Dispositiv
- se l'accusata è autrice colpevole di circolazione in stato di ebrietà, commessa nelle circostanze di cui al decreto d'accusa;
- in caso di risposta affermativa al quesito n. 1: 2.1 quale pena dev'essere inflitta all'accusata, 2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
- il giudizio sugli oneri processuali; letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti come segue: proscioglie ACCU 1 dall'accusa di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DA 1658/2004 del 10 maggio 2004; caricale spese allo Stato; Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80266), Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.204/AMM
DA 1658/2004
Bellinzona
21 ottobre 2004
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Michela Vismara in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(DI 1)
accusata di circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto l'autovettura Lancia targata __________essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.63 - max. 2.21 grammi per mille);
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
fatti avvenuti a __________ il 13 marzo 2004;
perseguita con decreto daccusa DA 1658/2004 del 10 maggio 2004 del AINQ 1che propone la condanna dell'imputata:
1. alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
2. alla multa di fr. 1000.,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200. e delle spese di fr. 300.;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta il 25 maggio 2004 dall'imputata;
indetto il dibattimento 21 ottobre 2004, cui sono comparsi l'accusata e il difensore;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, che conclude per il proscioglimento dell'accusata per non avere commesso il fatto o quanto meno in virtù del principioin dubio pro reo; sottolinea al riguardo l'inattendibilità della versione contraddittoria fornita da __________, a fronte di una versione lineare e credibile resa dall'accusata, la quale ha sempre negato di avere condotto la vettura dell'amico;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. se l'accusata è autrice colpevole di circolazione in stato di ebrietà, commessa nelle circostanze di cui al decreto d'accusa;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'accusata,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglie ACCU 1
dall'accusa di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DA 1658/2004 del 10 maggio 2004;
caricale spese allo Stato;
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80266),
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria: