Sachverhalt
avvenuti il 23 giugno 2003 a __________;
reato previsto dall'art. 51 LTP;
e meglio come al decreto daccusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini,__________, per cui fu proposta la condanna
1. Alla multa di fr. 100.--.
2. Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 27.80, a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 ottobre 2003 dall'accusato;
considerato che dai documenti allegati all'opposizione risulta che il signor __________ ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 27.80 di cui all'invito 25 agosto 2003 del Procuratore pubblico;
visto quanto sopra il Ministero pubblico, il quale non si è avveduto che fra i documenti prodotti unitamente all'opposizione vi era anche la ricevuta di pagamento del 27 agosto 2003, recede dal perseguire penalmente contro il signor __________;
pronuncia:1.Il DA __________/__________è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di __________ per i fatti del 23 giugno 2003 a __________.
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Intimazione a:
__________ __________, __________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________,
__________, __________ __________, __________,
Avv. __________, Via ____________________,
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il DA __________/__________è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di __________ per i fatti del 23 giugno 2003 a __________.
E. 2 Non si prelevano né tasse né spese.
E. 3 Intimazione a: __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________, __________, __________ __________, __________, Avv. __________, Via ____________________, Il presidente: La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2003.590/KRM
DA 3201/2003
Bellinzona
21 ottobre 2003
Decisione
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Paola Belloli-Ducoli per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
__________ __________,__________.1980, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, celibe,
difeso da: Avv. __________ __________,____________________,
siccome
ritenuto colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;
fatti avvenuti il 23 giugno 2003 a __________;
reato previsto dall'art. 51 LTP;
e meglio come al decreto daccusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini,__________, per cui fu proposta la condanna
1. Alla multa di fr. 100.--.
2. Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 27.80, a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 ottobre 2003 dall'accusato;
considerato che dai documenti allegati all'opposizione risulta che il signor __________ ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 27.80 di cui all'invito 25 agosto 2003 del Procuratore pubblico;
visto quanto sopra il Ministero pubblico, il quale non si è avveduto che fra i documenti prodotti unitamente all'opposizione vi era anche la ricevuta di pagamento del 27 agosto 2003, recede dal perseguire penalmente contro il signor __________;
pronuncia:1.Il DA __________/__________è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di __________ per i fatti del 23 giugno 2003 a __________.
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Intimazione a:
__________ __________, __________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________,
__________, __________ __________, __________,
Avv. __________, Via ____________________,
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.