Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.161
DA 1461/2004
Bellinzona
14 settembre 2004
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario __________ per giudicare
ACCU 1,,,
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni,
per avere, a Chiasso, presso l'ufficio doganale, in data 18 luglio 2003, quale conducente del veicolo targato __________, dichiarato inesattamente il peso del semirimorchio targato __________, mettendo così in pericolo la riscossione della relativa tassa sul traffico pesante;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 20 LTTP;
1.Alla multa di fr. 100.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
2.Non si prelevano spese e tasse di giustizia;
vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 13 maggio 2004 dall'imputato;
indetto il dibattimento 14 settembre 2004, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 14 giugno 2004, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 20 LTTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, art. 20 LTTP,
per i fatti compiuti a Chiasso il 18 luglio 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1461/2004 del 28 aprile 2004;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 100.--;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--;
disponeche la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cpv. 3 CPS);
avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 250.00 totale