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10.2004.308

consumo occasionale di piccole quantità di cocaina

Ticino · 2005-01-18 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla multa di fr. 150.--;
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--; assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS); disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
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Incarto n.10.2004.308

DA 2719/2004

Bellinzona

18 gennaio 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difesa da: DI 1

prevenuto colpevole di        contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzata, a Lugano e in altre località non meglio precisate, nel periodo 31 dicembre 2003/3 luglio 2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a LStup;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 2719/2004 di data 18 agosto 2004 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

3.La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 agosto 2004 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 18 gennaio 2005, al quale hanno partecipato l’imputata ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede che venga accertato che la sua assistita non è una tossicodipendente, ma ha consumato minime quantità di cocaina in due sole occasioni. Da qui deriva anche la necessità di applicazione degli articoli 19a cpv. 2 LStup e 66bis CPS, trattandosi di un caso di lieve entità e poiché la sua cliente ha già pagato un alto costo per l’errore commesso;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L'imputata è autrice colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 2719/2004 del 18 agosto 2004?

4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per avere, senza essere autorizzata, a Lugano ed Origlio, consumato personalmente in due occasioni, e meglio in data 31 dicembre 2003 e 3 luglio 2004, un imprecisato quantitativo di cocaina, comunque inferiore ai 2 grammi;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 150.--;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.150.00multa

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                       250.00       spese giudiziarie

fr.                      450.00       totale