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10.2003.526

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-11-26 · Italiano TI
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Incarto n.10.2003.526

DA 2788/2003

Bellinzona

26 novembre 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

__________ ____________________,di __________ e di __________ nata __________, nata il __________ __________ __________ a __________, cittadina italiana, dimorante a __________, separata, __________,

difesa da: avv. __________ __________ __________,__________,

prevenuta colpevole di         ingiuria,

per avere, alla presenza di terze persone, offeso l'onore di __________ __________ __________ __________ __________ tacciandola di "…pazza, troia e figlia di puttana…";

fatti avvenuti                       a Lugano il __________ __________ 2002;

reato previsto                     dall'art. 177 cpv. 1 CPS;

1.Alla multa di fr. 300.--.__________ Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

2.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data __________ __________ 2003 dal difensore;

indetto                               il dibattimento __________ __________ 2003, al quale hanno partecipato l'imputata ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa;

il difensore                         presenta preliminarmente un'istanza scritta di sospensione del dibattimento, con i relativi allegati;

il giudice                            pone, con l'accordo del difensore, il seguente quesito:

Il giudice                            sospende il dibattimento alle ore 14:45 per riunirsi in camera di consiglio e lo riapre alle ore 14:50;

il giudice                            rispondendo negativamente al quesito posto, in quanto l'istanza è tardiva e non sufficientemente suffragata da elementi concreti;

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale ripercorre brevemente la dinamica dei fatti, ponendo in evidenza le contraddizioni contenute nel verbale d'interrogatorio del teste __________ __________. __________, pur riconoscendo che l'imputata abbia potuto ingiuriare la parte lesa, sottolinea il contesto e le circostanze in cui ciò sarebbe avvenuto. Ritenendo adempiti i presupposti di cui all'art. 177 cpv. 2 e 3 CPS, egli postula l'assoluzione della propria assistita;

sentita                               da ultimo l'accusata, la quale non ha nulla da aggiungere;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

3.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 177 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti ed avendo accertato che ci si trova di fronte ad un caso corrispondente alle fattispecie dei capoversi 2 e 3 dell'art. 177 CPS;

dichiara______________________________

autrice colpevole di ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il ____________________ 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del ____________________ 2003;

manda                             __________ ____________________

esente da pena, ai sensi dell'art. 177 cpv. 2 e 3 CPS;

ponea carico della stessa la tassa e le spese di giudizio di complessivi fr. 350.--;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________ __________ __________, Via __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________,

Avv. __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

Distinta spese                    a carico di __________ __________ __________,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                      350.00       totale