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10.2004.229

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-11-17 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       il  tra marzo 2002 e il 27 giugno 2002 a Lugano e Morcote;

reato previsto                     dall';

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA 2009/2004 di data 3 giugno 2004 del _AINQ1che propone la condanna dell'accusato:

Dispositiv
  1. Alla multa di fr. 3'000.--.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.3. Contro __________ il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente. vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 giugno 2004 dall'accusato; indetto                               il dibattimento , al quale accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito                               il difensore, il quale ; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti
  2. 2. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; dichiara_ACCU1 condanna le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione,
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Incarto n.10.2004.229/AMM

DA 2009/2004

Bellinzona

17 novembre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con __________ in qualità di segretaria, per giudicare

_ACCU1

difeso da: DI1

prevenuto colpevole di;

fatti avvenuti                       il  tra marzo 2002 e il 27 giugno 2002 a Lugano e Morcote;

reato previsto                     dall';

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA 2009/2004 di data 3 giugno 2004 del _AINQ1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 3'000.--.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.3. Contro __________ il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 giugno 2004 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento, al quale

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.

2.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art.; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara_ACCU1

condanna

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di _ACCU1

fr.0.00multa

fr.                          0.00       tassa di giustizia

fr.                          0.00       spese giudiziarie

fr.                          0.00       spese di inchiesta

fr.                          0.00       testi

fr.                          0.00       totale