Sachverhalt
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 222 cpv. 1 CPS;
1.Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
§Riservate le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, l'inquinamento e di danni della natura.
2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).
ed inoltre - La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà concellata entro un
anno, se l'imputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra.
4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
indetto il pedissequo dibattimento di data 11 marzo 2005, al quale ha partecipato la prevenuta, assistita dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con suo scritto 10 gennaio 2005 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto daccusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale postulail proscioglimento della prevenuta;
sentito da ultimo l'accusata la quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.È __________ACCU 1colpevole di
incendio colposo
per avere, in data 31 luglio 2004, a __________, in via __________, presso l'abitazione da lei locata, assentandosi per qualche minuto lasciato incustodita una piastra accesa sul valore massimo del vano cottura, cagionato per imprevidenza colpevole un incendio all'interno del locale cucina del cui fatto ne é derivato un danno ai proprietari (comunione ereditaria fu LESA 1) dello stabile;
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve
esserle inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo.
4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se limputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS)
5. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate alla condannata le tasse e le spese di giudizio e in quale
misura.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli artt. 222 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo negativamente al quesito 1.;
venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dal reato diincendio colposo
ordinaTassa e spese di giustizia a carico dello Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS). § Riservate le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, l'inquinamento e di danni della natura.
E. 2 settembre 2004, indetto il pedissequo dibattimento di data 11 marzo 2005, al quale ha partecipato la prevenuta, assistita dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con suo scritto 10 gennaio 2005 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato; accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata; sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento della prevenuta; sentito da ultimo l'accusata la quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore; posti a giudizio i seguenti quesiti: 1.È __________ ACCU 1 colpevole di incendio colposo per avere, in data 31 luglio 2004, a __________, in via __________, presso l'abitazione da lei locata, assentandosi per qualche minuto lasciato incustodita una piastra accesa sul valore massimo del vano cottura, cagionato per imprevidenza colpevole un incendio all'interno del locale cucina del cui fatto ne é derivato un danno ai proprietari (comunione ereditaria fu LESA 1) dello stabile;
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve esserle inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
E. 3 In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo.
4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se limputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS)
5. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate alla condannata le tasse e le spese di giudizio e in quale
misura.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli artt. 222 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo negativamente al quesito 1.;
venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dal reato diincendio colposo
ordinaTassa e spese di giustizia a carico dello Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.318 ROC/MAM
DA 2814/2004
Bellinzona
11 marzo 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare
ACCU 1;
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole diincendio colposo
per avere, in data 31 luglio 2004, a __________, in via __________, presso l'abitazione da lei locata, assentandosi per qualche minuto lasciato incustodita una piastra accesa sul valore massimo del vano cottura, cagionato per imprevidenza colpevole un incendio all'interno del locale cucina del cui fatto ne é derivato un danno ai proprietari (comunione ereditaria fu LESA 1) dello stabile;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 222 cpv. 1 CPS;
1.Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
§Riservate le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, l'inquinamento e di danni della natura.
2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).
ed inoltre - La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà concellata entro un
anno, se l'imputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra.
4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
indetto il pedissequo dibattimento di data 11 marzo 2005, al quale ha partecipato la prevenuta, assistita dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con suo scritto 10 gennaio 2005 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto daccusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale postulail proscioglimento della prevenuta;
sentito da ultimo l'accusata la quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.È __________ACCU 1colpevole di
incendio colposo
per avere, in data 31 luglio 2004, a __________, in via __________, presso l'abitazione da lei locata, assentandosi per qualche minuto lasciato incustodita una piastra accesa sul valore massimo del vano cottura, cagionato per imprevidenza colpevole un incendio all'interno del locale cucina del cui fatto ne é derivato un danno ai proprietari (comunione ereditaria fu LESA 1) dello stabile;
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve
esserle inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo.
4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se limputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS)
5. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate alla condannata le tasse e le spese di giudizio e in quale
misura.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli artt. 222 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo negativamente al quesito 1.;
venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dal reato diincendio colposo
ordinaTassa e spese di giustizia a carico dello Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi