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Incarto n.10.2003.581/CEG
DA 3076/2003
Bellinzona
13 maggio 2004
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
__________difeso da:
prevenuto colpevole di esibizionismo,
per avere, a __________, posteggi __________ __________, l__________.__________.2003 (recte: 2002), verso le ore 18.30 circa, masturbandosi allinterno del proprio veicolo, compiuto un atto di esibizionismo alla presenza di __________ __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 194 cpv.1 CP;
perseguito con decreto daccusa del __________ __________ 2003 no. DA __________/__________ del__________che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e alle spese giudiziarie di fr. 50.--.;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data __________ __________ 2003;
indetto il dibattimento __________ __________ 2004, al quale è comparso l'accusato personalmente, assistito dal proprio difensore e dall'avv. __________ __________, nonché __________
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti la teste __________ __________ __________, nata __________ __________ __________, __________, da __________ in __________, __________ di __________, coniugata,
laccusa, che, dopo aver sentito la teste, non si è opposto al proscioglimento dell'accusato;
il difensore, il quale ha postulatro lassoluzione del proprio assistito, protestando tasse, spese e ripetibili, queste ultime nella misura di fr. 1'500.--;
per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E __________ __________ autore colpevole di esibizionismo?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
5. Devono essere date le ripetibili richieste, e se sì, in quale misura?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito postosub1; affermativamente al quesito postosub5; decaduti gli altri quesiti;
proscioglie____________________dall'accusa di esibizionismo;
assegnatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà inoltre a Orlando Testardi fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP);
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiarala sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Distinta spese a carico _ACCU1
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. 50.-- testi
fr. 150.--totale
Il giudice: Il segretario: