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10.2004.346

circolazione in stato di ebrietà

Ticino · 2005-01-27 · Italiano TI
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Incarto n.10.2004.346/CEG

DA 2933/2004

Bellinzona

27 gennaio 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         circolazione in stato di ebrietà,

per aver condotto l’autovettura __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.75 grammi per mille);

fatti avvenuti                       a __________;

perseguito                          con decreto d’accusa del 6 settembre 2004 no. DA 2933/2004 delAINQ 1che propone la condanna:

1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 14 settembre 2004;

indetto                               il dibattimento in data 27 gennaio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, assistito dall’avv. DI 1, Lugano, mentre                                           il Procuratore pubblico con lettera 5 novembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il quale ha postulato il proscioglimento del proprio assistito; in via subordinata ha chiesto la riduzione della pena, in particolare l’abolizione della multa, considerato che il giovane è senza occupazione;

per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  E’ ACCU 1autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà,

per avere, a __________, condotto l’autovettura __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.75 grammi per mille)?

2.  In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.  Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.  L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.  A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCS; 41 cifra 4, 80 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                      affermativamente ai quesiti postisub1, 2 e 4; decaduto il quesito postosub3;

dichiaraACCU 1

autore colpevole dicircolazione in stato dilieveebrietà(art. 91 cpv. 1 LCS) - tasso alcolemico al momento critico, comunque superiore a 0.8 g/mille - per i fatti compiuti a __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 2933/2004 del 6 settembre 2004;

condanna                        Giancarlo ACCU 1,

1.       alla multa di fr. 600.— (seicento);

2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.— per complessivi fr. 600.-- (seicento);

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, Bellinzona (inc. CIR.2004.147/ES),

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80561),

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                   a carico di ACCU 1

fr.                       600.--         multa

fr.                       250.--         tassa di giustizia

fr.                       350.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

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