opencaselaw.ch

10.2003.666

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-03-23 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2003.666

10.2003.667

DA 3745/2003

DA 3744/2003

Bellinzona

23 marzo 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

__________economista aziendale,

___________________ ____________,

entrambi difesi da: avv.

prevenuti colpevoli di1.____________________,

disobbedienza a decisioni dell'autorità,

per non avere, a __________, in data 17 febbraio 2003, nella sua qualità di socia gerente della __________ __________ Sagl, ottemperato alla decisione 30 gennaio 2003 del Municipio di __________ con cui veniva ordinato alla predetta societàil blocco dei lavori, con effetto immediato, riferito ai lavori di sbancamentodella cava di __________, omettendo di fa cessare i lavori;

fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 292 CPS;

1.Alla multa di fr. 350.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

2.____________________,

disobbedienza a decisioni dell'autorità,

per non avere, a __________, in data 17 febbraio 2003, nella sua qualità di socia gerente della __________ __________ Sagl, ottemperato alla decisione 30 gennaio 2003 del Municipio di __________ con cui veniva ordinato alla predetta societàil blocco dei lavori, con effetto immediato, riferito ai lavori di sbancamentodella cava di Personico, omettendo di fa cessare i lavori;

fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 292 CPS;

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l'opposizione ai decreti d'accusa interposta tempestivamente in data 19 novembre 2003 dal difensore, avv. __________ __________;

richiamata                         la decisione di riunione dei suddetti procedimenti penali del 19 gennaio 2004;

indetto                               il dibattimento 23 marzo 2004, al quale hanno partecipato entrambi gli imputati ed il loro difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito                               il difensore, il quale evidenzia come l'ordine municipale fosse riferito semplicemente ai lavori di sbancamento e non si estendesse pertanto alle ulteriori attività nella cava, che potevano essere normalmente svolte. In quest'ottica, tenuto conto che i due operai in questione non stavano effettuando interventi di sbancamento, il reato non sussiste. Agli atti non risultano infatti prove della ripresa di questo tipo di lavori nel periodo tra il 30 gennaio 2003 e l'inoltro della denuncia. Inoltre gli imputati non avevano l'intenzione di infrangere l'ordine municipale, attenendosi unicamente a quanto prescritto dalla __________. Chiede pertanto il proscioglimento di entrambi gli imputati;

sentita                               l'accusat __________ __________, la quale precisa che hanno sempre rispettato le prescrizioni di sicurezza

sentito                               l'accusato __________ __________, il quale non ha nulla da aggiungere;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.       È la signora ____________________autrice colpevole di:

1.1.    Disobbedienza a decisioni dell'autorità?

2.       È il signor ____________________autore colpevole di:

2.1.    Disobbedienza a decisioni dell'autorità?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 48, 292 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti e prendendo atto della mancanza di prove certe che attestino che l'attività svolta dagli operai il giorno in questione rappresentasse una violazione dell'ordine impartito dal Municipio;

proscioglie1.__________

dall'accusa di disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;

e proscioglie2.____________________

dall'accusa di disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;

caricatasse e spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, __________,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, __________,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato, per la procedura 10.2003.666

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                      300.00       totale

Distinta spese                    a carico dello Stato, per la procedura 10.2003.667

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                      300.00       totale