Sachverhalt
avvenuti il tra marzo 2002 e il 27 giugno 2002 a Lugano e Morcote;
reato previsto dall';
perseguito con decreto daccusa no. DA 2009/2004 di data 3 giugno 2004 del _AINQ1che propone la condanna dell'accusato:
Dispositiv
- Alla multa di fr. 3'000.--.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.3. Contro __________ il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente. vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 giugno 2004 dall'accusato; indetto il dibattimento , al quale accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito il difensore, il quale ; sentito da ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti
- 2. letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiara_ACCU1 condanna le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.229/AMM
DA 2009/2004
Bellinzona
17 novembre 2004
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con __________ in qualità di segretaria, per giudicare
_ACCU1
difeso da: DI1
prevenuto colpevole di;
fatti avvenuti il tra marzo 2002 e il 27 giugno 2002 a Lugano e Morcote;
reato previsto dall';
perseguito con decreto daccusa no. DA 2009/2004 di data 3 giugno 2004 del _AINQ1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 3'000.--.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.3. Contro __________ il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 giugno 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento, al quale
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
2.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara_ACCU1
condanna
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di _ACCU1
fr.0.00multa
fr. 0.00 tassa di giustizia
fr. 0.00 spese giudiziarie
fr. 0.00 spese di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr. 0.00 totale