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10.2003.48

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-03-31 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       a __________ l'11 marzo 2002;

perseguita                         con decreto d’accusa n. DAP __________/__________ di data __________ 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini,__________, che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 200.--.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2002 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento il 31 marzo 2003, al quale è comparso unicamente il difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 12 febbraio 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

rilevato                              che l'imputata è stata regolarmente citata mediante raccomandata del 27.03.2003;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa;

sentito                               il difensore, il quale chiede l'assoluzione, la riconsegna della patente e la restituzione della cauzione all'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

E. 2 Alla multa di fr. 200.--.

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2002 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento il 31 marzo 2003, al quale è comparso unicamente il difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 12 febbraio 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

rilevato                              che l'imputata è stata regolarmente citata mediante raccomandata del 27.03.2003;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa;

sentito                               il difensore, il quale chiede l'assoluzione, la riconsegna della patente e la restituzione della cauzione all'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

Dispositiv
  1. Se __________ __________ è autrice colpevole di 1.1.  circolazione senza licenza di condurre 1.2.  falsità in certificati per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
  2. Sulle pene proposte e sulle spese.
  3. Se deve essere restituita la licenza di condurre sequestrata. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 95 cifra 1 cpv. 5 LCS, 252 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; proscioglie____________________, dalle imputazioni di circolazione senza licenza di condurre e di falsità in certificati per i fatti compiuti a __________ il 9 marzo 2002 e a Bellinzona l'11 marzo 2002, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DAP __________/__________del ____________________ 2002; ordinala restituzione, alla crescita in giudicato, della licenza di condurre n. __________, rilasciata dalla competente Autorità bosniaca alla signora __________, sequestrata il 18 marzo 2002. caricale spese allo Stato (la cauzione di fr. 300.- verrà restituita alla signora __________ alla crescita in giudicato). le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). rilevato                              che la signora __________ è stata avvertita della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine 6 (sei) mesi e presentandosi al dibattimento. preso atto                          che con dichiarazione 9 aprile 2003 vi è stata la rinuncia a chiedere un nuovo giudizio. Intimazione a: __________ __________, tramite il difensore Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________, Avv. __________ , Via __________, __________, Comando della Polizia cantonale, __________, Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________, La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2003.48/fc

DAP 2938/2002

Bellinzona

31 marzo 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

__________ __________,__________.1967, di __________ e __________ n. __________, nata a __________, cittadina croata, domiciliata in __________, nubile, impiegata di commercio attualmente disoccupata

difesa da: Avv. __________,__________,

prevenuta colpevole di         circolazione senza licenza di condurre,

per avere assunto il compito di accompagnare l'allieva conducente __________ __________, __________.1977, senza adempiere alle condizioni richieste, sapendo che lei medesima era in possesso unicamente di una patente di guida jugoslava risultata poi contraffatta;

reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCS,

fatti avvenuti                       a __________ il 9 marzo 2002;

falsità in certificati,

per avere, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso a scopo di inganno della patente di guida jugoslava n. __________ che durante l'inchiesta è poi risultata essere contraffatta, presentandola agli agenti di polizia in occasione di un controllo;

reato previsto dall'art. 252 cpv. 2 CP,

fatti avvenuti                       a __________ l'11 marzo 2002;

perseguita                         con decreto d’accusa n. DAP __________/__________ di data __________ 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini,__________, che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 200.--.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2002 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento il 31 marzo 2003, al quale è comparso unicamente il difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 12 febbraio 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

rilevato                              che l'imputata è stata regolarmente citata mediante raccomandata del 27.03.2003;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa;

sentito                               il difensore, il quale chiede l'assoluzione, la riconsegna della patente e la restituzione della cauzione all'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se __________ __________ è autrice colpevole di

1.1.  circolazione senza licenza di condurre

1.2.  falsità in certificati

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulle pene proposte e sulle spese.

3.  Se deve essere restituita la licenza di condurre sequestrata.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 95 cifra 1 cpv. 5 LCS, 252 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie____________________,

dalle imputazioni di circolazione senza licenza di condurre e di falsità in certificati per i fatti compiuti a __________ il 9 marzo 2002 e a Bellinzona l'11 marzo 2002, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DAP __________/__________del ____________________ 2002;

ordinala restituzione, alla crescita in giudicato, della licenza di condurre n. __________, rilasciata dalla competente Autorità bosniaca alla signora __________, sequestrata il 18 marzo 2002.

caricale spese allo Stato (la cauzione di fr. 300.- verrà restituita alla signora __________ alla crescita in giudicato).

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

rilevato                              che la signora __________ è stata avvertita della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine 6 (sei) mesi e presentandosi al dibattimento.

preso atto                          che con dichiarazione 9 aprile 2003 vi è stata la rinuncia a chiedere un nuovo giudizio.

Intimazione a:

__________ __________, tramite il difensore

Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________,

Avv. __________, Via __________, __________,

Comando della Polizia cantonale, __________,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________,

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                La segretaria: