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10.2004.333

colpito caporale di polizia con un pugno al volto provocandogli delle lesioni e danneggiandogli gli occhiali.

Ticino · 2005-06-16 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti                       dagli art. 285 cifra 1 CP, art.123 cifra 1 CP e art. 144 cpv. 1 CP,

richiamati gli art. 11 CP e art. 41 cifra 1 CP;

1.Alla pena di 15 (quindici) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 120.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3.Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 2 è rinviata al    competente foro civile.

4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

ed inoltre5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

indetto                               il pedissequo dibattimento di data 16 giugno 2005, al quale hanno partecipato l'accusato, assistito dal proprio difensore come pure dal proprio tutore, ed il Sost. Procuratore pubblico;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e sentito il teste in virtù dell’ordinanza sulle prove di data 19.11.2004;

sentito                              il difensore, il qualechiede in via principale l’applicazione dell’art. 10 CPS

(irresponsabilità) e la pedissequa non punibilità del prevenuto. In via

subordinata postula una riduzione della pena e la possibilità, se del caso, di

assegnare al prevenuto un lavoro di pubblica utilità;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU 1autorecolpevole di

1.1.violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

per avere, a __________ in data __________, con violenza, segnatamente sferrandogli un pugno al volto, impedito al __________ della Polizia comunale di __________ di compiere un atto che entrava nelle sue attribuzioni, ossia di procedere alla sua indentificazione;

1.2.lesioni semplici

per avere, a __________ in data __________, sferrato un pugno al volto di

CIVI 1, cagionandogli le lesioni accertate dal certificato medico, agli atti, del

__________ del Dr. Med. __________;

1.3.danneggiamento

per avere, a __________ in data __________, intenzionalmente danneggiato gli occhiali da vista di proprietà di CIVI 1, caduti a terra a seguito del

manrovescio descritto sub. 1 e 2 (danno quantificato dalla parte civile in fr.

120.--);

2.     Trattasi di irresponsabilità ex art. 10 CPS?

3.     In caso di risposta negativa al quesito precedente, trattasi di responsabilità

scemata ex art. 11 CPS?

4.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.3., trattasi di reato di lieve entità

ex art. 172ter CPS?

5.     In caso di risposta affermativa ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3. e negativa al

quesito 2, se deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

6.In caso di risposta affermativa al quesito no. 5, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena  e per quale

lasso di tempo.

7.In caso di risposta affermativa al quesito no. 5., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

8.    In caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

9.Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1.

10.In caso di risposta negativa al quesito no. 9. se la pretesa della parte civile CIVI 1 deve essere rinviata al competente foro civile.

11.Se le pretese della parte civile CIVI 2 devono essere rinviate al competente foro civile.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 285 cifra 1 CP, art. 123 cifra 1 CP e art. 144 cpv. 1 CP in rel. con art. 172 ter CP, 11 CP e art. 41 cifra 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP,e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                      affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 1.3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 e negativamente al quesito 2;

venendo contestualmente a cadere il quesito no.10;

dichiara                           ACCU 1,, __________ nato a __________,,

colpevoledi

1.  violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

per avere,

a __________ in data __________, con violenza, segnatamente sferrandogli un pugno al volto, impedito al __________ della Polizia comunale di __________ CIVI 1 CIVI 1 di compiere un atto che entrava nelle sue attribuzioni, ossia di procedere alla sua indentificazione;

2.lesioni semplici

per avere, a __________ in data __________, sferrato un pugno al volto di CIVI 1, cagionandogli le lesioni accertate dal certificato medico, agli atti, del

__________ del Dr. Med. __________;

3.  danneggiamento di lieve entità

per avere, a __________ in data __________, intenzionalmente danneggiato gli

occhiali da vista di proprietà di CIVI 1, caduti a terra a seguito del

manrovescio descritto sub. 1 e 2 (danno quantificato dalla parte civile in fr.

120.--);

di conseguenza

condanna                        ACCU 1

1.Alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 120.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3.Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 2 è rinviata al

competente foro civile.

4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

Fr. 100.--.

ordina                      5.L’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4

CPS.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il Giudice                                                                    il Segretario

Claudio Rotanzi                                                          Michele Maggi

fr.       50.00       tassa di giustizia

fr.     100.00       spese giudiziarie

fr.       50.00       indennità teste

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 di compiere un atto che entrava nelle sue attribuzioni, ossia di procedere alla sua indentificazione;

2.lesioni semplici

per avere, a __________ in data __________, sferrato un pugno al volto di CIVI 1, cagionandogli le lesioni accertate dal certificato medico, agli atti, del

__________ del Dr. Med. __________;

3.  danneggiamento di lieve entità

per avere, a __________ in data __________, intenzionalmente danneggiato gli

occhiali da vista di proprietà di CIVI 1, caduti a terra a seguito del

manrovescio descritto sub. 1 e 2 (danno quantificato dalla parte civile in fr.

120.--);

di conseguenza

condanna                        ACCU 1

1.Alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 120.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3.Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 2 è rinviata al

competente foro civile.

4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

Fr. 100.--.

ordina                      5.L’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4

CPS.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il Giudice                                                                    il Segretario

Claudio Rotanzi                                                          Michele Maggi

fr.       50.00       tassa di giustizia

fr.     100.00       spese giudiziarie

fr.       50.00       indennità teste

E. 1.1 violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per avere, a __________ in data __________, con violenza, segnatamente sferrandogli un pugno al volto, impedito al __________ della Polizia comunale di __________ di compiere un atto che entrava nelle sue attribuzioni, ossia di procedere alla sua indentificazione;

E. 1.2 lesioni semplici per avere, a __________ in data __________, sferrato un pugno al volto di CIVI 1, cagionandogli le lesioni accertate dal certificato medico, agli atti, del __________ del Dr. Med. __________;

E. 1.3 danneggiamento per avere, a __________ in data __________, intenzionalmente danneggiato gli occhiali da vista di proprietà di CIVI 1, caduti a terra a seguito del manrovescio descritto sub. 1 e 2 (danno quantificato dalla parte civile in fr. 120.--);

2.     Trattasi di irresponsabilità ex art. 10 CPS?

3.     In caso di risposta negativa al quesito precedente, trattasi di responsabilità scemata ex art. 11 CPS?

4.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.3., trattasi di reato di lieve entità ex art. 172ter CPS?

5.     In caso di risposta affermativa ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3. e negativa al quesito 2, se deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

E. 2 Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 120.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

E. 3 Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 2 è rinviata al    competente foro civile.

E. 4 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--. ed inoltre

E. 5 La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS. vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 27.08.2004; indetto                               il pedissequo dibattimento di data 16 giugno 2005, al quale hanno partecipato l'accusato, assistito dal proprio difensore come pure dal proprio tutore, ed il Sost. Procuratore pubblico; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e sentito il teste in virtù dell’ordinanza sulle prove di data 19.11.2004; sentito                              il difensore, il quale chiede in via principale l’applicazione dell’art. 10 CPS (irresponsabilità) e la pedissequa non punibilità del prevenuto. In via subordinata postula una riduzione della pena e la possibilità, se del caso, di assegnare al prevenuto un lavoro di pubblica utilità; sentito                               da ultimo l'accusato il quale nega ogni addebito penale; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti: 1.È ACCU 1 autore colpevole di

E. 6 In caso di risposta affermativa al quesito no. 5, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena  e per quale lasso di tempo.

E. 7 In caso di risposta affermativa al quesito no. 5., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

8.    In caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3., se devono essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura. 9.Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1.

E. 10 In caso di risposta negativa al quesito no. 9. se la pretesa della parte civile CIVI 1 deve essere rinviata al competente foro civile.

E. 11 Se le pretese della parte civile CIVI 2 devono essere rinviate al competente foro civile. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; richiamati                          gli artt. 285 cifra 1 CP, art. 123 cifra 1 CP e art. 144 cpv. 1 CP in rel. con art. 172 ter CP, 11 CP e art. 41 cifra 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP,e art. 39 lett. a LTG; rispondendo                      affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 1.3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 e negativamente al quesito 2; venendo contestualmente a cadere il quesito no.10; dichiara                           ACCU 1,, __________ nato a __________,, colpevole di

1.  violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per avere, a __________ in data __________, con violenza, segnatamente sferrandogli un pugno al volto, impedito al __________ della Polizia comunale di __________ CIVI 1 CIVI 1 di compiere un atto che entrava nelle sue attribuzioni, ossia di procedere alla sua indentificazione; 2. lesioni semplici per avere, a __________ in data __________, sferrato un pugno al volto di CIVI 1, cagionandogli le lesioni accertate dal certificato medico, agli atti, del __________ del Dr. Med. __________;

3.  danneggiamento di lieve entità per avere, a __________ in data __________, intenzionalmente danneggiato gli occhiali da vista di proprietà di CIVI 1, caduti a terra a seguito del manrovescio descritto sub. 1 e 2 (danno quantificato dalla parte civile in fr. 120.--); di conseguenza condanna                        ACCU 1

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1. CIVI 1

2. CIVI 2

Incarto n.10.2004.333 ROC/MAM

DA 2737/2004

Bellinzona

16 giugno 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DUF 1

prevenuto colpevole di1.  violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

per avere, a __________ in data __________, con violenza, segnatamente sferrandogli un pugno al volto, impedito al __________ della Polizia comunale di __________ CIVI 1 di compiere un atto che entrava nelle sue attribuzioni, ossia di procedere alla sua indentificazione;

2.lesioni semplici

per avere, a __________ in data __________, sferrato un pugno al volto di CIVI 1, cagionandogli le lesioni accertate dal certificato medico, agli atti, del

__________ del Dr. Med. __________;

3.danneggiamento

per avere, a __________ in data __________, intenzionalmente danneggiato gli occhiali da vista di proprietà di CIVI 1, caduti a terra a seguito del manrovescio descritto sub. 1 e 2 (danno quantificato dalla parte civile in fr. 120.--);

fatti avvenuti                       nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti                       dagli art. 285 cifra 1 CP, art.123 cifra 1 CP e art. 144 cpv. 1 CP,

richiamati gli art. 11 CP e art. 41 cifra 1 CP;

1.Alla pena di 15 (quindici) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 120.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3.Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 2 è rinviata al    competente foro civile.

4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

ed inoltre5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

indetto                               il pedissequo dibattimento di data 16 giugno 2005, al quale hanno partecipato l'accusato, assistito dal proprio difensore come pure dal proprio tutore, ed il Sost. Procuratore pubblico;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e sentito il teste in virtù dell’ordinanza sulle prove di data 19.11.2004;

sentito                              il difensore, il qualechiede in via principale l’applicazione dell’art. 10 CPS

(irresponsabilità) e la pedissequa non punibilità del prevenuto. In via

subordinata postula una riduzione della pena e la possibilità, se del caso, di

assegnare al prevenuto un lavoro di pubblica utilità;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU 1autorecolpevole di

1.1.violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

per avere, a __________ in data __________, con violenza, segnatamente sferrandogli un pugno al volto, impedito al __________ della Polizia comunale di __________ di compiere un atto che entrava nelle sue attribuzioni, ossia di procedere alla sua indentificazione;

1.2.lesioni semplici

per avere, a __________ in data __________, sferrato un pugno al volto di

CIVI 1, cagionandogli le lesioni accertate dal certificato medico, agli atti, del

__________ del Dr. Med. __________;

1.3.danneggiamento

per avere, a __________ in data __________, intenzionalmente danneggiato gli occhiali da vista di proprietà di CIVI 1, caduti a terra a seguito del

manrovescio descritto sub. 1 e 2 (danno quantificato dalla parte civile in fr.

120.--);

2.     Trattasi di irresponsabilità ex art. 10 CPS?

3.     In caso di risposta negativa al quesito precedente, trattasi di responsabilità

scemata ex art. 11 CPS?

4.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.3., trattasi di reato di lieve entità

ex art. 172ter CPS?

5.     In caso di risposta affermativa ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3. e negativa al

quesito 2, se deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

6.In caso di risposta affermativa al quesito no. 5, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena  e per quale

lasso di tempo.

7.In caso di risposta affermativa al quesito no. 5., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

8.    In caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

9.Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1.

10.In caso di risposta negativa al quesito no. 9. se la pretesa della parte civile CIVI 1 deve essere rinviata al competente foro civile.

11.Se le pretese della parte civile CIVI 2 devono essere rinviate al competente foro civile.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 285 cifra 1 CP, art. 123 cifra 1 CP e art. 144 cpv. 1 CP in rel. con art. 172 ter CP, 11 CP e art. 41 cifra 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP,e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                      affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 1.3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 e negativamente al quesito 2;

venendo contestualmente a cadere il quesito no.10;

dichiara                           ACCU 1,, __________ nato a __________,,

colpevoledi

1.  violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

per avere,

a __________ in data __________, con violenza, segnatamente sferrandogli un pugno al volto, impedito al __________ della Polizia comunale di __________ CIVI 1 CIVI 1 di compiere un atto che entrava nelle sue attribuzioni, ossia di procedere alla sua indentificazione;

2.lesioni semplici

per avere, a __________ in data __________, sferrato un pugno al volto di CIVI 1, cagionandogli le lesioni accertate dal certificato medico, agli atti, del

__________ del Dr. Med. __________;

3.  danneggiamento di lieve entità

per avere, a __________ in data __________, intenzionalmente danneggiato gli

occhiali da vista di proprietà di CIVI 1, caduti a terra a seguito del

manrovescio descritto sub. 1 e 2 (danno quantificato dalla parte civile in fr.

120.--);

di conseguenza

condanna                        ACCU 1

1.Alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 120.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3.Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 2 è rinviata al

competente foro civile.

4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

Fr. 100.--.

ordina                      5.L’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4

CPS.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il Giudice                                                                    il Segretario

Claudio Rotanzi                                                          Michele Maggi

fr.       50.00       tassa di giustizia

fr.     100.00       spese giudiziarie

fr.       50.00       indennità teste