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10.2004.345

guida di un autovettura sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, cocaina

Ticino · 2005-02-03 · Italiano TI
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Incarto n.10.2004.345/CEG

DA 2842/2004

Bellinzona

3 febbraio 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         infrazione alle norme della circolazione,

per aver condotto l’autovettura __________ (recte: __________) essendo sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del __________ risultata positiva per la cocaina;

fatti avvenuti                       a __________ __________;

reato                                 previsto dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 2 LCS, art. 2 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa del 30 agosto 2004 no. DA 2842/2004 delAINQ 1che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento);

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 settembre 2004 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 3 febbraio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore avv. DI 1,, mentre il AINQ 1 con lettera 26 ottobre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il difensore, il quale ha postulato l’assoluzione del proprio assistito.

Dovendo ancora applicare per il principio dellalex mitioril vecchio art. 2 ONC, la difesa ha ricordato innanzitutto che spetta all’accusa l’onere della prova dell’inabilità alla guida per influsso di stupefacenti. L’incarto non riporta alcuna perizia medica, come invece richiesto da dottrina e giurisprudenza; nemmeno il decreto d’accusa menziona quale sarebbe la quantità ritenuta determinante.

I documenti prodotti (in particolare lo scritto del Laboratorio __________ SA in risposta a precise domande) darebbero a mente della difesa la certezza che una (minima) assunzione di cocaina (le tracce riportano 204 ng/ml) quasi 24 h prima dell’incidente non può avere avuto influsso alcuno sulla guida dell’accusato. Peraltro lo stesso referto indica che gli effetti della cocaina durano al massimo per un paio d’ore.

per ultimo l'accusato, il quale ha tenuto a sottolineare che questo decreto d’accusa lo fa sembrare ingiustamente responsabile dell’incidente mortale della circolazione, nel quale, per contro, non ha avuto ruolo alcuno, se non purtroppo, quello di assistervi;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per aver condotto, a __________, l’autovettura __________ targata __________ essendo sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del __________risultata positiva per la cocaina?

2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                      negativamente al quesito postosub1, decaduto il quesito postosub2;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di infrazione alle norme della circolazione per i fatti accaduti a __________ __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 2842/2004 del 30 agosto 2004;

assegnatasse e spese allo Stato;

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                   a carico dello Stato,

fr.                       100.--         tassa di giustizia

fr.                       100.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

fr.                      200.--totale