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10.2004.195

circolazione in stato di ebrietà, furto d'uso, circolazione malgrado la revoca, infrazione alle norme della circolazione

Ticino · 2004-10-08 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       a  il 14.03.2004;

reato previsto                     dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS;

2.circolazione in stato di ebrietà

per aver condotto la motoleggera surriferita essendo in stato di grave

ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.97 grammi per mille), malgrado

fosse già stato condannato nel 1999 (alcolemia: 3.44 grammi per mille) e

nel 2002 per analogo reato;

fatti avvenuti                      a  il 14.03.2004;

reato previsto                    dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

3.infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso

la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi lesioni personali;

fatti avvenuti                      a  il 14.03.2004;

reato previsto                    dall'art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e

2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cvp. 1 ONC;

4.circolazione malgrado la revoca

per aver condotto la motoleggera Piaggio suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 16.09.1999 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti                      a __________ il 14.03.2004;

reato previsto                    dall'art. 95 cifra 2 LCS;

1.Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare.

2.Alla multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 300.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 maggio 2004 dall'accusato;

indetto                               il pubblico dibattimento di data 8 ottobre 2004, al quale hanno partecipato l’accusato assitito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico, con lettera del 30 agosto 2004, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il qualechiede il proscioglimento dell’accusato dal capo

d’imputazione di furto d’uso. Quo alla commisurazione della pena, egli postula

una massiccia riduzione della pena privativa della libertà personale, come pure

la concessione del beneficio della sospensione condizionale della stessa,

rimettendosi al giudizio del Giudice in punto all’imposizione di eventuali norme

comportamentali e norme di sicurezza. Chiede inoltre la non revoca della pena

residua di 60 giorni di cui al documento 3 prodotto in sede dibattimentale;

sentito                               da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    ÈACCU 1autore colpevole di

1.1.furto d'uso

per avere, a, il 14.03.2004, sottratto la motoleggera Piaggio targata della nipote, per farne uso;

1.2.circolazione in stato di ebrietà

per avere, a  il 14.03.2004, condotto la motoleggera surriferita essendo

in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.97 grammi per

mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1999 (alcolemia: 3.44 grammi

per mille) e nel 2002 per analogo reato;

1.3.infrazione alle norme della circolazione

per avere, a  il 14.03.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito,

negligentemente perso la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi

lesioni personali;

1.4.circolazione malgrado la revoca

per avere, a  il 14.03.2004, condotto la motoleggera Piaggio suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 16.09.1999 per un periodo indeterminato;

2.     In caso di risposta affermativa ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3. e/o 1.4., se

deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.     In caso di risposta affermativa al quesito 3., se deve essere ordinata una

norma di comportamento ex art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS, e, se sì, quale.

5.     Se deve essere ordinata l’esecuzione della pena residua di 60 giorni di cui

all’ordine di scarcerazione del Consiglio di Vigilanza del 30.10.2002 (CV dec.

).

6.     In caso di risposta affermativa al quesito 1 (e relativi sottoquesiti), se deve

essere ordinato nei confronti del condannato un trattamento ambulatorio ex

art. 44 cfr. 1 cpv. 1 CPS.

7.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.

80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

8.                                             In caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3. e/o 1.4., se

devono essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in

quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, 91 cpv. 1 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC, 95 cifra 2 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2,, 6, 7 e 8 e negativamente ai quesiti 3, 5;

venendo contestualmente a cadere il quesito no. 4,

dichiara ACCU 1,

colpevoledi

1.  furto d'uso

per avere, a __________, in data 14.03.2004, sottratto la motoleggera Piaggio targata  della nipote, per farne uso;

2.  circolazione in stato di ebrietà

per avere, a il 14.03.2004, condotto la motoleggera surriferita essendo

in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.97 grammi per

mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1999 (alcolemia: 3.44 grammi

per mille) e nel 2002 per analogo reato;

3.  infrazione alle norme della circolazione

per avere, a  il 14.03.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito,

negligentemente perso la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi

lesioni personali;

4.  circolazione malgrado la revoca

per avere, a  il 14.03.2004, condotto la motoleggera Piaggio suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 16.09.1999 per un periodo indeterminato;

di conseguenza

condanna ACCU 1,

1.Alla pena di 50 (cinquanta) giorni di detenzione, da espiare.

2.Alla multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di

fr. 400.--.

4.Nei confronti di  ACCU 1 é ordinato il trattamento ambulatorio ex art. 44 cfr. 1 CPSa cura dell __________ (no. tel).

ed inoltre5.Si prescinde dall’ordinare l’esecuzione della pena residua di 60 giorni di cui

all’ordine di scarcerazione del Consiglio di Vigilanza del 30.10.2002 (CV dec.

).

ordinaL’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4

CPS.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Distinta spese                    a carico di  ACCU 1

fr.   1'500.00      multa

fr.      300.00      tassa di giustizia

fr.      400.00      spese giudiziarie

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cvp. 1 ONC;

4.circolazione malgrado la revoca

per aver condotto la motoleggera Piaggio suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 16.09.1999 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti                      a __________ il 14.03.2004;

reato previsto                    dall'art. 95 cifra 2 LCS;

1.Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare.

2.Alla multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro

E. 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di

fr. 400.--.

4.Nei confronti di  ACCU 1 é ordinato il trattamento ambulatorio ex art. 44 cfr. 1 CPSa cura dell __________ (no. tel).

ed inoltre5.Si prescinde dall’ordinare l’esecuzione della pena residua di 60 giorni di cui

all’ordine di scarcerazione del Consiglio di Vigilanza del 30.10.2002 (CV dec.

).

ordinaL’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4

CPS.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Distinta spese                    a carico di  ACCU 1

fr.   1'500.00      multa

fr.      300.00      tassa di giustizia

fr.      400.00      spese giudiziarie

E. 4 circolazione malgrado la revoca per aver condotto la motoleggera Piaggio suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 16.09.1999 per un periodo indeterminato; fatti avvenuti                      a __________ il 14.03.2004; reato previsto                    dall'art. 95 cifra 2 LCS; perseguito                         con decreto d'accusa no. 1662/2004  del 10 maggio 2004 del Procuratore Pubblico  che propone la condanna del prevenuto: 1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare. 2. Alla multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS. vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 maggio 2004 dall'accusato; indetto                               il pubblico dibattimento di data 8 ottobre 2004, al quale hanno partecipato l’accusato assitito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico, con lettera del 30 agosto 2004, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito                              il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato dal capo d’imputazione di furto d’uso. Quo alla commisurazione della pena, egli postula una massiccia riduzione della pena privativa della libertà personale, come pure la concessione del beneficio della sospensione condizionale della stessa, rimettendosi al giudizio del Giudice in punto all’imposizione di eventuali norme comportamentali e norme di sicurezza. Chiede inoltre la non revoca della pena residua di 60 giorni di cui al documento 3 prodotto in sede dibattimentale; sentito                               da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    È ACCU 1 autore colpevole di 1.1. furto d'uso per avere, a, il 14.03.2004, sottratto la motoleggera Piaggio targata della nipote, per farne uso; 1.2. circolazione in stato di ebrietà per avere, a  il 14.03.2004, condotto la motoleggera surriferita essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.97 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1999 (alcolemia: 3.44 grammi per mille) e nel 2002 per analogo reato; 1.3. infrazione alle norme della circolazione per avere, a  il 14.03.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi lesioni personali; 1.4. circolazione malgrado la revoca per avere, a  il 14.03.2004, condotto la motoleggera Piaggio suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 16.09.1999 per un periodo indeterminato;

2.     In caso di risposta affermativa ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3. e/o 1.4., se deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo.

4.     In caso di risposta affermativa al quesito 3., se deve essere ordinata una norma di comportamento ex art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS, e, se sì, quale.

5.     Se deve essere ordinata l’esecuzione della pena residua di 60 giorni di cui all’ordine di scarcerazione del Consiglio di Vigilanza del 30.10.2002 (CV dec.).

6.     In caso di risposta affermativa al quesito 1 (e relativi sottoquesiti), se deve essere ordinato nei confronti del condannato un trattamento ambulatorio ex art. 44 cfr. 1 cpv. 1 CPS.

E. 7 In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

8.                                             In caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3. e/o 1.4., se devono essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; richiamati                          gli artt. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, 91 cpv. 1 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC, 95 cifra 2 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG; rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2,, 6, 7 e 8 e negativamente ai quesiti 3, 5; venendo contestualmente a cadere il quesito no. 4, dichiara ACCU 1, colpevole di

1.  furto d'uso per avere, a __________, in data 14.03.2004, sottratto la motoleggera Piaggio targata  della nipote, per farne uso;

2.  circolazione in stato di ebrietà per avere, a il 14.03.2004, condotto la motoleggera surriferita essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.97 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1999 (alcolemia: 3.44 grammi per mille) e nel 2002 per analogo reato;

3.  infrazione alle norme della circolazione per avere, a  il 14.03.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi lesioni personali;

4.  circolazione malgrado la revoca per avere, a  il 14.03.2004, condotto la motoleggera Piaggio suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 16.09.1999 per un periodo indeterminato; di conseguenza condanna ACCU 1, 1. Alla pena di 50 (cinquanta) giorni di detenzione, da espiare. 2. Alla multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--. 4. Nei confronti di  ACCU 1 é ordinato il trattamento ambulatorio ex art. 44 cfr. 1 CPS a cura dell __________ (no. tel). ed inoltre 5. Si prescinde dall’ordinare l’esecuzione della pena residua di 60 giorni di cui all’ordine di scarcerazione del Consiglio di Vigilanza del 30.10.2002 (CV dec.). ordina L’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione : La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                               Il segretario assessore: Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi Distinta spese                    a carico di  ACCU 1 fr.   1'500.00      multa fr.      300.00      tassa di giustizia fr.      400.00      spese giudiziarie Fr. 2'200.00        Totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2004.195 ROC/MAM

DA 1662/2004

Bellinzona

8 ottobre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

ACCU 1

difeso da:   DI 1

prevenuto colpevole di1.  furto d'uso

per aver sottratto la motoleggera Piaggio targata della nipote, per farne uso;

fatti avvenuti                       a  il 14.03.2004;

reato previsto                     dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS;

2.circolazione in stato di ebrietà

per aver condotto la motoleggera surriferita essendo in stato di grave

ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.97 grammi per mille), malgrado

fosse già stato condannato nel 1999 (alcolemia: 3.44 grammi per mille) e

nel 2002 per analogo reato;

fatti avvenuti                      a  il 14.03.2004;

reato previsto                    dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

3.infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso

la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi lesioni personali;

fatti avvenuti                      a  il 14.03.2004;

reato previsto                    dall'art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e

2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cvp. 1 ONC;

4.circolazione malgrado la revoca

per aver condotto la motoleggera Piaggio suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 16.09.1999 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti                      a __________ il 14.03.2004;

reato previsto                    dall'art. 95 cifra 2 LCS;

1.Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare.

2.Alla multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 300.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 maggio 2004 dall'accusato;

indetto                               il pubblico dibattimento di data 8 ottobre 2004, al quale hanno partecipato l’accusato assitito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico, con lettera del 30 agosto 2004, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il qualechiede il proscioglimento dell’accusato dal capo

d’imputazione di furto d’uso. Quo alla commisurazione della pena, egli postula

una massiccia riduzione della pena privativa della libertà personale, come pure

la concessione del beneficio della sospensione condizionale della stessa,

rimettendosi al giudizio del Giudice in punto all’imposizione di eventuali norme

comportamentali e norme di sicurezza. Chiede inoltre la non revoca della pena

residua di 60 giorni di cui al documento 3 prodotto in sede dibattimentale;

sentito                               da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    ÈACCU 1autore colpevole di

1.1.furto d'uso

per avere, a, il 14.03.2004, sottratto la motoleggera Piaggio targata della nipote, per farne uso;

1.2.circolazione in stato di ebrietà

per avere, a  il 14.03.2004, condotto la motoleggera surriferita essendo

in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.97 grammi per

mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1999 (alcolemia: 3.44 grammi

per mille) e nel 2002 per analogo reato;

1.3.infrazione alle norme della circolazione

per avere, a  il 14.03.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito,

negligentemente perso la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi

lesioni personali;

1.4.circolazione malgrado la revoca

per avere, a  il 14.03.2004, condotto la motoleggera Piaggio suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 16.09.1999 per un periodo indeterminato;

2.     In caso di risposta affermativa ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3. e/o 1.4., se

deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.     In caso di risposta affermativa al quesito 3., se deve essere ordinata una

norma di comportamento ex art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS, e, se sì, quale.

5.     Se deve essere ordinata l’esecuzione della pena residua di 60 giorni di cui

all’ordine di scarcerazione del Consiglio di Vigilanza del 30.10.2002 (CV dec.

).

6.     In caso di risposta affermativa al quesito 1 (e relativi sottoquesiti), se deve

essere ordinato nei confronti del condannato un trattamento ambulatorio ex

art. 44 cfr. 1 cpv. 1 CPS.

7.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.

80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

8.                                             In caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3. e/o 1.4., se

devono essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in

quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, 91 cpv. 1 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC, 95 cifra 2 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2,, 6, 7 e 8 e negativamente ai quesiti 3, 5;

venendo contestualmente a cadere il quesito no. 4,

dichiara ACCU 1,

colpevoledi

1.  furto d'uso

per avere, a __________, in data 14.03.2004, sottratto la motoleggera Piaggio targata  della nipote, per farne uso;

2.  circolazione in stato di ebrietà

per avere, a il 14.03.2004, condotto la motoleggera surriferita essendo

in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.97 grammi per

mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1999 (alcolemia: 3.44 grammi

per mille) e nel 2002 per analogo reato;

3.  infrazione alle norme della circolazione

per avere, a  il 14.03.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito,

negligentemente perso la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi

lesioni personali;

4.  circolazione malgrado la revoca

per avere, a  il 14.03.2004, condotto la motoleggera Piaggio suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 16.09.1999 per un periodo indeterminato;

di conseguenza

condanna ACCU 1,

1.Alla pena di 50 (cinquanta) giorni di detenzione, da espiare.

2.Alla multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di

fr. 400.--.

4.Nei confronti di  ACCU 1 é ordinato il trattamento ambulatorio ex art. 44 cfr. 1 CPSa cura dell __________ (no. tel).

ed inoltre5.Si prescinde dall’ordinare l’esecuzione della pena residua di 60 giorni di cui

all’ordine di scarcerazione del Consiglio di Vigilanza del 30.10.2002 (CV dec.

).

ordinaL’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4

CPS.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Distinta spese                    a carico di  ACCU 1

fr.   1'500.00      multa

fr.      300.00      tassa di giustizia

fr.      400.00      spese giudiziarie