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10.2003.679

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-03-23 · Italiano TI
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Incarto n.10.2003.679

DA 4001/2003

Bellinzona

23 marzo 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

____________________

difeso da: __________ __________

prevenuto colpevole di         1.  circolazione in stato d'ebrietà,

fatti avvenuti a __________ il __________ __________ 2003;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2.  opposizione alla prova del sangue,

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a Lugano il 12 settembre 2003;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 3 LCStr;

1.Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.Alla multa di fr. 1'000.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 14 luglio 2003 (art. 41 cifra 3 cpv. CPS).

4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data ____________________ 2003 dal difensore;

indetto                               il dibattimento __________ __________ 2004, al quale erano presenti l'imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale non contesta i reati ascritti al suo cliente, rilevando comunque che per quanto concerne il secondo capo d'imputazione l'informazione sulle conseguenze dell'opposizione alla prova del sangue è stata alquanto lacunosa. Sottolinea che si tratta della prima ebrietà e che il signor __________ è stato condannato ad una pena di 30 giorni di detenzione sospesi per tre anni e alla multa di fr. 1'500.--. Ritenuto che la collisione è unicamente imputabile a quest'ultimo e che egli circolava con tasso alcolemico doppio rispetto al qui imputato, la pena proposta appare palesemente sproporzionata. Rileva inoltre che il suo assistito ha un guadagno mensile di 1'600.--/2'000.--. Chiede pertanto una massiccia riduzione della pena (al massimo 10 giorni sospesi condizionalmente per due anni) e della multa. Si oppone da ultimo alla revoca della sospensione condizionale della precedente condanna, avuto riguardo alla prognosi favorevole dell'imputato;

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale non ha nulla da aggiungere;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.       E' il signor __________ __________ autore colpevole di:

1.1.    Circolazione in stato d'ebrietà;

5.       Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 14 luglio 2003?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 48, 63 CPS; 91 LCStr; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara____________________

condanna                         __________

1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.  alla multa di fr. 600.--;

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 14 luglio 2003 (art. 41 cifra 3 cpv. CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

Distinta spese                    a carico di

fr.600.00multa

fr.                       300.00       tassa di giustizia

fr.                       350.00       spese giudiziarie

fr.                1'250.00           totale