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10.2004.204

circolazione in stato d'ebrietà (min. 1.63 - max. 2.21 grammi per mille); proscioglimento

Ticino · 2004-10-21 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. se l'accusata è autrice colpevole di circolazione in stato di ebrietà, commessa nelle circostanze di cui al decreto d'accusa;
  2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1: 2.1  quale pena dev'essere inflitta all'accusata, 2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
  3. il giudizio sugli oneri processuali; letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti come segue: proscioglie                       ACCU 1 dall'accusa di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DA 1658/2004 del 10 maggio 2004; caricale spese allo Stato; Intimazione a: – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80266), – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2004.204/AMM

DA 1658/2004

Bellinzona

21 ottobre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Michela Vismara in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(DI 1)

accusata di                        circolazione in stato di ebrietà

per aver condotto l'autovettura Lancia targata __________essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.63 - max. 2.21 grammi per mille);

reato previsto                     dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

fatti avvenuti                       a __________ il 13 marzo 2004;

perseguita                         con decreto d’accusa DA 1658/2004 del 10 maggio 2004 del   AINQ 1che propone la condanna dell'imputata:

1.  alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

2.  alla multa di fr. 1000.–,

3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 25 maggio 2004 dall'imputata;

indetto                               il dibattimento 21 ottobre 2004, cui sono comparsi l'accusata e il difensore;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, che conclude per il proscioglimento dell'accusata per non avere commesso il fatto o – quanto meno – in virtù del principioin dubio pro reo; sottolinea al riguardo l'inattendibilità della versione contraddittoria fornita da __________, a fronte di una versione lineare e credibile resa dall'accusata, la quale ha sempre negato di avere condotto la vettura dell'amico;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  se l'accusata è autrice colpevole di circolazione in stato di ebrietà, commessa nelle circostanze di cui al decreto d'accusa;

2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1  quale pena dev'essere inflitta all'accusata,

2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

3.  il giudizio sugli oneri processuali;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

proscioglie                       ACCU 1

dall'accusa di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DA 1658/2004 del 10 maggio 2004;

caricale spese allo Stato;

Intimazione a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80266),

– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria: