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10.2004.132

costituzione di una società anonima con conferimenti in natura sopravvalutati

Ticino · 2004-10-26 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. Falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
  2. Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CPS, condanna                    1.  t _ACCU1
  3. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
  4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS; proscioglie2._ACCU3 dall'accusa di:
  5. Falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
  6. Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CPS, proscioglie3._ACCU1 dall'accusa di:
  7. Falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
  8. Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CPS, assegnaa _ACCU3 e a complessivamente fr. 500.-- a titolo di ripetibili; caricaallo Stato la tasse e le spese giudiziarie relative ai procedimenti promossi nei confronti di _ACCU3 e _ACCU1; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2004.130

10.2004.131

10.2004.132

DA 958/2004

DA 960/2004

DA 259/2004

Bellinzona

26 ottobre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sete conMarco Agustoniin qualità di segretario, per giudicare

_ACCU1,

_ACCU3,

_ACCU1

tutti difesi da: DI1

prevenuti colpevoli di1._ACCU1

1.  falsità in documenti,

2.  conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,

per avere, nelle circostanze di tempo e di ogo di cui al punto 1, agendo in correità con _ACCU3 e _ACCU1 usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di ogo;

reati previsti dall'art. 251 cifra 1 CPS e art. 253 CPS;

perseguito                         con decreto d'accusa no. DA 958/2004 di data 22 marzo 2004 del _AINQ1che propone la condanna dell'accusato:

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

2.  _ACCU3

1.  falsità in documenti,

2.  conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,

per avere, nelle circostanze di tempo e di ogo di cui al punto 1, agendo in correità con _ACCU1 e _ACCU1 usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di ogo;

reati previsti dall'art. 251 cifra 1 CPS e art. 253 CPS;

perseguito con decreto d'accusa del 22 marzo 2004 n. DA 960/2004 del _AINQ1 che propone la condanna:

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

3.  _ACCU1

1.  falsità in documenti,

2.  conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,

per avere, nelle circostanze di tempo e di ogo di cui al punto 1, agendo in correità con _ACCU1 e _ACCU3, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di ogo;

reati previsti dall'art. 251 cifra 1 CPS e art. 253 CPS;

perseguita con decreto d'accusa del 22 marzo 2004 n. DA 959/2004 del _AINQ1 che propone la condanna:

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 7 aprile 2004 dal;

indetto                               il dibattimento 26 ottobre 2004, al quale hanno partecipato i tre imputati, il loro e l'interprete;

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto agli interrogatori degli accusati;

sentito                               il, il quale contesta che nella presente fattispecie siano realizzati sia i presupposti soggettivi, sia quelli oggettivi, di entrambi i reati in questione. Egli chiede pertanto il proscioglimento da entrambi i capi d'imputazione per i suoi tre patrocinati, con protesta di tasse e spese, e con l'assegnazione di fr. 3'000.-- complessivi, a titolo di ripetibili;

sentito                               l'accusato _ACCU3

sentita                               l' _ACCU1

sentito                               da ultimo l'accusato _ACCU1;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.1.    È il _ACCU1 autore colpevole di:

1.1.1. Falsità in documenti,

1.5.    Devono essere assegnate ripetibili, e se sì in che misura?

2.1.    È il _ACCU3autore colpevole di:

2.1.1. Falsità in documenti,

2.4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

2.5.    Devono essere assegnate ripetibili, e se sì in che misura?

3.1.    È la _ACCU1autrice colpevole di:

3.1.1. Falsità in documenti,

3.4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

3.5.    Devono essere assegnate ripetibili, e se sì in che misura?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 251 cifra 1, 253 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondo                            ai quesiti posti e constatando che mancano i presupposti soggettivi per un condanna dei coimputati _ACCU3 e _ACCU1;

dichiara_ACCU1

autore colpevole di:

1.  Falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

2.  Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CPS,

condanna                    1.  t _ACCU1

1.  alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

proscioglie2._ACCU3

dall'accusa di:

1.  Falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

2.  Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CPS,

proscioglie3._ACCU1

dall'accusa di:

1.  Falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

2.  Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CPS,

assegnaa _ACCU3 e a complessivamente fr. 500.-- a titolo di ripetibili;

caricaallo Stato la tasse e le spese giudiziarie relative ai procedimenti promossi nei confronti di _ACCU3 e _ACCU1;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto,.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di _ACCU1

fr.                       300.00       tassa di giustizia

fr.                       250.00       spese giudiziarie

fr.                      550.00       totale

Distinta spese                    a carico dello Stato, per il procedimento nei confronti di _ACCU3,

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      200.00totale

Distinta spese                    a carico dello Stato, per il procedimento nei confronti di _ACCU1

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      200.00totale