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10.2004.349

per avere offeso l'onore e minacciato per telefono

Ticino · 2005-01-27 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
  2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta); vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8 settembre 2004; indetto                               il dibattimento in data 27 gennaio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e l’avv. PR 1, Bellinzona, patrocinatore della parte lesa __________, costituitasi parte civile al dibattimento; mentre                                 il AINQ 1 con lettera 4/8 novembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito                               il patrocinatore di parte civile, il quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa e ha chiesto, a titolo di risarcimento, la rifusione di fr. 4'304.— come a fattura della parte civile, fr. 1'022.20 per spese di patrocinio e di fr. 1.— per torto morale nonché alle spese del procedimento penale da lui causato; l’accusato, il quale chiede il proprio proscioglimento non avendo mai proferito la parola “vile”, mai avendo minacciato __________, tantomeno in quel periodo indicato nel decreto d’accusa (come già indicato a verbale di polizia) e sostenendo che “viscido”, detto telefonicamente, non costituiva in quel contesto - “provocato” dalle manchevolezze dell’amministratore - un’offesa. Egli si è opposto alle richieste di parte civile; per ultimo di nuovo l’accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:
  3. E'ACCU 1autore colpevole di: 1.1.     ingiuria, per avere, ad __________, agli __________,durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________, tacciandolo di viscido e vile? 1.2.     minaccia, per avere, a __________, agli __________, incusso spavento a __________, minacciandolo al telefono con la frase “ti vengo a prendere e ti tiro fuori di casa”;
  4. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
  5. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
  6. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
  7. A chi vanno caricate le tasse e le spese? Letti ed esaminati               gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 1 segg., 49 cifra 4, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; rispondendo                       affermativamente ai quesiti postisub2 e 3, in modo parzialmente affermativo ai quesiti postisub1.1. e 4, negativamente al quesito postosub1.2., dichiaraACCU 1 autore colpevole diingiuria(art. 177 CP), per avere, ad Arbedo, agli inizi del mese di maggio 2004, durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________, tacciandolo di “viscido”; condanna                         ACCU 1
  8. alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);
  9. al pagamento alla parte civile di fr. 350.-- (trecentocinquanta) a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). §    Per le altre pretese rinvia la parte civile al competente foro civile;
  10. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 200.-- (duecento); ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP); assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto; proscioglieACCU 1 dall’accusa di minaccia e di ingiuria, limitatamente all’espressione “vile”, oggetto d’accusa come a decreto del 23 agosto 2004 no. DA 2720/2004; avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; dichiarala sentenza definitiva. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il giudice:                                                                     Il segretario: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                       150.--         multa fr.                       100.--         tassa di giustizia fr.                       100.--         spese giudiziarie fr.                           -.--         testi fr.                      350.--totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2004.349/CEG

DA 2720/2004

Bellinzona

27 gennaio 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1d

patr. da: PR 1

prevenuto colpevole di 1. ingiuria,

per avere, durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________ __________, tacciandolo di viscido e vile;

2.     minaccia,

per avere incusso spavento a __________, minacciandolo al telefono con la frase “ti vengo a prendere e ti tiro fuori di casa”;

fatti avvenuti                       ad __________ e __________, agli __________;

reati                                  previsti dagli art. 177 e 180 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 23 agosto 2004 no. DA 2720/2004 delAINQ 1che propone la condanna:

1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8 settembre 2004;

indetto                               il dibattimento in data 27 gennaio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e l’avv. PR 1, Bellinzona, patrocinatore della parte lesa __________, costituitasi parte civile al dibattimento; mentre                                 il AINQ 1 con lettera 4/8 novembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il patrocinatore di parte civile, il quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa e ha chiesto, a titolo di risarcimento, la rifusione di fr. 4'304.— come a fattura della parte civile, fr. 1'022.20 per spese di patrocinio e di fr. 1.— per torto morale nonché alle spese del procedimento penale da lui causato;

l’accusato, il quale chiede il proprio proscioglimento non avendo mai proferito la parola “vile”, mai avendo minacciato __________, tantomeno in quel periodo indicato nel decreto d’accusa (come già indicato a verbale di polizia) e sostenendo che “viscido”, detto telefonicamente, non costituiva in quel contesto - “provocato” dalle manchevolezze dell’amministratore - un’offesa. Egli si è opposto alle richieste di parte civile;

per ultimo di nuovo l’accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E'ACCU 1autore colpevole di:

1.1.     ingiuria, per avere, ad __________, agli __________,durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________, tacciandolo di viscido e vile?

1.2.     minaccia, per avere, a __________, agli __________, incusso spavento a __________, minacciandolo al telefono con la frase “ti vengo a prendere e ti tiro fuori di casa”;

2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1 segg., 49 cifra 4, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti postisub2 e 3, in modo parzialmente affermativo ai quesiti postisub1.1. e 4, negativamente al quesito postosub1.2.,

dichiaraACCU 1

autore colpevole diingiuria(art. 177 CP), per avere, ad Arbedo, agli inizi del mese di maggio 2004, durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________, tacciandolo di “viscido”;

condanna                         ACCU 1

1.       alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);

2.       al pagamento alla parte civile di fr. 350.-- (trecentocinquanta) a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

§    Per le altre pretese rinvia la parte civile al competente foro civile;

3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 200.-- (duecento);

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

proscioglieACCU 1 dall’accusa di minaccia e di ingiuria, limitatamente all’espressione “vile”, oggetto d’accusa come a decreto del 23 agosto 2004 no. DA 2720/2004;

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       150.--         multa

fr.                       100.--         tassa di giustizia

fr.                       100.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

fr.                      350.--totale