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10.2003.98

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-04-30 · Italiano TI
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Incarto n.10.2003.98

DA 23/2003

Bellinzona

30 aprile 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

__________ __________,di __________ e __________, nato il __________ __________ __________ a __________ (__________), cittadino kosovaro, domiciliato a __________, celibe, __________ __________,

difeso da: avv. __________ __________,__________,

prevenuto colpevole di         ricettazione, per aver acquistato da terzi un computer marca __________ al prezzo di fr. 500.-- che sapeva o comunque avrebbe dovuto sapere, viste le circostanze, essere provento di reato, in particolare di furto;

fatti avvenuti                       a __________ il __________ __________ 2002;

reato previsto                     dall’art. 160 cifra 1 cpv. 1 CPS;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 gennaio 2003 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 30 aprile 2003, al quale ha partecipato l’accusato, assistito dal difensore, avv. __________ __________, mentre il Procuratore pubblico Antonio Perugini con lettera 13 marzo 2003 ha rinunciato a presenziare, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale preliminarmente ritiene che il decreto d’accusa non sia sufficientemente preciso, parlando di “sapeva o poteva sapere”. A prescindere da questa osservazione di natura procedurale egli sostiene che non siano comunque dati i presupposti soggettivi per una condanna del suo assistito. In effetti egli ha sempre agito in buona fede e non aveva nessun motivo per dubitare dell’origine delittuosa del computer. Tra l’altro il prezzo non appare così sproporzionatamente basso per un computer usato, come dimostrato dalla documentazione testé prodotta. Non va poi dimenticato che l’imputato non è cognito di informatica e che egli non conosceva il signor Osmani che superficialmente, sapendo di lui solo che collaborava saltuariamente con la polizia per delle traduzioni. Pertanto questi gli era apparso sincero quando gli ha spiegato i motivi che lo avevano spinto a vendere a prezzo interessante il computer. Infine ricorda che il signor __________ ha agito per fare un favore ad un cugino ed è incensurato. L’istruttoria e la documentazione agli atti non forniscono pertanto alcuna prova della malafede dell’imputato, per cui se ne giustifica il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale ribadisce di sentirsi addirittura imbarazzato per essere stato oggetto di un procedimento penale per una cosa di cui non si sente assolutamente colpevole, avendo ritenuto il signor __________ degno di fiducia poiché, da quanto sapeva, lavorava come traduttore per la polizia;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41, 63, 160 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie____________________,di __________ e __________, nato il ____________________ __________, a __________, cittadino kosovaro, domiciliato a __________, celibe, __________ __________,

ordinaalla crescita in giudicato della presente decisione, il dissequestro del computer __________ mod. __________ con relativo apparecchio di allacciamento alla rete, sequestrato dalla polizia il 5 dicembre 2002 (art. 165 cpv. 3 CPP);

caricala tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________ __________, Via __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________,

e a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei giudici dell’arresto e dell’istruzione, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                      350.00       totale