Dispositiv
- infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
- inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr, condanna ACCU 1
- alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 200.--;
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 290.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS; assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS); le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.136
DA 1148/2004
Bellinzona
7 settembre 2004
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alle norme della circolazione,
fatti avvenuti a __________ il 25 febbraio 2004;
2. inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,
fatti avvenuti a __________ il 25 febbraio 2004
reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 e 2 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1, 2 e 3 LCStr;
1.Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.Alla multa di fr. 200.--.
3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno se, l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 pv. 3 CPS);
vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 9 aprile 2004 dall'avv. __________;
indetto il dibattimento 7 settembre 2004, al quale hanno partecipato l'imputato, ACCU 1, assistito dal suo difensore, avv. DI 1, e la parte lesa __________ in qualità di teste, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e della teste;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito dall'accusa di inosservanza dei doveri in caso di infortunio, sottolineando come egli si sia subito fermato per assistere la vittima, chiedendole come stava e se doveva chiamare la polizia o condurla all'ospedale. Solo quando ella gli ha risposto che tutto era in ordine e si è rialzata per spostarsi al lato della strada, lui è partito. Per quanto concerne il primo capo d'imputazione, che non viene contestato, il legale postula comunque una riduzione ad una sanzione pecuniaria minima, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie e dell'atteggiamento del signor ACCU 1 dopo l'incidente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' il signor ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. Infrazione alle norme della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti 26 cpv. 1 e 2, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 33 cpv. 1, 51 cpv. 1, 2 e 3, 90 cifra 1 e 92 cpv. 1 e 2 LCStr, 3 cpv. 1 ONC, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
1. infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
2. inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr,
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.--;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 290.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.200.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 490.00 totale