Dispositiv
- circolazione in stato d'ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCStr, condanna _ACCU1
- alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
- alla multa di fr. 2'000.--;
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS; assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS); le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: , Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.147
DA 1151/2004
Bellinzona
8 luglio 2004
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con __________ in qualità di segretario, per giudicare
_ACCU1,
difeso da: DI1
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato d'ebrietà,
per aver condotto l'autovettura Toyota targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia min. 2.40 - max. 2.78 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 27 febbraio 2004;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell'immettersi sull'intersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida continuando così la corsa cozzando conseguentemente contro una struttura metallica posta al centro dell'intersezione stessa;
fatti avvenuti a __________ il 27 febbraio 2004;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;
1.Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.Alla multa di fr. 2'000.--.
3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente 41 cifra 4. CPS;
vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 21 aprile 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 8 luglio 2004, al quale hanno partecipato l'imputato, __________, ed il difensore, avv. __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale il quale non contesta i fatti commessi dal suo assistito, ma ritiene che gli debba essere riconosciuta una notevole scemata responsabilità per via dell'elevato tasso alcolemico e della difficile situazione psicologica in cui si trovava a seguito della procedura di separazione dalla moglie. Egli chiede pertanto una riduzione della pena detentiva ad un massimo di 15 giorni e ad una multa di fr. 1'000.--;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' il signor __________ autore colpevole di:
1.1. Circolazione in stato d'ebrietà;
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, ONC; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara__________
1. circolazione in stato d'ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCStr,
condanna _ACCU1
1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 2'000.--;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di _ACCU1
fr.2'000.00multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 2'650.00 totale