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Incarto n.10.2003.526
DA 2788/2003
Bellinzona
26 novembre 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________ ____________________,di __________ e di __________ nata __________, nata il __________ __________ __________ a __________, cittadina italiana, dimorante a __________, separata, __________,
difesa da: avv. __________ __________ __________,__________,
prevenuta colpevole di ingiuria,
per avere, alla presenza di terze persone, offeso l'onore di __________ __________ __________ __________ __________ tacciandola di " pazza, troia e figlia di puttana ";
fatti avvenuti a Lugano il __________ __________ 2002;
reato previsto dall'art. 177 cpv. 1 CPS;
1.Alla multa di fr. 300.--.__________ Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
2.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data __________ __________ 2003 dal difensore;
indetto il dibattimento __________ __________ 2003, al quale hanno partecipato l'imputata ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa;
il difensore presenta preliminarmente un'istanza scritta di sospensione del dibattimento, con i relativi allegati;
il giudice pone, con l'accordo del difensore, il seguente quesito:
Il giudice sospende il dibattimento alle ore 14:45 per riunirsi in camera di consiglio e lo riapre alle ore 14:50;
il giudice rispondendo negativamente al quesito posto, in quanto l'istanza è tardiva e non sufficientemente suffragata da elementi concreti;
proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale ripercorre brevemente la dinamica dei fatti, ponendo in evidenza le contraddizioni contenute nel verbale d'interrogatorio del teste __________ __________. __________, pur riconoscendo che l'imputata abbia potuto ingiuriare la parte lesa, sottolinea il contesto e le circostanze in cui ciò sarebbe avvenuto. Ritenendo adempiti i presupposti di cui all'art. 177 cpv. 2 e 3 CPS, egli postula l'assoluzione della propria assistita;
sentita da ultimo l'accusata, la quale non ha nulla da aggiungere;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti ed avendo accertato che ci si trova di fronte ad un caso corrispondente alle fattispecie dei capoversi 2 e 3 dell'art. 177 CPS;
dichiara______________________________
autrice colpevole di ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti a __________ il ____________________ 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del ____________________ 2003;
manda __________ ____________________
esente da pena, ai sensi dell'art. 177 cpv. 2 e 3 CPS;
ponea carico della stessa la tassa e le spese di giudizio di complessivi fr. 350.--;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________ __________, Via __________ __________, __________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________,
Avv. __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________,
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di __________ __________ __________,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale