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10.2004.13

stralcio per accordo extragiudiziale

Ticino · 2004-12-16 · Italiano TI
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stralcio per accordo extragiudiziale

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.12.2004 10.2004.13

stralcio per accordo extragiudiziale

Incarto n. 10.2004.13 Lugano 16 dicembre 2004/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa, questi in sostituzione di Walser, assente segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per giudicare l’istanza di misure provvisionali 18 agosto 2004 in materia di protezione dei marchi, presentata da AT 1 AT 2 (entrambe rappr. da RA 1) contro CO 1) accolta la domanda di interventi superprovvisionali con decisione 19 agosto 2004; non essendo potuta avvenire l’intimazione alla parte convenuta dell’allegato di istanza e del decreto surriferito, poiché essa non ne ha accettato la notifica nelle vie rogatoriali, avendo scelto di esigere la traduzione degli atti in lingua cinese; preso atto dello scritto 14 dicembre 2004 delle istanti che comunicano essere intervenuto un accordo stragiudiziale sulla vertenza in esito al quale esse ritirano la domanda di misure cautelari e chiedono lo stralcio dai ruoli della stessa; considerato come lo stesso accordo comporti il carico delle spese e della tassa di giustizia alle istanti, mentre le stesse postulano che alla convenuta non siano riconosciute indennità ripetibili in seguito alla mancata partecipazione al processo; dovendo di conseguenza, con riferimento al dispositivo n. 2 del decreto 19 agosto 2004, accollare alle istanti la tassa di giustizia già decisa in quella sede; richiamati gli art. 352 e 151 CPC, decreta:                 1. La procedura cautelare dipendente da istanza 18 agosto 2004 di AT 1, e di AT 2, di cui al presente incarto, è stralciata dai ruoli. §. Di conseguenza decadono le decisioni di cui al decreto 19 agosto 2004 del giudice delegato. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.- già anticipata dalle istanti, resta a loro carico. Eventuali spese di intimazione verranno esposte alle stesse istanti in un secondo tempo. Non vengono assegnate ripetibili. 3. Intimazione: –), (2 espl .) nelle vie rogatoriali;; terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                         Il segretario