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10.2004.160

per aver infranto prescrizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio pubblico della prostituzione omettendo di annunciarsi alla Polizia e aver svolta attività lucrativa

Ticino · 2004-10-21 · Italiano TI
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Incarto n.10.2004.160/CEG

DA 1559/2004

Bellinzona

21 ottobre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il Segretario __________ per giudicare

_ACCU1

atti da intimare c/o __________,

prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione,

per avere, a __________ presso l’esercizio pubblico Osteria __________, dal 22.04.2004 al 29.04.2004, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio pubblico della prostituzione omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;

2.     contravvenzione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, a __________ presso l’esercizio pubblico Osteria __________, dal 22.04.2004 al 29.04.2004, svolto attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati                                  previsti dagli art. 199 CP e 23 cpv. 6 LDDS;

richiamati gli art. 5 LesProst e l’art. 68 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 30 aprile 2004 no. DA 1559/2004 del_AINQ1che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--.;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall'accusata in data 3 maggio 2004;

indetto                               il dibattimento 21 ottobre 2004, al quale l'accusata, regolarmente citato a mezzo raccomandata, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

dato atto che l'accusata, nel corso del dibattimento, ha telefonato alla Pretura penale dichiarando di essersi recata per errore a Lugano in luogo di Bellinzona; con l'ausilio dell'interprete dallo spagnolo Signora __________ le è stato comunicato per via telefonica che il dibattimento avrebbe avuto comunque luogo in sua assenza, rendendole inoltre noto che il condannato in contumacia ha la facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi;

proceduto                          nelleforme contumaciali;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E' __________ autrice colpevole di:

1.1.     esercizio illecito della prostituzione, per avere, a __________ presso l’esercizio pubblico Osteria __________, dal 22.04.2004 al 29.04.2004, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio pubblico della prostituzione omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale?

1.2.     contravvenzione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, a __________ presso l’esercizio pubblico Osteria __________, dal 22.04.2004 al 29.04.2004, svolto attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri?

2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.     L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà essere cancellata?

4.     A chi devono essere caricate le tasse e le spese di giustizia?

visti                                   gli art. 68, 199 CP, 23 cpv. 6 LDDS; 5 LesProst; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti postisub1.1., 1.2. e 3, negativamente al quesito postosub2,

dichiara_ACCU1

autrice colpevole diesercizio illecito della prostituzione(art. 199 CP i.r.c. art. 5 LesProst) econtravvenzione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri(art. 23 cpv. 6 LDDS) per i fatti compiuti a __________ dal 22 al 29 aprile 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 1559/2004 del 30 aprile 2004;

condanna                         _ACCU1

1.       alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--, per complessivi fr. 50.-- (cinquanta);

assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione, Berna,

Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese                    a carico di _ACCU1

fr.                       200.--         multa

fr.                         25.--         tassa di giustizia

fr.                         25.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

fr.                       250.--         totale

Il giudice:                                                                     Il segretario: