Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2003.98
DA 23/2003
Bellinzona
30 aprile 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________ __________,di __________ e __________, nato il __________ __________ __________ a __________ (__________), cittadino kosovaro, domiciliato a __________, celibe, __________ __________,
difeso da: avv. __________ __________,__________,
prevenuto colpevole di ricettazione, per aver acquistato da terzi un computer marca __________ al prezzo di fr. 500.-- che sapeva o comunque avrebbe dovuto sapere, viste le circostanze, essere provento di reato, in particolare di furto;
fatti avvenuti a __________ il __________ __________ 2002;
reato previsto dallart. 160 cifra 1 cpv. 1 CPS;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 gennaio 2003 dal difensore;
indetto il dibattimento 30 aprile 2003, al quale ha partecipato laccusato, assistito dal difensore, avv. __________ __________, mentre il Procuratore pubblico Antonio Perugini con lettera 13 marzo 2003 ha rinunciato a presenziare, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale preliminarmente ritiene che il decreto daccusa non sia sufficientemente preciso, parlando di sapeva o poteva sapere. A prescindere da questa osservazione di natura procedurale egli sostiene che non siano comunque dati i presupposti soggettivi per una condanna del suo assistito. In effetti egli ha sempre agito in buona fede e non aveva nessun motivo per dubitare dellorigine delittuosa del computer. Tra laltro il prezzo non appare così sproporzionatamente basso per un computer usato, come dimostrato dalla documentazione testé prodotta. Non va poi dimenticato che limputato non è cognito di informatica e che egli non conosceva il signor Osmani che superficialmente, sapendo di lui solo che collaborava saltuariamente con la polizia per delle traduzioni. Pertanto questi gli era apparso sincero quando gli ha spiegato i motivi che lo avevano spinto a vendere a prezzo interessante il computer. Infine ricorda che il signor __________ ha agito per fare un favore ad un cugino ed è incensurato. Listruttoria e la documentazione agli atti non forniscono pertanto alcuna prova della malafede dellimputato, per cui se ne giustifica il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato, il quale ribadisce di sentirsi addirittura imbarazzato per essere stato oggetto di un procedimento penale per una cosa di cui non si sente assolutamente colpevole, avendo ritenuto il signor __________ degno di fiducia poiché, da quanto sapeva, lavorava come traduttore per la polizia;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 63, 160 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie____________________,di __________ e __________, nato il ____________________ __________, a __________, cittadino kosovaro, domiciliato a __________, celibe, __________ __________,
ordinaalla crescita in giudicato della presente decisione, il dissequestro del computer __________ mod. __________ con relativo apparecchio di allacciamento alla rete, sequestrato dalla polizia il 5 dicembre 2002 (art. 165 cpv. 3 CPP);
caricala tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________, Via __________, __________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________,
e a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei giudici dellarresto e dellistruzione, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale