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10.2004.259

circolazione in stato di ebrietà

Ticino · 2004-10-14 · Italiano TI
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Incarto n.10.2004.259/CEG

DA 2018/2004

Bellinzona

14 ottobre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

,

prevenuto colpevole di         circolazione in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS)

per aver condotto l’autovettura BMW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.08 - max. 2.51 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia: 2.02 grammi per mille);

fatti avvenuti                       a __________ il 22 aprile 2004;

reato                                 previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 7 giugno 2004 no. DA 2018/2004 delAINQ 1che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.2. Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento).3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP il 10.06.2003.4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 22 luglio 2004;

indetto                               il dibattimento in data 14 ottobre 2004, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 13/15 settembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l’accusato il quale chiede una riduzione della pena detentiva nonché una commisurazione della multa alle sue entrate attuali (fr. 2'600.-- al mese d'entrata, senza altra sostanza, in attesa di decisione di parziale invalidità). Inoltre chiede che non sia revocata la sospensione condizionale alla pena pronunciata nel

2003. Egli indica come la detenzione ferma abbia come conseguenza la perdita del lavoro oltre alle conseguenze sulla procedura amministrativa di revoca della licenza.

Inoltre tiene a sottolineare come non abbia personalmente ritirato il primo decreto d'accusa (ma la madre) e di conseguenza non ne ha avuto conoscenza per fare opposizione: la pena detentiva di 45 giorni è stata conosciuta solo al momento in cui è stato notificato il presente decreto d'accusa.

Egli tiene a ribadire come da quel momento non abbia più toccato alcol, abbia pagato quasi integralmente la precedente multa e si sottoponga regolarmente ai controlli da Ingrado (ove ha pagato fr. 400.-- per l'esame medico).

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, per aver condotto, a __________ il 22 aprile 2004, l’autovettura BMW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.08 - max. 2.51 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia: 2.02 grammi per mille)?

2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e, se sì, per quale periodo di prova?

4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico in data 10.06.2003?

4.1.     In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41 cifra 3 e 4, 80 CP; 91 cpv. 1 LCS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1., 2., 3., 4.1. e 5.; negativamente al quesito postosub4.;

dichiaraACCU 1ACCU 1

autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS) per i fatti compiuti a __________ il 22 aprile 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 2018/2004 del 7 giugno 2004;

condanna                         Stefano ACCU 1

1.       alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2.       alla multa di fr. 800.-- (ottocento);

3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.--, per complessivi fr. 600.-- (seicento);

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 10 giugno 2003, ma loammonisceeprolungail periodo della sospensione condizionale di anni 1 (uno);

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiaradefinitiva la sentenza.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese                    a carico di  ACCU 1

fr.                      800.--          multa

fr.                      250.--          tassa di giustizia

fr.                      350.--          spese giudiziarie

fr.                        -.--            testi

fr.                    1400.--totale

Il giudice:                                                                     Il segretario: