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10.2004.287

appropriazione indebita. Ripetuto delitto contro la legge contro la concorrenza sleale

Ticino · 2005-03-08 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti nel decreto d’accusa DA 2437/2004 del 26 luglio 2004;

condanna                        ACCU 1

Dispositiv
  1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; Intimazione a: – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 La segretaria: Distinta di pagamento        a carico della condannata: fr.                       150.–tassa di giustizia fr.                       150.–spese giudiziarie fr.                      300.–totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2004.287/AMM

DA 2437/2004

Bellinzona

8 marzo 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difesa dall’avv.,)

accusata di                1.     appropriazione indebita

per avere, a __________ e __________, nel periodo almeno dal giugno al 28 ottobre 1999, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, in qualità di venditrice/tele­fonista della società __________ SA, __________, società attiva nel settore commerciale della vendita a distanza, senza essere autorizzata e in violazione di quanto previsto nel contratto di lavoro al punto 11 lett. c, trattenuto un numero imprecisato di contratti di vendita, di conferme d'ordine, di tabulati, di schede contenenti i nominativi e dati personali dei clienti di spettanza della società menzionata (tutti documenti originali facenti parte delgoodwilldella società), a lei affidati dalla società per la vendita a distanza di beni, in particolare omettendo di riconsegnarli e mettendoli a disposizione della società __________ __________ AG, __________, concorrente diretta attiva nel medesimo settore commerciale, per un valore commerciale stimato dalla parte civile di circa fr. 50 000.–;

2.     ripetuto delitto contro la LCSl

per essere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1, in qualità di venditrice/telefonista della società __________ __________ AG, __________, società attiva nel settore commerciale della vendita a distanza, senza essere autorizzata dalla società __________ SA, __________, suo precedente datore di lavoro attivo nello stesso settore commerciale e in violazione di quanto previsto nel contratto di lavoro al punto 11 lett. a e c che la legava a quest'ultima società, ripetutamente e intenzionalmente resasi colpevole di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 3 lett. b, d LCSI nei confronti della società __________ SA, favorendo nel contempo la società __________ AG nella concorrenza e ingenerando confusione nei clienti tra le merci e le prestazioni della __________ e quelle della __________;

e meglio per avere, dopo avere utilizzato a favore dell'attività commerciale della società __________ AG i metodi di vendita e le proprie relazioni d'affari acquisiti in precedenza presso la società __________ SA, e in particolare le schede contenenti i nominativi e i dati personali dei clienti di spettanza di quest'ultima società, a lei originariamente affidati dalla __________ per la vendita a distanza di beni (documenti di cui si è indebitamente appropriata nelle modalità esposte al punto 1),

contattato i clienti della società __________ SA avvalendosi dei canali commerciali societari definiti sopra, offrendo e trasmettendo loro prodotti della società concorrente __________ AG, senza che i clienti venissero informati della differente origine dei prodotti e speculando sul fatto che i clienti la riconoscessero come rappresentante della __________;

reati previsti dagli                art. 138 n. 1 CP; 23 LCSI (in relazione con l'art. 3 lett. b e d LCSI);

perseguita                         con decreto d’accusa DA 2437/2004 del 26 luglio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputata:

1.  alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,

3. rinvia la parte civile, per eventuali richieste di risarcimento, al foro civile,

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 5 agosto 2004 dall’imputata;

indetto                               il dibattimento 8 marzo 2005, cui sono comparsi l’accusata e il difensore;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale– in estrema sintesi – chiede il proscioglimento dell’accu­sata per difetto dei requisiti oggettivi e soggettivi dei reati ascrittile; contesta

altresì la commisurazione della pena, ritenuta in ogni caso sproporzionata;

rispondendo                      ai seguenti quesiti:

1.  se l'imputata è autrice colpevole di appropriazione indebita e/o ripetuto delitto contro la LCSl;

2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputata,

2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

3.  il giudizio sugli oneri processuali;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 41, 63 e 138 n. 1 CP; 3 lett. b, d e 23 LCSI; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiaraACCU 1autricecolpevole di appropriazione indebita, art. 138 n. 1 CP,

per avere, accettando l’eventualità di procacciarsi un indebito profitto, in qualità di venditrice/tele­fonista della società __________ SA, __________, società attiva nel settore commerciale della vendita a distanza, senza essere autorizzata e in violazione di quanto previsto nel contratto di lavoro al punto 11 lett. c, trattenuto un contratto di vendita/conferma d'ordine e un numero imprecisato di schede contenenti i nominativi e dati personali dei clienti di spettanza della società menzionata (documenti originali facenti parte delgoodwilldella società), a lei affidati dalla società per la vendita a distanza di beni, in particolare omettendo di riconsegnarli e mettendoli a disposizione della società __________ AG, __________, concorrente diretta attiva nel medesimo settore commerciale;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di ripetuto delitto contro la LF sulla concorrenza sleale, art. 23 LCSI, per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA 2437/2004 del 26 luglio 2004;

condanna                        ACCU 1

1.  alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

Intimazione a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta di pagamento        a carico della condannata:

fr.                       150.–tassa di giustizia

fr.                       150.–spese giudiziarie

fr.                      300.–totale