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10.2003.379

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-10-24 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 144 cpv. 1 CP;

1.Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.Al versamento alla parte civile __________ SA, __________, dell'importo di fr. 1'804.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3.Al pagamento  della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

ed inoltre                           La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 maggio 2003 dall'accusato;

indetto                               il pedissequo dibattimento 24 ottobre 2003, al quale hanno partecipato il prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

ritenuto                              che il Giudice, prima della discussione ed in applicazione dell’art. 250 cpv. 1

CPP e constatati dal dibattimento nuovi fatti, ha prospettato alle parti una

nuova ulteriore imputazione, segnatamente quella di danneggiamento per

avere, il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________, intenzionalmente

danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________

__________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando non

meglio quantificati danni esterni sul cofano anteriore della stessa in prossimità

del cruscotto;

sentito                              il difensore, il qualechiede in via principale l’assoluzione del prevenuto in

applicazione del principio in dubio pro reo. In via subordinata postula il

proscioglimento del prevenuto in applicazione dell’art. 33 CPS (legittima

difesa). In ogni caso chiede il rinvio delle pretese di parte civile al competente

foro non essendo accertato il nesso causale diretto tra l’atto del prevenuto ed il

danneggiamento in quanto tale e non essendo comunque accertabile l’entità

del (denegato) danneggiamento.

sentito                               da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     È ____________________colpevole di

danneggiamentoper avere

1.1.   il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________,

intenzionalmente danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando un'ammaccatura sopra il parafango anteriore destro ed una crepa nel faro anteriore destro per un danno complessivo di fr. 1'804.--;

o, subordinatamente,

1.2.  per avere, il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________,

intenzionalmente danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________ __________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando non meglio quantificati danni esterni sul cofano anteriore della stessa in prossimità del cruscotto;

2 .     Ha agito per legittima difesa ex art. 33 cpv. 1 CPS?

3.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1. e negativa al quesito no. 2, se

deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

4.    In caso di risposta affermativa al quesito no. 3, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

5.    In caso di risposta affermativa al quesito no. 3., se la condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3  CPS).

6.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale

misura.

7.Se la pretesa di parte civile deve essere rinviata al competente foro civile.

8.    In caso di risposta negativa al quesito no. 7., se deve essere integralmente

ammessa la pretesa di parte civile.

9.     Oppure in misura minore.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 144 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1.2, 3, 5, 6, 7 e negativamente ai quesiti 1.1, 2

venendo contestualmente a cadere i quesiti no. 4, 8, 9;

dichiara____________________,__________.1972, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe,

colpevoledi

danneggiamento

per avere, il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________,

intenzionalmente danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando dei danni esterni sul cofano anteriore in prossimità del cruscotto;

di conseguenza

condanna                         __________, di __________ e __________ nata __________, nato a __________ (__________) il

__________.1972, cittadino, italiano, domiciliato a __________ Via __________ __________,

celibe, fattorino;

1.Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.Le pretese di parte civile sono rinviate al competente foro civile.

3.Al pagamento  della tassa di giustizia di fr. 200.- (aumentata a Fr. 800.- in caso di richiesta di motivazione scritta) e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

ed inoltreLa condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

Intimazione a:

- __________, Via __________ __________, __________,

- Procuratore pubblico Rosa Item, Via __________ __________, __________,

- __________ __________ __________ (già __________ SA), c/o avv. __________ __________, __________

__________ __________ __________, __________

- Avv. __________, __________ __________, __________,

- Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________,

- Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale,

__________,

- Sezione esecuzione pene e misure, __________,

- Comando della Polizia cantonale, __________,

- Sezione cantonale degli Stranieri, Ufficio giuridico, __________

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario assessore:

Distinta spese                    a carico di __________,

fr.400.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                          0.00       testi

fr.                      800.00       totale

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

E. 2 Al versamento alla parte civile __________ SA, __________, dell'importo di fr. 1'804.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

E. 3 Al pagamento  della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--. ed inoltre                           La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS). vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 maggio 2003 dall'accusato; indetto                               il pedissequo dibattimento 24 ottobre 2003, al quale hanno partecipato il prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; ritenuto                              che il Giudice, prima della discussione ed in applicazione dell’art. 250 cpv. 1 CPP e constatati dal dibattimento nuovi fatti, ha prospettato alle parti una nuova ulteriore imputazione, segnatamente quella di danneggiamento per avere, il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________, intenzionalmente danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando non meglio quantificati danni esterni sul cofano anteriore della stessa in prossimità del cruscotto; sentito                              il difensore, il quale chiede in via principale l’assoluzione del prevenuto in applicazione del principio in dubio pro reo. In via subordinata postula il proscioglimento del prevenuto in applicazione dell’art. 33 CPS (legittima difesa). In ogni caso chiede il rinvio delle pretese di parte civile al competente foro non essendo accertato il nesso causale diretto tra l’atto del prevenuto ed il danneggiamento in quanto tale e non essendo comunque accertabile l’entità del (denegato) danneggiamento. sentito                               da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     È __________ __________ colpevole di danneggiamento per avere 1.1.   il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________, intenzionalmente danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando un'ammaccatura sopra il parafango anteriore destro ed una crepa nel faro anteriore destro per un danno complessivo di fr. 1'804.--; o, subordinatamente, 1.2.  per avere, il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________, intenzionalmente danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________ __________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando non meglio quantificati danni esterni sul cofano anteriore della stessa in prossimità del cruscotto; 2 .     Ha agito per legittima difesa ex art. 33 cpv. 1 CPS?

3.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1. e negativa al quesito no. 2, se deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

4.    In caso di risposta affermativa al quesito no. 3, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo.

5.    In caso di risposta affermativa al quesito no. 3., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3  CPS).

6.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

E. 7 Se la pretesa di parte civile deve essere rinviata al competente foro civile.

8.    In caso di risposta negativa al quesito no. 7., se deve essere integralmente ammessa la pretesa di parte civile.

9.     Oppure in misura minore. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli artt. 144 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG; rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1.2, 3, 5, 6, 7 e negativamente ai quesiti 1.1, 2 venendo contestualmente a cadere i quesiti no. 4, 8, 9; dichiara __________ __________, __________ .1972, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe, colpevole di danneggiamento per avere, il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________, intenzionalmente danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando dei danni esterni sul cofano anteriore in prossimità del cruscotto; di conseguenza condanna                         __________, di __________ e __________ nata __________, nato a __________ (__________) il __________.1972, cittadino, italiano, domiciliato a __________ Via __________ __________, celibe, fattorino; 1. Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS). 2. Le pretese di parte civile sono rinviate al competente foro civile. 3. Al pagamento  della tassa di giustizia di fr. 200.- (aumentata a Fr. 800.- in caso di richiesta di motivazione scritta) e delle spese giudiziarie di fr. 200.--. ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS). Intimazione a:

- __________, Via __________ __________, __________,

- Procuratore pubblico Rosa Item, Via __________ __________, __________,

- __________ __________ __________ (già __________ SA), c/o avv. __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________

- Avv. __________, __________ __________, __________,

- Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________,

- Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

- Sezione esecuzione pene e misure, __________,

- Comando della Polizia cantonale, __________,

- Sezione cantonale degli Stranieri, Ufficio giuridico, __________ La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 Il segretario assessore: Distinta spese                    a carico di __________, fr. 400.00 multa fr.                       200.00       tassa di giustizia fr.                       200.00       spese giudiziarie fr.                          0.00       testi fr.                      800.00       totale

E. 49 cifra 3 CPS).

2.Le pretese di parte civile sono rinviate al competente foro civile.

3.Al pagamento  della tassa di giustizia di fr. 200.- (aumentata a Fr. 800.- in caso di richiesta di motivazione scritta) e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

ed inoltreLa condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

Intimazione a:

- __________, Via __________ __________, __________,

- Procuratore pubblico Rosa Item, Via __________ __________, __________,

- __________ __________ __________ (già __________ SA), c/o avv. __________ __________, __________

__________ __________ __________, __________

- Avv. __________, __________ __________, __________,

- Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________,

- Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale,

__________,

- Sezione esecuzione pene e misure, __________,

- Comando della Polizia cantonale, __________,

- Sezione cantonale degli Stranieri, Ufficio giuridico, __________

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario assessore:

Distinta spese                    a carico di __________,

fr.400.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                          0.00       testi

fr.                      800.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2003.379/ROC/MAM

DA 1475/2003

Bellinzona

24 ottobre 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

__________, di __________ e __________ nata __________, nato a __________ (__________) il __________.1972, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe, magazziniere

difeso da: Avv. __________ __________,__________;

prevenuto colpevole didanneggiamento

per avere,

il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________,

intenzionalmente danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________ __________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando un'ammaccatura sopra il parafango anteriore destro ed una crepa nel faro anteriore destro, per un danno complessivo di fr. 1'804.--;

fatti avvenuti                       nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 144 cpv. 1 CP;

1.Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.Al versamento alla parte civile __________ SA, __________, dell'importo di fr. 1'804.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3.Al pagamento  della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

ed inoltre                           La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 maggio 2003 dall'accusato;

indetto                               il pedissequo dibattimento 24 ottobre 2003, al quale hanno partecipato il prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

ritenuto                              che il Giudice, prima della discussione ed in applicazione dell’art. 250 cpv. 1

CPP e constatati dal dibattimento nuovi fatti, ha prospettato alle parti una

nuova ulteriore imputazione, segnatamente quella di danneggiamento per

avere, il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________, intenzionalmente

danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________

__________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando non

meglio quantificati danni esterni sul cofano anteriore della stessa in prossimità

del cruscotto;

sentito                              il difensore, il qualechiede in via principale l’assoluzione del prevenuto in

applicazione del principio in dubio pro reo. In via subordinata postula il

proscioglimento del prevenuto in applicazione dell’art. 33 CPS (legittima

difesa). In ogni caso chiede il rinvio delle pretese di parte civile al competente

foro non essendo accertato il nesso causale diretto tra l’atto del prevenuto ed il

danneggiamento in quanto tale e non essendo comunque accertabile l’entità

del (denegato) danneggiamento.

sentito                               da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     È ____________________colpevole di

danneggiamentoper avere

1.1.   il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________,

intenzionalmente danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando un'ammaccatura sopra il parafango anteriore destro ed una crepa nel faro anteriore destro per un danno complessivo di fr. 1'804.--;

o, subordinatamente,

1.2.  per avere, il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________,

intenzionalmente danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________ __________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando non meglio quantificati danni esterni sul cofano anteriore della stessa in prossimità del cruscotto;

2 .     Ha agito per legittima difesa ex art. 33 cpv. 1 CPS?

3.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1. e negativa al quesito no. 2, se

deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

4.    In caso di risposta affermativa al quesito no. 3, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

5.    In caso di risposta affermativa al quesito no. 3., se la condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3  CPS).

6.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale

misura.

7.Se la pretesa di parte civile deve essere rinviata al competente foro civile.

8.    In caso di risposta negativa al quesito no. 7., se deve essere integralmente

ammessa la pretesa di parte civile.

9.     Oppure in misura minore.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 144 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1.2, 3, 5, 6, 7 e negativamente ai quesiti 1.1, 2

venendo contestualmente a cadere i quesiti no. 4, 8, 9;

dichiara____________________,__________.1972, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe,

colpevoledi

danneggiamento

per avere, il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________,

intenzionalmente danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando dei danni esterni sul cofano anteriore in prossimità del cruscotto;

di conseguenza

condanna                         __________, di __________ e __________ nata __________, nato a __________ (__________) il

__________.1972, cittadino, italiano, domiciliato a __________ Via __________ __________,

celibe, fattorino;

1.Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.Le pretese di parte civile sono rinviate al competente foro civile.

3.Al pagamento  della tassa di giustizia di fr. 200.- (aumentata a Fr. 800.- in caso di richiesta di motivazione scritta) e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

ed inoltreLa condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

Intimazione a:

- __________, Via __________ __________, __________,

- Procuratore pubblico Rosa Item, Via __________ __________, __________,

- __________ __________ __________ (già __________ SA), c/o avv. __________ __________, __________

__________ __________ __________, __________

- Avv. __________, __________ __________, __________,

- Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________,

- Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale,

__________,

- Sezione esecuzione pene e misure, __________,

- Comando della Polizia cantonale, __________,

- Sezione cantonale degli Stranieri, Ufficio giuridico, __________

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario assessore:

Distinta spese                    a carico di __________,

fr.400.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                          0.00       testi

fr.                      800.00       totale