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10.2003.307

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-03-09 · Italiano TI
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Incarti n.10.2003.307

DA 1133/2003

10.2003.308

DA 1134/2003

Bellinzona,

9 marzo 2004

Decreto di stralcio

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

Richiamate le opposizioni 24 aprile 2003 di

__________ __________,__________.1964, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, attinente di __________, domiciliato a __________ __________, via __________ __________, coniugato, istallatore di imp. sanitari; e di

__________,__________.1967, di __________ e __________ n. __________, nata a __________, attinente di __________, domiciliata a __________, __________ __________ __________, coniugata, casalinga;

entrambi difesi da: lic.iur. __________ __________,__________,

interposte ai decreti d’accusa n. DA __________/__________ e __________/__________ di data __________ __________ 2003 del Procuratore pubblico Nicola Respini,__________,

preso atto                        che, nel corso del dibattimento del 20 novembre 2003, la signora __________ __________ ha ritirato ad ogni effetto di legge per sé e a nome e per conto delle sue figlie __________ __________ le querele sporte a suo tempo, quale loro rappresentante legale, nei confronti dei signori __________, __________, e __________ __________, __________ __________; e

che, in data 25 novembre 2003, la signora __________ __________, __________ __________, dichiarava di accettare solo delle scuse fatte pubblicamente, cioè di persona o tramite lettera, ma che ciò non era ancora successo; e che la stessa, con scritto 27 febbraio 2004, comunicava che le cose si erano messe a poste, che la signora __________ le avevo chiesto scusa e che la sua lettera del 25 novembre 2003 non aveva più valore; in altre parole, essa ha manifestato la volontà di desistere dalla querela sporta nei confronti della signora __________ da sua madre __________, la quale agiva al tempo quale sua rappresentante legale;

considerato                     che ogni querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza del giudice di prima istanza (art. 31 cpv. 1 CPS), e che il reato di ingiuria è un reato a querela di parte (art. 177 cpv. 1 CPS);

ritenuto                            che, nel caso in esame, tutte le parti civili hanno dichiarato esplicitamente di desistere dalla loro querela;

che, di conseguenza, il procedimento penale in parola diviene privo di oggetto in difetto di un imprescindibile presupposto processuale (cfr. JörgRehberg, AndreasDonatsch, Strafrecht I, 7. ed., Zurigo 2001, p. 328);

visti                                  gli art. 31 cpv. 1 e art. 177 CPS;

decreta:1.I procedimenti di cui agli inc. no. __________e __________sono stralciati dai ruoli.

Gli incarti sono ritornati al Procuratore pubblico Nicola Respini,__________, per quanto di sua competenza.

2.Non si prelavano tasse e spese.

3.Intimazione a:

__________, via __________ __________ __________,

__________, __________, __________,

Procuratore pubblico Nicola Respini, via __________, __________,

__________, __________, __________,

lic.iur. __________ __________, viale __________, __________.

Il giudice:                                                                    Il segretario: