Sachverhalt
avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art. 180 cpv. 1 CPS;
1.Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l'avvertenza che la stesas deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS.
2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un
anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra
4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
indetto il pedissequo dibattimento di data 11 marzo 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con suo scritto del 10.01.2005 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto daccusa impugnato;
vista la comunicazione di data 11/15 febbraio 2005, con la quale la parte lesa CIVI 1 ha comunicato di costituirsi parte civile, dichiarando di non partecipare al dibattimento e postulando la conferma del decreto daccusa impugnato sulla scorta della documentazione prodotta unitamente alla predetta comunicazione, la quale viene ammessa agli atti (copia decisione CTR 8 del 01.07.2004; copia scritto avv. __________ /CTR8 del 27.08.2004)
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il qualechiede il proscioglimento del prevenuto per non avere il
prevenuto commesso il fatto, richiamando in ogni caso la massima penale in
dubio pro reo;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.È ACCU 1autore colpevole di
minaccia
per avere, a __________ il 21 giugno 2004, incusso spavento a CIVI 1 minacciandola con la seguente frase "tu vivi adesso, ma pensi di poter continuare a vivere?";
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve essergli inflitta una
pena, di che natura ed in che misura.
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo.
4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS).
5. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 180 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo negativamente al quesito 1.;
venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;
proscioglie ACCU 1
dal reato di minaccia
ordinaTassa e spese di giustizia a carico dello Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l'avvertenza che la stesas deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS.
E. 2 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
E. 3 In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo.
4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS).
5. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 180 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo negativamente al quesito 1.;
venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;
proscioglie ACCU 1
dal reato di minaccia
ordinaTassa e spese di giustizia a carico dello Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.314 ROC/MAM
DA 2775/2004
Bellinzona
11 marzo 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole diminaccia
per avere, a __________ il 21 giugno 2004,
incusso spavento a CIVI 1 minacciandola con la seguente frase "tu vivi adesso, ma pensi di poter continuare a vivere?";
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art. 180 cpv. 1 CPS;
1.Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l'avvertenza che la stesas deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS.
2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un
anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra
4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
indetto il pedissequo dibattimento di data 11 marzo 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con suo scritto del 10.01.2005 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto daccusa impugnato;
vista la comunicazione di data 11/15 febbraio 2005, con la quale la parte lesa CIVI 1 ha comunicato di costituirsi parte civile, dichiarando di non partecipare al dibattimento e postulando la conferma del decreto daccusa impugnato sulla scorta della documentazione prodotta unitamente alla predetta comunicazione, la quale viene ammessa agli atti (copia decisione CTR 8 del 01.07.2004; copia scritto avv. __________ /CTR8 del 27.08.2004)
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il qualechiede il proscioglimento del prevenuto per non avere il
prevenuto commesso il fatto, richiamando in ogni caso la massima penale in
dubio pro reo;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.È ACCU 1autore colpevole di
minaccia
per avere, a __________ il 21 giugno 2004, incusso spavento a CIVI 1 minacciandola con la seguente frase "tu vivi adesso, ma pensi di poter continuare a vivere?";
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve essergli inflitta una
pena, di che natura ed in che misura.
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo.
4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS).
5. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 180 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo negativamente al quesito 1.;
venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;
proscioglie ACCU 1
dal reato di minaccia
ordinaTassa e spese di giustizia a carico dello Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi