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10.2003.565

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-03-25 · Italiano TI
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Sachverhalt

compiuti a __________ e __________ in data ____________________ 2003 sino al ____________________ 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA __________/__________del ____________________ 2003;

condannaora d'ignota dimora,

1.   alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 200.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

La condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

a:                                      Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese                    a carico di __________

fr.                       200.--         multa

fr.                       100.--         tassa di giustizia

fr.                       100.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

fr.                      400.--totale

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2003.565/CEG

DA 2943/2003

Bellinzona

25 marzo 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

__________

prevenuta colpevole diinfrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto all'entrata e al soggiorno illegali),

per avere, in data __________.__________.2003, a __________, facilitato l'entrata illegale in Svizzera della figlia __________.__________. (recte: __________.__________.), accompagnandola con un volo proveniente da __________, nonché favorito il di lei soggiorno illegale sino al __________ __________ 2003 ospitandola a __________, sapendola priva del richiesto visto d'entrata;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguito                         con decreto d’accusa del __________ __________ 2003 no. DA __________/__________ del_che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall'accusata in data __________ __________ 2003;

indetto                               il dibattimento __________ __________ 2004, al quale l'accusata, benché regolarmente citata, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelleforme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E' __________ __________ autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto all'entrata e al soggiorno illegali), per avere, in data __________.__________.__________, a __________, facilitato l'entrata illegale in Svizzera della figlia .__________. (recte: __________..), accompagnandola con un volo proveniente da __________, nonché favorito il di lei soggiorno illegale sino al ____________________ 2003 ospitandola a __________, sapendola priva del richiesto visto d'entrata?

2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti postisub1 e 3, negativamente al quesito postosub2;

dichiara____________________,

autrice colpevole diinfrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri(aiuto all'entrata e al soggiorno illegali, art. 23 cpv. 1 LDDS) per i fatti compiuti a __________ e __________ in data ____________________ 2003 sino al ____________________ 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA __________/__________del ____________________ 2003;

condannaora d'ignota dimora,

1.   alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 200.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

La condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

a:                                      Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese                    a carico di __________

fr.                       200.--         multa

fr.                       100.--         tassa di giustizia

fr.                       100.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

fr.                      400.--totale

Il giudice:                                                                     Il segretario: