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10.2003.296

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-09-11 · Italiano TI
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Incarto n.10.2003.296/fc

DA 1221/2003

Bellinzona

11 settembre 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

__________ __________,fu __________ e __________

n. __________, nato il __________ __________ 1961 a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato, disoccupato

(difeso da: lic.iur. __________ __________,__________)

prevenuto colpevole di         ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, in veste di giardiniere presso la ditta __________ SA, coltivato un quantitativo imprecisato di piantine di canapa che sapeva essere destinata alla vendita quale sostanza stupefacente (marijuana),

fatti avvenuti                       a __________ fra il mese di dicembre 2002 e il 26 marzo 2003;

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, consumato un quantitativo imprecisato di haschisch o marijuana (cfr. prova tossicologica del 26.03.2003),

fatti avvenuti                       in località imprecisate del Canton __________ nel corso del marzo 2003;

reati previsti                       dagli art. 19 cifra 1 e 3, 19a cifra 1 LStup.;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini,__________, che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.  Ordina la confisca di quanto sequestrato nelle sue mani presso la coltivazione della ditta "__________ SA" a __________ dalla polizia il 26 marzo 2003 come a relativi verbali di sequestro del 26 marzo 2003.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 aprile 2003 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 11 settembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 agosto 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'imputato per entrambi i capi d'imputazione;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                  a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se __________ __________ è autore colpevole, eventualmente per negligenza, di:

1.1.  ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti.

1.2.  ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per i fatti descritti nel decreto d'accusa a suo carico.

2.  Sulle pene proposte e sulle spese.

3.   Se deve essere ordinata la confisca di quanto sequestrato nelle sue mani presso la coltivazione della ditta "__________ SA" di __________ dalla polizia il 26 marzo 2003.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19 cifra 1 e 3, 19a cifra 1 LStup; 19, 58 e 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie____________________,

dall'imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. DA __________/__________del __________ 2003.

dichiara__________,

autore colpevole per negligenza di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, per i fatti compiuti a __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003.

condanna                         __________,

1.  alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

ordinala confisca di quanto sequestrato nelle sue mani presso la coltivazione della ditta "__________ SA" di __________ dalla polizia il 26 marzo 2003.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________, Via __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________, __________,

lic.iur. __________, Via __________, __________,

Ministero pubblico della Confederazione, __________,

Comando della Polizia cantonale, __________,

Sezione esecuzione pene e misure, __________,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________,

Ufficio reperti della Polizia cantonale, __________.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di __________ __________,

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                      300.00       totale