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10.2003.393

ingiuria e lesioni semplici

Ticino · 2004-12-10 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. Alla multa di fr. 200.--.
  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--; ACCU 2lesioni semplici per avere, __________, a __________, strattonando ripetutamente e sbattendo contro un muro CIVI 2, provocandogli per il colpo subito dolori diffusi nella regione cervicale ed escoriazioni alle braccia, intenzionalmente (dolo eventuale) cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona. reato previsto                      dall'art. 123 CP; fatti avvenuti                       a __________ l’__________; perseguito                         con decreto d’accusa del 7 maggio 2002 n. DAP 1059/2002 delAINQ 1, Bellinzona,che propone la condanna:
  3. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
  4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--; viste                                  le opposizioni interposte tempestivamente in data 13 maggio 2002 dagli accusati; indetto                               il dibattimento 10 dicembre 2004, al quale sono comparsi gli accusati personalmente con il loro difensore e il patrocinatore di parte civile; accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati; sentita                               la teste __________; sentito                               il patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d'accusa e il pagamento della somma di fr. 20'000 come torto morale e della somma di fr. 5'641.80 come risarcimento delle spese legali; sentito                              il difensore, il quale chiede: –per l'accusata ACCU 1 in via principale il proscioglimento per prescrizione del reato di ingiuria e in via subordinata l'esenzione dalla pena, –per l'accusato ACCU 2 il proscioglimento dall'imputazione di lesioni semplici per non avere commesso il fatto e il proscioglimento dall'imputazione di vie di fatto, qualora vi fosse una derubricazione, poiché il reato è prescritto; sentito                               in replica il patrocinatore di parte civile; sentito                               in duplica il difensore; sentiti                                da ultimo gli accusati; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti
  5. Se ACCU 1 è autrice colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
  6. Se ACCU 2 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
  7. Sulla pena e sulle spese a carico di ciascun accusato.
  8. Sulle pretese della parte civile, la quale chiede la somma di fr. 20'000.-- per torto morale e la somma di fr. 5'641.80 come risarcimento per spese legali; letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che la richiesta di motivazione scritta della sentenza e dichiarazione di ricorso 15 dicembre 2004 della parte civile è stata ritirata con scritto 17 dicembre 2004 e che nessun’altra parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 72, 178 cpv. 1 vCP; 177, 123 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; proscioglieACCU 2, dall'imputazione di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DAP 1059/2002 del 7 maggio 2002; dichiaraACCU 1 autrice colpevole di ingiuria per avere, __________, a __________, apostrofando CIVI 1 con gli epiteti di "lazzarona e sporcacciona" offeso con parole l'onore di una persona. manda                             ACCU 1 esente da pena. condanna                        ACCU 1, al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 240.--. caricale spese del procedimento concernente ACCU 2 allo Stato. rinviala parte civile al competente foro civile per le sue pretese. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva.
  9. CIVI 1
  10. CIVI 2 tutti patr.ti da: PR 1 Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                  100.00            tassa di giustizia fr.                  100.00            spese giudiziarie fr.                    40.00            testi fr.                  240.00            totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2003.393, 10.2003.394

DAP 1060/2002

DAP 1059/2002

Bellinzona

10 dicembre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

ACCU 2

(difesi da: avv. __________ __________, Bellinzona)

prevenuti colpevoli di:

ACCU 1ingiuria

per avere, __________, a __________, apostrofando CIVI 1 con gli epiteti di “puttana, lazzarona, sporcacciona” offeso con parole l’onore di una persona;

reato previsto                     dall'art. 177 CP;

fatti avvenuti                       a __________ l’__________;

perseguita                         con decreto d’accusa del 7 maggio 2002 n. DAP 1060/2002 delAINQ 1che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 200.--.

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

ACCU 2lesioni semplici

per avere, __________, a __________, strattonando ripetutamente e sbattendo contro un muro CIVI 2, provocandogli per il colpo subito dolori diffusi nella regione cervicale ed escoriazioni alle braccia, intenzionalmente (dolo eventuale) cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona.

reato previsto                      dall'art. 123 CP;

fatti avvenuti                       a __________ l’__________;

perseguito                         con decreto d’accusa del 7 maggio 2002 n. DAP 1059/2002 delAINQ 1, Bellinzona,che propone la condanna:

1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.--;

viste                                  le opposizioni interposte tempestivamente in data 13 maggio 2002 dagli accusati;

indetto                               il dibattimento 10 dicembre 2004, al quale sono comparsi gli accusati personalmente con il loro difensore e il patrocinatore di parte civile;

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentita                               la teste __________;

sentito                               il patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d'accusa e il pagamento della somma di fr. 20'000 come torto morale e della somma di fr. 5'641.80 come risarcimento delle spese legali;

sentito                              il difensore, il quale chiede:

–per l'accusata ACCU 1 in via principale il proscioglimento per

prescrizione del reato di ingiuria e in via subordinata l'esenzione dalla pena,

–per l'accusato ACCU 2 il proscioglimento dall'imputazione di

lesioni semplici per non avere commesso il fatto e il proscioglimento

dall'imputazione di vie di fatto, qualora vi fosse una derubricazione, poiché

il reato è prescritto;

sentito                               in replica il patrocinatore di parte civile;

sentito                               in duplica il difensore;

sentiti                                da ultimo gli accusati;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Se ACCU 2 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

3.     Sulla pena e sulle spese a carico di ciascun accusato.

4.     Sulle pretese della parte civile, la quale chiede la somma di fr. 20'000.-- per torto morale e la somma di fr. 5'641.80 come risarcimento per spese legali;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che la richiesta di motivazione scritta della sentenza e dichiarazione di ricorso 15 dicembre 2004 della parte civile è stata ritirata con scritto 17 dicembre 2004 e che nessun’altra parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 72, 178 cpv. 1 vCP; 177, 123 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 2,

dall'imputazione di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. DAP 1059/2002 del 7 maggio 2002;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di ingiuria per avere, __________, a __________, apostrofando CIVI 1 con gli epiteti di "lazzarona e sporcacciona" offeso con parole l'onore di una persona.

manda                             ACCU 1

esente da pena.

condanna                        ACCU 1,

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 240.--.

caricale spese del procedimento concernente ACCU 2 allo Stato.

rinviala parte civile al competente foro civile per le sue pretese.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

1. CIVI 1

2. CIVI 2

tutti patr.ti da: PR 1

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  100.00            tassa di giustizia

fr.                  100.00            spese giudiziarie

fr.                    40.00            testi

fr.                  240.00            totale