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10.2003.690

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-04-20 · Italiano TI
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Incarto n.10.2003.690

DA 3772/2003

Bellinzona

20 aprile 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

____________________ __________

difeso da: __________ __________ __________

prevenuto colpevole di         1.  ripetuta contraffazione di merci,

per avere, nel periodo __________ 1998 - __________ 1999, e segnatamente nelle date __________ __________ 1998, __________ __________ 1999 e __________ __________ 1999, a __________, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, importato merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze,

e meglio,

2.  ripetuta concorrenza sleale,

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1, agito in modo sleale, sfruttando una prestazione d'altri,

e meglio,

3.  ripetuta violazione del diritto d'autore, sub. lesione dei diritti di protezione affini,

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1, agendo quale importatore delle 3 (tre) partite di __________ contraffatti menzionate al punto 1, messo in circolazione esemplari contraffatti di opere rispettivamente esemplari riprodotti di una prestazione;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 155 cifra 1 CPS, art. 23 e 5 LCSl, 67 e 69 LDA;

1.Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.Al versamento alla parte civile Suisa, Società Svizzera per i diritti degli autori di opere musicali, dell'importo di fr. 33'728.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b. CPP).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

ed inoltre                           ordina, con effetto alla crescita in giudicato del decreto d'accusa, la confisca di:

-    7 copie fax inerenti invio di __________ __________, sequestrate nella vettura TI __________ intestata a __________ __________;

-    porta-biglietti da visita, sequestrato presso gli uffici della __________ __________;

-    agenda in pelle nera, sequestrata presso gli uffici della __________ __________;

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data ____________________ 2003 dal difensore;

indetto                               il dibattimento __________ __________ 2004, al quale hanno partecipato l'imputato, assistito dal difensore, lic. iur. __________ __________, ed il patrocinatore delle parti civili, avv. __________ __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il patrocinatore delle parti civili, il quale chiede innanzitutto l'applicazione dell'aggravante della violazione per mestiere delle norme in questione, in considerazione dell'ingente quantitativo di __________ contraffatti importati ed del presumibile considerevole ricavo che se ne sarebbe potuto trarre dalla loro vendita. Preso atto della chiara colpevolezza dell'imputato per i tre capi di reato, egli chiede la conferma integrale del decreto d'accusa impugnato. Per quanto riguarda le pretese di parte civile, postula la ratifica attraverso la sentenza dell'importo già riconosciuto dalla pubblica accusa a favore della Suisa e chiede che l'imputato sia condannato anche al risarcimento di una somma di fr. 124'400.-- a titolo di risarcimento danni a favore della IFPI;

sentito                               il difensore, il quale osserva preliminarmente che le parti civili non hanno fatto opposizione al decreto d'accusa e dunque non sono legittimate a chiedere più di quanto riconosciuto con lo stesso. Già per questo motivo la pretesa relativa al risarcimento danni avanzata dalla IFPI deve essere respinta. Nel merito, egli passa in rassegna separatamente le tre azioni oggetto della presente procedura, alla luce delle singole imputazioni ascritte al suo assistito. Relativamente al reato di ripetuta contraffazione di merci, egli rileva come nei tre casi manchi l'elemento oggettivo del minor valore e quello soggettivo della coscienza e della volontà di importare merce di minor valore allo scopo di frode nel commercio e negli affari. In merito all'accusa di ripetuta concorrenza sleale, egli evidenzia la mancanza dell'elemento oggettivo della ripresa con mezzi tecnici di riproduzione e l'assenza di quello soggettivo dell'intenzionalità. Per quanto concerne il reato di ripetuta violazione del diritto d'autore, subordinatamente dei diritti di protezione affini, il difensore pone in evidenza il fatto che non ci sia alcuna prova che la prima partita di ____________________ non fosse composta di supporti vergini. In merito alla partita di ____________________ degli autori __________, __________ __________ e __________ __________ importati dalla Bulgaria, il legale fa notare come non vi sia una messa in circolazione illecita di esemplari d'opera ai sensi dell'art. 67 LDA, in quanto gli stessi erano stati regolarmente dichiarati alla dogana e siano stati scambiati con dischi in vinile provenienti dall'Italia. Per la rimanente partita, rivelatasi composta da dischi contraffatti, egli rivela come difetti l'elemento oggettivo della messa in circolazione, essendo la stessa stata bloccata e posta sotto sequestro prima dello sdoganamento in Svizzera. Dal profilo soggettivo, il difensore ribadisce che l'imputato non ha mai avuto l'intenzione di commettere una violazione della LDA. In via principale, il difensore chiede pertanto il proscioglimento del suo cliente da tutti e tre i capi d'imputazione e l'applicazione dell'art. 272 CPP per quanto attiene alle pretese di parte civile. In via subordinata, egli postula l'attenuazione della pena visto il lungo tempo trascorso e la buona condotta dell'imputato, nonché quella libera a discrezione del giudice. In merito alle pretese di parte civile chiede il rinvio al competente foro, in ragione delle carenze probatorie quanto alla determinazione dell'ammontare delle stesse;

sentito                               in replica il patrocinatore delle parti civili, il quale riconferma le proprie richieste e, qualora il calcolo dell'IVA fosse effettivamente sbagliato, non si oppone alla relativa rettifica;

viene data                          in duplica il difensore, il quale non ha nulla da aggiungere a quanto già esposto;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.1.    Ripetuta contraffazione di merci, segnatamente:

7.       Deve essere ordinata la restituzione degli oggetti menzionati nel decreto d'accusa?

9.       A chi vanno caricate la tasse e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41, 58, 59, 63, 68 e 155 CPS; 5 e 23 LCSl; 67 e 69 LDA; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara____________________

1.  ripetuta contraffazione di merci, art. 155 cifra 1 CPS,

2.  ripetuta violazione del diritto d'autore, sub. lesione dei diritti di protezione affini, art. 67 e 69 LDA,

e lo prosciogliedall'accusa di ripetuta violazione della Legge federale sulla concorrenza sleale per i fatti descritti nel decreto di accusa di cui sopra;

condanna

1.  alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

condannal'imputato al versamento alla parte civile SUISA dell'importo di fr. 18'022.40 (fr. 1.60 x ____________________ più IVA al 2.4%) a titolo di risarcimento danni, rinviandola per eventuali ulteriori pretese al competente foro civile;

respingele richieste di risarcimento danni formulate dalla parte civile IFPI Schweiz;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

ordinala confisca dei seguenti oggetti:

-    7 copie fax inerenti invio di ____________________ sequestrate nella vettura TI __________intestata a __________ __________,

-    __________fascette per __________ musicali, sequestrate nella vettura TI __________ intestata a __________ __________;

ordinala confisca e la distruzione del lotto di ____________________, sequestrati presso gli uffici doganali di __________ Aeroporto il ____________________ 1999, attualmente depositati presso l'Ufficio reperti di __________ (art. 58 CPS);

ordinala restituzione dei seguenti oggetti:

-    porta-biglietti da visita, sequestrato presso gli uffici della __________ __________,

-    agenda in pelle nera, sequestrata presso gli uffici della __________ __________,

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio Reperti, c/o Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

Distinta spese                    a carico di

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                      350.00       totale