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Incarto n.10.2004.345/CEG
DA 2842/2004
Bellinzona
3 febbraio 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alle norme della circolazione,
per aver condotto lautovettura __________ (recte: __________) essendo sotto linflusso di sostanze stupefacenti, così come emerge dallanalisi tossicologica del __________ risultata positiva per la cocaina;
fatti avvenuti a __________ __________;
reato previsto dallart. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 2 LCS, art. 2 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto daccusa del 30 agosto 2004 no. DA 2842/2004 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 settembre 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 3 febbraio 2005, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il suo difensore avv. DI 1,, mentre il AINQ 1 con lettera 26 ottobre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, il quale ha postulato lassoluzione del proprio assistito.
Dovendo ancora applicare per il principio dellalex mitioril vecchio art. 2 ONC, la difesa ha ricordato innanzitutto che spetta allaccusa lonere della prova dellinabilità alla guida per influsso di stupefacenti. Lincarto non riporta alcuna perizia medica, come invece richiesto da dottrina e giurisprudenza; nemmeno il decreto daccusa menziona quale sarebbe la quantità ritenuta determinante.
I documenti prodotti (in particolare lo scritto del Laboratorio __________ SA in risposta a precise domande) darebbero a mente della difesa la certezza che una (minima) assunzione di cocaina (le tracce riportano 204 ng/ml) quasi 24 h prima dellincidente non può avere avuto influsso alcuno sulla guida dellaccusato. Peraltro lo stesso referto indica che gli effetti della cocaina durano al massimo per un paio dore.
per ultimo l'accusato, il quale ha tenuto a sottolineare che questo decreto daccusa lo fa sembrare ingiustamente responsabile dellincidente mortale della circolazione, nel quale, per contro, non ha avuto ruolo alcuno, se non purtroppo, quello di assistervi;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per aver condotto, a __________, lautovettura __________ targata __________ essendo sotto linflusso di sostanze stupefacenti, così come emerge dallanalisi tossicologica del __________risultata positiva per la cocaina?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito postosub1, decaduto il quesito postosub2;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di infrazione alle norme della circolazione per i fatti accaduti a __________ __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 2842/2004 del 30 agosto 2004;
assegnatasse e spese allo Stato;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiarala sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 200.--totale