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10.2003.406

mancato versamento dei contributi alimentari alla moglie

Ticino · 2005-02-25 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 4.6.2003 no. DA 1885/2003 delAINQ 1che propone la condanna:

Dispositiv
  1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
  2. Al versamento alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento dell’importo di fr. 29'500.-, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 let. b CPPT).
  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--. E inoltre                            La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS. Vista                                 l'opposizione al decreto di accusa interposta tempestivamente in data 11 giugno 2003 dal difensore; indetto                               il dibattimento 25 febbraio 2005, al quale hanno partecipato il difensore, avv. DI 1, __________; la parte civile, Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Bellinzona, rappresentata dal signor __________; mentre il Procuratore pubblico AINQ 1, Lugano, con lettera 23 dicembre 2004/11 gennaio 2005 rinunciava ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; preso atto                          che l’accusato non ha fatto atto di comparsa, né ha giustificato la sua assenza, quantunque il medesimo fosse stato citato al pubblico dibattimento mediante notifica di citazione nella forma degli assenti, pubblicata sul FU in data 20 dicembre
  4. Peraltro, secondo quanto dichiarato dal suo difensore in aula, l’accusato era a conoscenza dell’aggiornamento in data odierna del pubblico dibattimento; proceduto                          pertanto nei suoi confronti nelle forme contumaciali (art. 277 CPP), nel senso di basare il giudizio sulle risultanze degli atti; data                                  lettura del decreto d'accusa; acquisiti                            agli atti i documenti formanti l’incarto del Ministero pubblico dipendenti dal DA 1885/2003, come pure quelli prodotti in data odierna dal difensore (doc. 1-6) e dalla parte civile (doc. A, B); acquisite                           definitivamente agli atti e assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale no. 10.2003.406. Viene data                         la parola alla parte civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa no. 1885/2003. Viene data                         la parola al difensore, il quale sostiene che l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 217 CPS non è realizzato. Il signor ACCU 1 non aveva e nemmeno poteva avere i mezzi per far fronte agli impegni finanziari scaturenti dai decreti della Pretura di __________. Vengono citate le sentenze dell’Alta Corte 116 IV 386, 101 IV 52, 114 IV 124, 121 IV 272 e fatto riferimento all’opinione di TRECHSEL, nri. 14 e 15 ad art. 217 CPS. La difesa ricorda che nell’estate del 1999 l’accusato ha lasciato il posto di lavoro alla luce delle difficoltà incontrate dal datore di lavoro dovute alla crisi del settore. Qualora non se ne fosse andato spontaneamente, il signor ACCU 1 sarebbe comunque stato licenziato per i motivi testé indicati. Il fatto di avere intrapreso un’attività quale indipendente non ha purtroppo portato i risultati sperati e l’accusato si è presto dovuto confrontare con delle difficoltà finanziarie che gli hanno impedito di onorare quanto dovuto alla moglie a titolo di contributo alimentare. I documenti prodotti in questa sede, seppur relativi al 2002, sono indicativi delle difficoltà conosciute dal ramo professionale in cui era attivo l’accusato. Si richiama pure a tal proposito la dichiarazione del 28.4.2000 del precedente datore di lavoro, __________, agli atti. Visto quanto precede il signor ACCU 1 deve essere prosciolto dal reato imputatogli mediante il decreto d’accusa del 4 giugno 2003. La parte civile                     in replica, sottolinea come l’accusato, proprio in considerazione delle accennate difficoltà del settore, al posto di lanciarsi subito allo sbaraglio come indipendente avrebbe potuto far capo in primo luogo alle indennità di disoccupazione. Così facendo egli sarebbe stato in grado di corrispondere qualcosa alla moglie. La difesa                           in duplica, precisa che l’accusato, dall’interruzione del lavoro presso la __________, si è immediatamente registrato quale indipendente; da ciò deriva l’impossibilità di poter usufruire delle prestazioni erogate sulla base della LF sulla disoccupazione. Posti                                 a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti:
  5. E’ ACCU 1 autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS, per avere, a __________, tra ottobre 1999 e gennaio 2001, omesso, benché avesse o potesse avere i mezzi per farlo, di prestare in favore della moglie __________ e per essa all’Ufficio sostegno sociale che li anticipa, i contributi alimentari fissati dal Pretore di __________ con decisioni del 22.9.1999 e 6.12.1999, in fr. 1'450.- mensili dal 1.10.1999 al 30.11.1999, rispettivamente in fr. 1'900.- mensili dal 1.12.1999, accumulando arretrati ammontanti al 17 gennaio 2001 a complessivi fr. 29'500.-?
  6. In caso di risposta affermativa, quale pena gli deve essere comminata?
  7. In caso di una pena privativa della libertà, deve essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
  8. La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
  9. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e se sì in quale misura? O deve essere decretato il rinvio al competente foro civile?
  10. A chi il carico delle spese di giustizia? Letti ed esaminati               gli atti formanti l’incarto penale n. 10.2003.406; preso atto                          che il difensore dell’accusato ha comunicato in data 2/3 marzo 2005 di rinunciare alla motivazione della sentenza; che nessun’altra parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli artt. 18, 28 e segg., 36, 41, 63, 69, 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg., 277 CPP; 39 LTG; rispondendo                       positivamente ai quesiti posti n. 1, 3 e 4; ritenuto superato il quesito n. 5 in quanto le pretese avanzate dalla parte civile sono già stato oggetto di giudizio da parte del giudice civile; dichiaraACCU 1 autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS, per i fatti compiuti a Bellinzona nelle circostanze di fatto e di tempo descritte nel decreto di accusa No. DA 1885/2003 del 04.06.2003. E condanna                      ACCU 1
  11. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
  12. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00, di cui fr. 200.- per spese del Ministero pubblico. Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli artt. 80 e 41 cifra 4 CPS. Rinviala parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Bellinzona, al competente foro civile per ogni sua pretesa nei confronti del signor ACCU 1. Avverteil condannato in contumacia della sua facoltà di presentare, nel termine di sei mesi dall’emanazione della sentenza, istanza per un nuovo giudizio ritenuto che in caso contrario il giudizio contumaciale di condanna diverrà definitivo, a condizione che l’accusato abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento. Per le spese e per i risarcimenti il giudizio è immediatamente esecutivo (cfr. art. 277 cpv. 3 e 5 CPP). Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona. Il giudice supplente:                                                                  Il segretario: Distinta spese                    a carico di ACCU 1: fr.                       350.00       tassa di giustizia fr.                       150.00       spese giudiziarie fr.                      500.00       totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2003.406/ANC

DA 1885/2003

Bellinzona,

25 febbraio 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice supplente della Pretura penale

Mattia Pontarolo

sedente con Curzio Andreoli in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di

trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per avere, __________, tra ottobre 1999 e gennaio 2001, omesso, benché avesse o potesse avere i mezzi per farlo, di prestare in favore della moglie __________ e per essa all’Ufficio sostegno sociale che li anticipa, i contributi alimentari fissati dal Pretore di __________ con decisioni del 22.9.1999 e 6.12.1999, in fr. 1'450.- mensili dal 1.10.1999 al 30.11.1999, rispettivamente in fr. 1'900.- mensili dal 1.12.1999, accumulando arretrati ammontanti al 17 gennaio 2001 a complessivi fr. 29'500.-;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 4.6.2003 no. DA 1885/2003 delAINQ 1che propone la condanna:

1.    Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.    Al versamento alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento dell’importo di fr. 29'500.-, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 let. b CPPT).

3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

E inoltre                            La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista                                 l'opposizione al decreto di accusa interposta tempestivamente in data 11 giugno 2003 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 25 febbraio 2005, al quale hanno partecipato il difensore, avv. DI 1, __________; la parte civile, Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Bellinzona, rappresentata dal signor __________; mentre il Procuratore pubblico AINQ 1, Lugano, con lettera 23 dicembre 2004/11 gennaio 2005 rinunciava ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

preso atto                          che l’accusato non ha fatto atto di comparsa, né ha giustificato la sua assenza, quantunque il medesimo fosse stato citato al pubblico dibattimento mediante notifica di citazione nella forma degli assenti, pubblicata sul FU in data 20 dicembre

2004. Peraltro, secondo quanto dichiarato dal suo difensore in aula, l’accusato era a conoscenza dell’aggiornamento in data odierna del pubblico dibattimento;

proceduto                          pertanto nei suoi confronti nelle forme contumaciali (art. 277 CPP), nel senso di basare il giudizio sulle risultanze degli atti;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

acquisiti                            agli atti i documenti formanti l’incarto del Ministero pubblico dipendenti dal DA 1885/2003, come pure quelli prodotti in data odierna dal difensore (doc. 1-6) e dalla parte civile (doc. A, B);

acquisite                           definitivamente agli atti e assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale no. 10.2003.406.

Viene data                         la parola alla parte civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa no. 1885/2003.

Viene data                         la parola al difensore, il quale sostiene che l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 217 CPS non è realizzato. Il signor ACCU 1 non aveva e nemmeno poteva avere i mezzi per far fronte agli impegni finanziari scaturenti dai decreti della Pretura di __________. Vengono citate le sentenze dell’Alta Corte 116 IV 386, 101 IV 52, 114 IV 124, 121 IV 272 e fatto riferimento all’opinione di TRECHSEL, nri. 14 e 15 ad art. 217 CPS.

La difesa ricorda che nell’estate del 1999 l’accusato ha lasciato il posto di lavoro alla luce delle difficoltà incontrate dal datore di lavoro dovute alla crisi del settore. Qualora non se ne fosse andato spontaneamente, il signor ACCU 1 sarebbe comunque stato licenziato per i motivi testé indicati. Il fatto di avere intrapreso un’attività quale indipendente non ha purtroppo portato i risultati sperati e l’accusato si è presto dovuto confrontare con delle difficoltà finanziarie che gli hanno impedito di onorare quanto dovuto alla moglie a titolo di contributo alimentare. I documenti prodotti in questa sede, seppur relativi al 2002, sono indicativi delle difficoltà conosciute dal ramo professionale in cui era attivo l’accusato. Si richiama pure a tal proposito la dichiarazione del 28.4.2000 del precedente datore di lavoro, __________, agli atti.

Visto quanto precede il signor ACCU 1 deve essere prosciolto dal reato imputatogli mediante il decreto d’accusa del 4 giugno 2003.

La parte civile                     in replica, sottolinea come l’accusato, proprio in considerazione delle accennate difficoltà del settore, al posto di lanciarsi subito allo sbaraglio come indipendente avrebbe potuto far capo in primo luogo alle indennità di disoccupazione. Così facendo egli sarebbe stato in grado di corrispondere qualcosa alla moglie.

La difesa                           in duplica, precisa che l’accusato, dall’interruzione del lavoro presso la __________, si è immediatamente registrato quale indipendente; da ciò deriva l’impossibilità di poter usufruire delle prestazioni erogate sulla base della LF sulla disoccupazione.

Posti                                 a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS,

per avere, a __________, tra ottobre 1999 e gennaio 2001, omesso, benché avesse o potesse avere i mezzi per farlo, di prestare in favore della moglie __________ e per essa all’Ufficio sostegno sociale che li anticipa, i contributi alimentari fissati dal Pretore di __________ con decisioni del 22.9.1999 e 6.12.1999, in fr. 1'450.- mensili dal 1.10.1999 al 30.11.1999, rispettivamente in fr. 1'900.- mensili dal 1.12.1999, accumulando arretrati ammontanti al 17 gennaio 2001 a complessivi fr. 29'500.-?

2.     In caso di risposta affermativa, quale pena gli deve essere comminata?

3.     In caso di una pena privativa della libertà, deve essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4.     La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e se sì in quale misura? O deve essere decretato il rinvio al competente foro civile?

6.     A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti formanti l’incarto penale

n. 10.2003.406;

preso atto                          che il difensore dell’accusato ha comunicato in data 2/3 marzo 2005 di rinunciare alla motivazione della sentenza;

che nessun’altra parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 18, 28 e segg., 36, 41, 63, 69, 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg., 277 CPP; 39 LTG;

rispondendo                       positivamente ai quesiti posti n. 1, 3 e 4; ritenuto superato il quesito n. 5 in quanto le pretese avanzate dalla parte civile sono già stato oggetto di giudizio da parte del giudice civile;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti a Bellinzona nelle circostanze di fatto e di tempo descritte nel decreto di accusa No. DA 1885/2003 del 04.06.2003.

E condanna                      ACCU 1

1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00, di cui fr. 200.- per spese del Ministero pubblico.

Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli artt. 80 e 41 cifra 4 CPS.

Rinviala parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Bellinzona, al competente foro civile per ogni sua pretesa nei confronti del signor ACCU 1.

Avverteil condannato in contumacia della sua facoltà di presentare, nel termine di sei mesi dall’emanazione della sentenza, istanza per un nuovo giudizio ritenuto che in caso contrario il giudizio contumaciale di condanna diverrà definitivo, a condizione che l’accusato abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento. Per le spese e per i risarcimenti il giudizio è immediatamente esecutivo (cfr. art. 277 cpv. 3 e 5 CPP).

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice supplente:                                                                  Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1:

fr.                       350.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                      500.00       totale