagamento della tassa di giusitzia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 maggio 2003 dall'accusato;
considerato che - dai documenti ora agli atti, segnatamente dalla comunicazione 25 febbraio 2004 del difensore, dott. __________ __________, risulta che il prevenuto, in data 11 aprile 2003, ha versato alla parte civile, nel termine richiestogli di cui alla notifica di procedimento penale del 7 aprile 2003 del Procuratore Pubblico, limporto, dovuto ed accertato, di fr. 130.- (centotrenta);
- stante quanto precede il Ministero Pubblico recede dal perseguire penalmente il prevenuto, come avrebbe del resto già fatto a suo tempo, se solo il signor __________ __________ non avesse negligentemente omesso di comunicare da subito alle Autorità preposte lavvenuto pagamento;
pronuncia:1.Il decreto di accusa no. DA __________/__________ del __________ 2003 del Procuratore Pubblico Antonio Peruginiè annullato.
§ Di conseguenza non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di __________ __________, per i fatti del 17 marzo 2003 sulla tratta __________ -__________.
§§ Di conseguenza il dibattimento penale, già fissato per il giorno 23 aprile 2004 alle ore 14:30è annullato.
§§§ Lincarto è ritornato al Ministero Pubblico, per quanto di sua competenza.
2.Non si prelevano né tasse né spese di giudizio.
3.Intimazione:
Il Giudice: Il Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Alla multa di fr. 200.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS).
E. 2 Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 130.- (centotrenta), a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
E. 3 Al pagamento della tassa di giusitzia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
E. 4 La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS). vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 maggio 2003 dall'accusato; considerato che - dai documenti ora agli atti, segnatamente dalla comunicazione 25 febbraio 2004 del difensore, dott. __________ __________, risulta che il prevenuto, in data 11 aprile 2003, ha versato alla parte civile, nel termine richiestogli di cui alla notifica di procedimento penale del 7 aprile 2003 del Procuratore Pubblico, l’importo, dovuto ed accertato, di fr. 130.- (centotrenta);
- stante quanto precede il Ministero Pubblico recede dal perseguire penalmente il prevenuto, come avrebbe del resto già fatto a suo tempo, se solo il signor __________ __________ non avesse negligentemente omesso di comunicare da subito alle Autorità preposte l’avvenuto pagamento; pronuncia: 1. Il decreto di accusa no. DA __________/__________ del __________ 2003 del Procuratore Pubblico Antonio Perugini è annullato . § Di conseguenza non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di __________ __________, per i fatti del 17 marzo 2003 sulla tratta __________ -__________. §§ Di conseguenza il dibattimento penale, già fissato per il giorno 23 aprile 2004 alle ore 14:30 è annullato . §§§ L’incarto è ritornato al Ministero Pubblico, per quanto di sua competenza. 2. Non si prelevano né tasse né spese di giudizio. 3. Intimazione: Il Giudice: Il Segretario assessore: Claudio Rotanzi Michele Maggi
E. 49 cfr. 3 CPS).
2.Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 130.- (centotrenta), a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3.Al pagamento della tassa di giusitzia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 maggio 2003 dall'accusato;
considerato che - dai documenti ora agli atti, segnatamente dalla comunicazione 25 febbraio 2004 del difensore, dott. __________ __________, risulta che il prevenuto, in data 11 aprile 2003, ha versato alla parte civile, nel termine richiestogli di cui alla notifica di procedimento penale del 7 aprile 2003 del Procuratore Pubblico, limporto, dovuto ed accertato, di fr. 130.- (centotrenta);
- stante quanto precede il Ministero Pubblico recede dal perseguire penalmente il prevenuto, come avrebbe del resto già fatto a suo tempo, se solo il signor __________ __________ non avesse negligentemente omesso di comunicare da subito alle Autorità preposte lavvenuto pagamento;
pronuncia:1.Il decreto di accusa no. DA __________/__________ del __________ 2003 del Procuratore Pubblico Antonio Peruginiè annullato.
§ Di conseguenza non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di __________ __________, per i fatti del 17 marzo 2003 sulla tratta __________ -__________.
§§ Di conseguenza il dibattimento penale, già fissato per il giorno 23 aprile 2004 alle ore 14:30è annullato.
§§§ Lincarto è ritornato al Ministero Pubblico, per quanto di sua competenza.
2.Non si prelevano né tasse né spese di giudizio.
3.Intimazione:
Il Giudice: Il Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.35 ROC/MAM
DA 1563/2003
Bellinzona
4 marzo 2004
Stralcio
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
__________ __________c/o __________ __________
difeso da: __________
ritenuto colpevole diconseguimento fraudolento di una prestazione, econtravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;
fatti avvenuti in data 17 marzo 2003, sulla tratta __________ -__________;
reati previsti dagli artt. 150 CPS e 51 LTP;
e meglio come al decreto daccusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del ___________per cui è stata proposta la condanna del prevenuto:
1.Alla multa di fr. 200.--, con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS).
2.Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 130.- (centotrenta), a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3.Al pagamento della tassa di giusitzia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 maggio 2003 dall'accusato;
considerato che - dai documenti ora agli atti, segnatamente dalla comunicazione 25 febbraio 2004 del difensore, dott. __________ __________, risulta che il prevenuto, in data 11 aprile 2003, ha versato alla parte civile, nel termine richiestogli di cui alla notifica di procedimento penale del 7 aprile 2003 del Procuratore Pubblico, limporto, dovuto ed accertato, di fr. 130.- (centotrenta);
- stante quanto precede il Ministero Pubblico recede dal perseguire penalmente il prevenuto, come avrebbe del resto già fatto a suo tempo, se solo il signor __________ __________ non avesse negligentemente omesso di comunicare da subito alle Autorità preposte lavvenuto pagamento;
pronuncia:1.Il decreto di accusa no. DA __________/__________ del __________ 2003 del Procuratore Pubblico Antonio Peruginiè annullato.
§ Di conseguenza non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di __________ __________, per i fatti del 17 marzo 2003 sulla tratta __________ -__________.
§§ Di conseguenza il dibattimento penale, già fissato per il giorno 23 aprile 2004 alle ore 14:30è annullato.
§§§ Lincarto è ritornato al Ministero Pubblico, per quanto di sua competenza.
2.Non si prelevano né tasse né spese di giudizio.
3.Intimazione:
Il Giudice: Il Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi