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10.2004.173

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-09-22 · Italiano TI
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Incarto n.10.2004.173/fl

DA 1375/2004

22 settembre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presite della Pretura penale

Marco Kraushaar

sete con ____________ in qualità di segretaria, per giudicare

_ACCU1

(difeso da: DI1

prevenuto colpevole di        circolazione senza licenza di circolazione

per aver condotto la ruspa da lavoro Volvo senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

reato previsto                     dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCS;

fatti avvenuti                      ad Arbedo il 6.11.2003;

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA 1375/2004 di data 26 aprile 2004 del _AINQ1che propone la condanna dell':

1.  Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Alla multa di fr. 100.--.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 17 maggio 2004 dall';

indetto                               il dibattimento 22 settembre 2004, al quale sono comparsi l'personalmente e il suo, mentre il con lettera 16 agosto 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell', data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell';

sentito                               il teste _____________

sentito                               il il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l';

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se _ACCU1 è autore colpevole di circolazione senza licenza di circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 LCS; 32 OAV; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondo                            ai quesiti posti;

proscioglie_ACCU1

dall'imputazione di circolazione senza licenza di circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1375/2004 del 26 aprile 2004;

caricale spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presite:                                                                                 La segretaria: