opencaselaw.ch

10.2004.196

circolazione in stato di ebrietà: riduzione della multa alla luce della situazione finanziaria del prevenuto, indigente

Ticino · 2004-10-08 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

avvenuti                       a __________, autostrada A2, l'8.03.2004;

reato previsto                     dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

1.Alla multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

3.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

indetto                               il pubblico dibattimento di data 8 ottobre 2004, al quale hanno partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico, con lettera del 30.08.2004, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il quale, in via principale,chiede che il condannato sia mandato

esente da pena ex art. 66 bis CPS, e, in via subordinata, postula una

massiccia riduzione della sanzione pecuniaria, quanto precede alla luce della

precaria situazione finanziaria dell’accusato, che percepisce unicamente una

rendita AIper coniugipari a Fr.3'217.- mensili, fronte a un fabbisogno

personale dei coniugi pari al noto minimo vitale esecutivo oltre a Fr. 1'054

(pigione documentata agli atti), Fr. 300.- (costi vettura, documentati e

necessari, stante la necessità per l’accusato di trasportare la di lui moglie –

pure lei invalida nella misura del 100% - almeno tre volte la settimana, presso

medici ed ospedali per gravi problemi di salute),Fr. 170.- (spese accessorie

documentate agli atti), Fr. 292.- (cassa malati);

posti                                 a giudizio i seguentiquesiti:

1.__________ ACCU 1 autore colpevole di

circolazione in stato di ebrietà

per avere, in data 8.03.2004, a __________, autostrada A2, condotto l'autovettura Fiat targata  essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28 grammi per mille);

2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.    In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3  CPS)

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 91 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       affermativamente a tutti i quesiti posti, e venendo contestualmente a cadere il quesito no. 3;

dichiara ACCU 1,;

colpevoledi

circolazione in stato di ebrietà

per avere, a __________, autostrada A2, l'8.03.2004, condotto l'autovettura Fiat targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28 grammi per mille);

di conseguenza

condanna                         ACCU 1

1.Alla multa di fr. 700.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

3.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

intimazione:

La sentenza è definitiva.

Il Giudice:                                                                              Il Segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Distinta spese a carico diACCU 1

fr.    700.00           multa

fr.    100.00           tassa di giustizia

fr.    100.00           spese giudiziarie

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Alla multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro

E. 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

3.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

indetto                               il pubblico dibattimento di data 8 ottobre 2004, al quale hanno partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico, con lettera del 30.08.2004, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il quale, in via principale,chiede che il condannato sia mandato

esente da pena ex art. 66 bis CPS, e, in via subordinata, postula una

massiccia riduzione della sanzione pecuniaria, quanto precede alla luce della

precaria situazione finanziaria dell’accusato, che percepisce unicamente una

rendita AIper coniugipari a Fr.3'217.- mensili, fronte a un fabbisogno

personale dei coniugi pari al noto minimo vitale esecutivo oltre a Fr. 1'054

(pigione documentata agli atti), Fr. 300.- (costi vettura, documentati e

necessari, stante la necessità per l’accusato di trasportare la di lui moglie –

pure lei invalida nella misura del 100% - almeno tre volte la settimana, presso

medici ed ospedali per gravi problemi di salute),Fr. 170.- (spese accessorie

documentate agli atti), Fr. 292.- (cassa malati);

posti                                 a giudizio i seguentiquesiti:

1.__________ ACCU 1 autore colpevole di

circolazione in stato di ebrietà

per avere, in data 8.03.2004, a __________, autostrada A2, condotto l'autovettura Fiat targata  essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28 grammi per mille);

2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.    In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3  CPS)

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 91 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       affermativamente a tutti i quesiti posti, e venendo contestualmente a cadere il quesito no. 3;

dichiara ACCU 1,;

colpevoledi

circolazione in stato di ebrietà

per avere, a __________, autostrada A2, l'8.03.2004, condotto l'autovettura Fiat targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28 grammi per mille);

di conseguenza

condanna                         ACCU 1

1.Alla multa di fr. 700.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

3.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

intimazione:

La sentenza è definitiva.

Il Giudice:                                                                              Il Segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Distinta spese a carico diACCU 1

fr.    700.00           multa

fr.    100.00           tassa di giustizia

fr.    100.00           spese giudiziarie

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2004.196 ROC/MAM

DA 1745/2004

Bellinzona

8 ottobre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

,;

prevenuto colpevole dicircolazione in stato di ebrietà

per aver condotto l'autovettura Fiat targata  essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28 grammi per mille);

fatti avvenuti                       a __________, autostrada A2, l'8.03.2004;

reato previsto                     dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

1.Alla multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

3.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

indetto                               il pubblico dibattimento di data 8 ottobre 2004, al quale hanno partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico, con lettera del 30.08.2004, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il quale, in via principale,chiede che il condannato sia mandato

esente da pena ex art. 66 bis CPS, e, in via subordinata, postula una

massiccia riduzione della sanzione pecuniaria, quanto precede alla luce della

precaria situazione finanziaria dell’accusato, che percepisce unicamente una

rendita AIper coniugipari a Fr.3'217.- mensili, fronte a un fabbisogno

personale dei coniugi pari al noto minimo vitale esecutivo oltre a Fr. 1'054

(pigione documentata agli atti), Fr. 300.- (costi vettura, documentati e

necessari, stante la necessità per l’accusato di trasportare la di lui moglie –

pure lei invalida nella misura del 100% - almeno tre volte la settimana, presso

medici ed ospedali per gravi problemi di salute),Fr. 170.- (spese accessorie

documentate agli atti), Fr. 292.- (cassa malati);

posti                                 a giudizio i seguentiquesiti:

1.__________ ACCU 1 autore colpevole di

circolazione in stato di ebrietà

per avere, in data 8.03.2004, a __________, autostrada A2, condotto l'autovettura Fiat targata  essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28 grammi per mille);

2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.    In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3  CPS)

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 91 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       affermativamente a tutti i quesiti posti, e venendo contestualmente a cadere il quesito no. 3;

dichiara ACCU 1,;

colpevoledi

circolazione in stato di ebrietà

per avere, a __________, autostrada A2, l'8.03.2004, condotto l'autovettura Fiat targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28 grammi per mille);

di conseguenza

condanna                         ACCU 1

1.Alla multa di fr. 700.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

3.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

intimazione:

La sentenza è definitiva.

Il Giudice:                                                                              Il Segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Distinta spese a carico diACCU 1

fr.    700.00           multa

fr.    100.00           tassa di giustizia

fr.    100.00           spese giudiziarie