Dispositiv
- Falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
- Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CPS, condanna 1. t _ACCU1
- alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS; proscioglie2._ACCU3 dall'accusa di:
- Falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
- Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CPS, proscioglie3._ACCU1 dall'accusa di:
- Falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
- Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CPS, assegnaa _ACCU3 e a complessivamente fr. 500.-- a titolo di ripetibili; caricaallo Stato la tasse e le spese giudiziarie relative ai procedimenti promossi nei confronti di _ACCU3 e _ACCU1; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.130
10.2004.131
10.2004.132
DA 958/2004
DA 960/2004
DA 259/2004
Bellinzona
26 ottobre 2004
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sete conMarco Agustoniin qualità di segretario, per giudicare
_ACCU1,
_ACCU3,
_ACCU1
tutti difesi da: DI1
prevenuti colpevoli di1._ACCU1
1. falsità in documenti,
2. conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,
per avere, nelle circostanze di tempo e di ogo di cui al punto 1, agendo in correità con _ACCU3 e _ACCU1 usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di ogo;
reati previsti dall'art. 251 cifra 1 CPS e art. 253 CPS;
perseguito con decreto d'accusa no. DA 958/2004 di data 22 marzo 2004 del _AINQ1che propone la condanna dell'accusato:
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
2. _ACCU3
1. falsità in documenti,
2. conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,
per avere, nelle circostanze di tempo e di ogo di cui al punto 1, agendo in correità con _ACCU1 e _ACCU1 usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di ogo;
reati previsti dall'art. 251 cifra 1 CPS e art. 253 CPS;
perseguito con decreto d'accusa del 22 marzo 2004 n. DA 960/2004 del _AINQ1 che propone la condanna:
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
3. _ACCU1
1. falsità in documenti,
2. conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,
per avere, nelle circostanze di tempo e di ogo di cui al punto 1, agendo in correità con _ACCU1 e _ACCU3, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di ogo;
reati previsti dall'art. 251 cifra 1 CPS e art. 253 CPS;
perseguita con decreto d'accusa del 22 marzo 2004 n. DA 959/2004 del _AINQ1 che propone la condanna:
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
viste le opposizioni ai decreti daccusa interposte tempestivamente in data 7 aprile 2004 dal;
indetto il dibattimento 26 ottobre 2004, al quale hanno partecipato i tre imputati, il loro e l'interprete;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto agli interrogatori degli accusati;
sentito il, il quale contesta che nella presente fattispecie siano realizzati sia i presupposti soggettivi, sia quelli oggettivi, di entrambi i reati in questione. Egli chiede pertanto il proscioglimento da entrambi i capi d'imputazione per i suoi tre patrocinati, con protesta di tasse e spese, e con l'assegnazione di fr. 3'000.-- complessivi, a titolo di ripetibili;
sentito l'accusato _ACCU3
sentita l' _ACCU1
sentito da ultimo l'accusato _ACCU1;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. È il _ACCU1 autore colpevole di:
1.1.1. Falsità in documenti,
1.5. Devono essere assegnate ripetibili, e se sì in che misura?
2.1. È il _ACCU3autore colpevole di:
2.1.1. Falsità in documenti,
2.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
2.5. Devono essere assegnate ripetibili, e se sì in che misura?
3.1. È la _ACCU1autrice colpevole di:
3.1.1. Falsità in documenti,
3.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
3.5. Devono essere assegnate ripetibili, e se sì in che misura?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 251 cifra 1, 253 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondo ai quesiti posti e constatando che mancano i presupposti soggettivi per un condanna dei coimputati _ACCU3 e _ACCU1;
dichiara_ACCU1
autore colpevole di:
1. Falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
2. Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CPS,
condanna 1. t _ACCU1
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
proscioglie2._ACCU3
dall'accusa di:
1. Falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
2. Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CPS,
proscioglie3._ACCU1
dall'accusa di:
1. Falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
2. Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CPS,
assegnaa _ACCU3 e a complessivamente fr. 500.-- a titolo di ripetibili;
caricaallo Stato la tasse e le spese giudiziarie relative ai procedimenti promossi nei confronti di _ACCU3 e _ACCU1;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto,.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di _ACCU1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato, per il procedimento nei confronti di _ACCU3,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00totale
Distinta spese a carico dello Stato, per il procedimento nei confronti di _ACCU1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00totale