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10.2004.266

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-11-12 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa n. DA __________/2004 di data 12 luglio 2004 del _AINQ1che propone la condanna dell'accusata:

1.  Alla multa di fr. 300.--.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 luglio 2004 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 12 novembre 2004, al quale è comparsa l'accusata personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 ottobre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se __________ è autrice colpevole di:

1.1.  vie di fatto

1.2.  ripetute ingiurie

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 126 cpv. 1 CP e 177 CP; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara_ACCU1

autrice colpevole di vie di fatto e di ripetuta ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/2004 del 12 luglio 2004, fatta eccezione per l'epiteto "bugiarda";

manda                             __________esente da pena per il reato di vie di fatto;

condanna                         _ACCU1

1.  alla multa di fr. 100.--;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria

Distinta spese                    a carico di _ACCU1

fr.100.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      300.00       totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--. vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 luglio 2004 dall'accusato; indetto                               il dibattimento 12 novembre 2004, al quale è comparsa l'accusata personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 ottobre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se __________ è autrice colpevole di: 1.1.  vie di fatto 1.2.  ripetute ingiurie per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 126 cpv. 1 CP e 177 CP; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; dichiara _ACCU1 autrice colpevole di vie di fatto e di ripetuta ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/2004 del 12 luglio 2004, fatta eccezione per l'epiteto " bugiarda "; manda                             __________ esente da pena per il reato di vie di fatto; condanna                         _ACCU1

1.  alla multa di fr. 100.--;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP). assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: __________, Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria Distinta spese                    a carico di _ACCU1 fr. 100.00 multa fr.                       100.00       tassa di giustizia fr.                       100.00       spese giudiziarie fr.                      300.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2004.266/rol

DA 2343/2004

Bellinzona

12 novembre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria, per giudicare

_ACCU1

prevenuto colpevole di         1.  vie di fatto

per avere, ad __________ in data 12.06.2004, commesso vie di fatto nei

confronti di __________, spintonandola con vigore e colpendola al viso

e al corpo con degli schiaffi;

2. ripetute ingiurie

per avere, ad __________, offeso l’onore di __________:

-                                     proferendo il 12.06.2004 nei suoi confronti l’epiteto “brutta serba”;

-                                     attaccando sulla sua bucalettere, in date imprecisate dei mesi di maggio

e giugno 2004, diversi scritti contenenti alcuni ingiuriosi epiteti, fra cui:

“Jugoslava di M.”, “bugiarda” e “vigliacca”;

reati previsti                       dagli artt. 126 cpv. 1 CP e 177 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa n. DA __________/2004 di data 12 luglio 2004 del _AINQ1che propone la condanna dell'accusata:

1.  Alla multa di fr. 300.--.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 luglio 2004 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 12 novembre 2004, al quale è comparsa l'accusata personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 ottobre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se __________ è autrice colpevole di:

1.1.  vie di fatto

1.2.  ripetute ingiurie

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 126 cpv. 1 CP e 177 CP; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara_ACCU1

autrice colpevole di vie di fatto e di ripetuta ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/2004 del 12 luglio 2004, fatta eccezione per l'epiteto "bugiarda";

manda                             __________esente da pena per il reato di vie di fatto;

condanna                         _ACCU1

1.  alla multa di fr. 100.--;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria

Distinta spese                    a carico di _ACCU1

fr.100.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      300.00       totale