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10.2003.619

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-02-11 · Italiano TI
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Incarto n.10.2003.619

DA 3413/2003

Bellinzona

11 febbraio 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

_________ _____________, ______________

detenuto dal 6 al 21 agosto 2003;

prevenuto colpevole di         1.  falsità in certificati,

2.  circolazione senza licenza di condurre,

3.  circolazione senza licenza di circolazione,

4.  circolazione senza l'assicurazione di responsabilità civile,

per avere, sulle strade del Cantone __________ e in altre località non meglio precisate, nel periodo 1 febbraio 2003/5 agosto 2003, circolato al volante dell'autofurgone __________ con applicate le targhe di controllo __________ __________, sebbene sapesse, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione di responsabilità civile;

5.  ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

aiuto all'entrata illegale

aiuto al soggiorno

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 252 CPS, 95 cifra 1 cpv. 3, 96 cifra 1 e cifra 2 LCStr, 23 cpv. 1 LDDS, richiamati gli art. 41 cifra 1, 55 CPS;

1.Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni (art. 55 CPS).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 28 ottobre 2003 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 16 dicembre 2003, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire, postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

sentito                               il difensore, il quale, dopo aver illustrato i tratti essenziali della personalità dell'imputato, sostiene il suo proscioglimento dai capi di imputazione di cui ai punti n. 1, 2 e 4 del decreto d'accusa. In relazione all'accusa di falsità in certificati, non vi sono fondati elementi per ritenere che egli abbia contraffatto i documenti in questione, inoltre non ha agito a scopo di inganno. Egli sembra essere piuttosto stato vittima del garagista che gli venduto il veicolo ed inviato i summenzionati documenti. Per quanto attiene al secondo capo d'imputazione, non ci sono prove che dimostrino che egli dovesse sapere che il suo amico non fosse in possesso della licenza di circolazione, visto che si conoscevano da tempo e lo aveva già visto guidare innumerevoli volte. Secondo dottrina e giurisprudenza, qualora si consegna un proprio veicolo ad un amico, non è imperativo verificare che disponga della licenza di condurre. Per quanto concerne il quarto capo d'imputazione egli assevera che dottrina e giurisprudenza non ammettono l'applicazione dell'art. 96 cifra 2 LCStr nei confronti di veicoli immatricolati all'estero. Per il terzo capo d'imputazione chiede l'applicazione dell'art. 100 cpv. 1 seconda frase LCStr. Per l'accusa di infrazione alla LDDS evidenzia innanzitutto come il decreto d'accusa sia da ridimensionare, in quanto dagli atti emerge che ha aiutato all'entrata ed al soggiorno illegale solo due persone, cioè le di lui cugine. Per quanto concerne l'aiuto dato al fratellino evidenzia come chiunque avrebbe fatto altrettanto in situazioni analoghe. Invocando per tutti i casi i motivi onorevoli e le attenuanti generiche postula una massiccia riduzione della pena detentiva e contemporaneamente chiede che ci astenga dal pronunciare la pena accessoria dell'espulsione, per la quale non sono dati i presupposti

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.       E' il signor __________ autore colpevole di:

1.1.    Falsità in certificati;

6.       A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41, 55, 63, 68 e 252 CPS; 95 cifra 1 cpv. 3, 96 cifra 1 e cifra 2, 100 LCStr; 23 cpv. 1 LDDS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG,

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara__________

autore colpevole di:

per avere, sulle strade del Cantone __________ e in altre località non meglio precisate, nel periodo 1 febbraio 2003/5 agosto 2003, circolato al volante dell'autofurgone __________ con applicate le targhe di controllo __________ __________, sebbene sapesse, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione di responsabilità civile

3.  ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,

aiuto all'entrata illegale,

aiuto al soggiorno,

per i fatti compiuti nelle suddette circostanze di tempo e di luogo;

e lo prosciogliedalle accuse di:

1.  falsità in certificati, art. 252 CPS,

2.  circolazione senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr,

per i fatti descritti ai punti 1 e 2 del decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;

condanna

1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni (art. 55 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, __________,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, __________,

Sezione esecuzione pene e misure, __________,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, __________,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

Distinta spese                    a carico di

fr.                  200.00            tassa di giustizia

fr.                  250.00            spese giudiziarie

fr.                  450.00            totale