Dispositiv
- alla multa di fr. 150.--;
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--; assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS); disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.308
DA 2719/2004
Bellinzona
18 gennaio 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difesa da: DI 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzata, a Lugano e in altre località non meglio precisate, nel periodo 31 dicembre 2003/3 luglio 2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 19a LStup;
perseguito con decreto daccusa n. DA 2719/2004 di data 18 agosto 2004 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1.Alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3.La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 agosto 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 18 gennaio 2005, al quale hanno partecipato limputata ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede che venga accertato che la sua assistita non è una tossicodipendente, ma ha consumato minime quantità di cocaina in due sole occasioni. Da qui deriva anche la necessità di applicazione degli articoli 19a cpv. 2 LStup e 66bis CPS, trattandosi di un caso di lieve entità e poiché la sua cliente ha già pagato un alto costo per lerrore commesso;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L'imputata è autrice colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 2719/2004 del 18 agosto 2004?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per avere, senza essere autorizzata, a Lugano ed Origlio, consumato personalmente in due occasioni, e meglio in data 31 dicembre 2003 e 3 luglio 2004, un imprecisato quantitativo di cocaina, comunque inferiore ai 2 grammi;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 150.--;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.150.00multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale