opencaselaw.ch

10.2004.327

offesa dell'onore con parole

Ticino · 2006-04-27 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 LESA 1

E. 2 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 settembre 2004;

indetto                               il dibattimento 27 aprile 2006, al quale sono presenti l’accusata personalmente ed il suo difensore assistito dalla __________, mentre il Procuratore pubblico con lettera 11 aprile 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento;

accertate                           le generalità dell'imputat;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

acquisiti                            gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico;

si procede                         all'interrogatorio dell'accusata;

sentiti                                i testi;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1,

dall’accusa di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. __________ del 27 agosto 2004,

caricale spese allo Stato,

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                            100.-          tassa di giustizia

fr.                             50.-          spese giudiziarie

fr.                             30.-          testi

fr.                           180.-totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1.LESA 1

2. LESA 2

Incarto n.10.2004.327

DA 2885/2004

Bellinzona

27 aprile 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

(difesa da: DI 1)

prevenuta colpevole di         diffamazione,

per avere, a __________, in data __________, all’occasione di un’assemblea condominiale, offeso con le parole l’onore di LESA 1 e della LESA 2 di__________, asserendo di essere stata da lorotruffataedimbrogliata;

reato previsto                     dall’art. 173 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa del 27 agosto 2004 n. __________ del AINQ 1che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 100.-.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 settembre 2004;

indetto                               il dibattimento 27 aprile 2006, al quale sono presenti l’accusata personalmente ed il suo difensore assistito dalla __________, mentre il Procuratore pubblico con lettera 11 aprile 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento;

accertate                           le generalità dell'imputat;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

acquisiti                            gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico;

si procede                         all'interrogatorio dell'accusata;

sentiti                                i testi;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1,

dall’accusa di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. __________ del 27 agosto 2004,

caricale spese allo Stato,

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                            100.-          tassa di giustizia

fr.                             50.-          spese giudiziarie

fr.                             30.-          testi

fr.                           180.-totale