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10.2004.337

infrazione grave alle norme della circolazione

Ticino · 2005-03-21 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

avvenuti a __________ il 24.10.2003,

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCS in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 LCS, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC;

1.Alla multa di fr. 1'500.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--

3.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 settembre 2004 dall'accusato;

indetto                               il pedissequo dibattimento 21 marzo 2005 al quale ha partecipato il prevenuto, mentre che il Procuratore pubblico, con lettera del 15 febbraio 2005, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato,

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato il quale contesta integralmente i fatti addebitatigli dall’agente di polizia e postula l’assoluzione dal reato imputatogli;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.È ACCU 1autore colpevole di

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, a __________ in data 24.10.2003, violato gravemente le norme

medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla

velocità di circa 105 km/h. rilevata dal contachilometri della vettura

privata di un agente della polizia che lo inseguiva, malgrado il vigente

limite di 50 km/h., effettuando poi una manovra di sorpasso sulla destra

invadendo così la corsia riservata ai bus;

2.     In caso di risposta affermativa ai quesiti no.1, se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere     iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3  CPS).

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1, se devono essere accollate

al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 90 cifra 2 LCS in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 LCS, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC; sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito 1., venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1,,,

,,,

,,

dall’accusa di grave infrazione alle norme della circolazione

ordinaLe tasse e le spese di giustizia sono a carico dello Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Alla multa di fr. 1'500.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro

E. 3 In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere     iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3  CPS).

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1, se devono essere accollate

al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 90 cifra 2 LCS in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 LCS, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC; sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito 1., venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1,,,

,,,

,,

dall’accusa di grave infrazione alle norme della circolazione

ordinaLe tasse e le spese di giustizia sono a carico dello Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2004.337 ROC/MAM

DA 2854/2004

Bellinzona

21 marzo 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1Besazio,;

prevenuto colpevole digrave infrazione alle norme della circolazione

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di circa 105 km/h rilevata dal contachilometri della vettura privata di un agente della polizia che lo inseguiva, malgrado il vigente limite di 50 km/h, effettuando poi una manovra di sorpasso sulla destra invadendo così la corsia riservata ai bus;

fatti avvenuti a __________ il 24.10.2003,

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCS in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 LCS, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC;

1.Alla multa di fr. 1'500.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--

3.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 settembre 2004 dall'accusato;

indetto                               il pedissequo dibattimento 21 marzo 2005 al quale ha partecipato il prevenuto, mentre che il Procuratore pubblico, con lettera del 15 febbraio 2005, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato,

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato il quale contesta integralmente i fatti addebitatigli dall’agente di polizia e postula l’assoluzione dal reato imputatogli;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.È ACCU 1autore colpevole di

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, a __________ in data 24.10.2003, violato gravemente le norme

medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla

velocità di circa 105 km/h. rilevata dal contachilometri della vettura

privata di un agente della polizia che lo inseguiva, malgrado il vigente

limite di 50 km/h., effettuando poi una manovra di sorpasso sulla destra

invadendo così la corsia riservata ai bus;

2.     In caso di risposta affermativa ai quesiti no.1, se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere     iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3  CPS).

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1, se devono essere accollate

al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 90 cifra 2 LCS in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 LCS, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC; sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito 1., venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1,,,

,,,

,,

dall’accusa di grave infrazione alle norme della circolazione

ordinaLe tasse e le spese di giustizia sono a carico dello Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi