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10.2003.581

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-05-13 · Italiano TI
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Incarto n.10.2003.581/CEG

DA 3076/2003

Bellinzona

13 maggio 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

__________difeso da:

prevenuto colpevole di         esibizionismo,

per avere, a __________, posteggi __________ __________, l’__________.__________.2003 (recte: 2002), verso le ore 18.30 circa, masturbandosi all’interno del proprio veicolo, compiuto un atto di esibizionismo alla presenza di __________ __________;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato                                 previsto dall’art. 194 cpv.1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del __________ __________ 2003 no. DA __________/__________ del__________che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e alle spese giudiziarie di fr. 50.--.;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data __________ __________ 2003;

indetto                               il dibattimento __________ __________ 2004, al quale è comparso l'accusato personalmente, assistito dal proprio difensore e dall'avv. __________ __________, nonché __________

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                la teste __________ __________ __________, nata __________ __________ __________, __________, da __________ in __________, __________ di __________, coniugata,

l’accusa, che, dopo aver sentito la teste, non si è opposto al proscioglimento dell'accusato;

il difensore, il quale ha postulatro l’assoluzione del proprio assistito, protestando tasse, spese e ripetibili, queste ultime nella misura di fr. 1'500.--;

per ultimo l'accusat;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ __________ __________ autore colpevole di esibizionismo?

2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

5.     Devono essere date le ripetibili richieste, e se sì, in quale misura?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito postosub1; affermativamente al quesito postosub5; decaduti gli altri quesiti;

proscioglie____________________dall'accusa di esibizionismo;

assegnatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà inoltre a Orlando Testardi fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP);

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese                    a carico _ACCU1

fr.                         50.--         tassa di giustizia

fr.                         50.--         spese giudiziarie

fr.                         50.--         testi

fr.                      150.--totale

Il giudice:                                                                     Il segretario: