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10.2003.26

Ticino · 2003-05-23 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Il Presidente della Pretura Penale 23.05.2003 10.2003.26 Tessin Il Presidente della Pretura Penale 23.05.2003 10.2003.26 Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.05.2003 10.2003.26

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 10.2003.26/ROC/MAM DAC 897/2002 Bellinzona 23 maggio 2003 Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare __________ __________, di __________ __________ e __________ n. __________, nata a __________ il __________.1968, attinente di __________ /__________, domiciliata ad __________, Via __________ __________, coniugata, casalinga difesa da: Avv. __________ __________, __________ __________, prevenuta colpevole di         circolazione in stato di ebrietà, ripetuta infrazione alle norme della circolazione inosservanza dei doveri in caso di infortunio; fatti avvenuti                       il 21 agosto 2002 ad __________ -__________; reati previsti                       dagli artt. 91 cpv. 1, 92 cpv. 1 in rel. con 51 cpv. 1 e 3, 90 cfr. 1 in rel. con artt. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4, 36 cpv. 4 LCS, e dagli artt. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2, 17 cpv. 1 ONC; perseguita                         con decreto d’accusa no. DAC __________/__________ di data __________ 2002 del Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, __________, che propone la condanna dell'accusata: 1. alla pena di 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni. 2. alla multa di fr. 2'000.-- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--. 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS. vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2002 dall'accusata; indetto                               il dibattimento del 23 maggio 2003 al quale sono comparsi l’accusata personalmente, assistita dal difensore, Avv. __________ __________, __________, come pure il Procuratore Pubblico Giuseppe Muschietti; accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata; sentito                               il Procuratore Pubblico il quale ha chiesto la conferma della condanna proposta nel decreto d’accusa; sentito                               il difensore, il quale ha chiesto l’assoluzione della prevenuta per il reato di circolazione in stato di ebrietà e la pedissequa riduzione della pena ad una mera sanzione pecuniaria, ammettendo, per il rimanente, l’esistenza degli ulteriori reati previsti nel decreto d’accusa; sentito                               da ultimo l'accusata, la quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti : 1.È __________ __________ colpevole di 1.1. circolazione in stato di ebrietà per avere, ad __________ -__________ il 21.08.2002, condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso (vedi: bevande alcoliche sorbite; alcolemia min. 0.47 - max. 1.72 grammi per mille; suo comportamento successivo; dinamica degli incidenti sotto riportati; ecc.) malgrado fosse già stata condannata nel 1995 per analogo reato (alcolemia: 1.70 grammi per mille); 1.2. ripetuta infrazione alle norme della circolazione per avere, ad __________ -__________ il 21.08.2002, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente: 1.2.1 perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro dei paletti di delimitazione del campo stradale; 1.2.2 nell'eseguire una manovra di retromarcia urtato e danneggiato tre autovetture ivi regolarmente posteggiate; 1.2.3 continuando la corsa, perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando dapprima contro un muretto di delimitazione per posteggi e contro una siepe ivi esistenti; 1.3. inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per avere, ad __________ -__________ il 21.08.2002 abbandonato il luogo degli incidenti surriferiti senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente i danneggiati o avvertire senza indugio la polizia;

2.  In caso di risposta affermativa ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3., se deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura. 3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo. 4. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS. 5. In caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3., se devono essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura. letti ed esaminati                gli atti; ritenuto                            in fatto A. In data 20.08.2002, la prevenuta, unitamente al di lei marito, cenò verso le ore 19.00 presso il ristorante __________ a __________, ordinando segnatamente dei gamberoni e degli scampi, accompagnati da circa due bicchieri di vino rosé cadauno. Già in quel mentre, tra la coppia iniziava un diverbio che si è poi protratto, in particolare, a fare tempo dalle ore 23.00 di quello stesso giorno e sino alle prime ore del mattino seguente, in un vero e proprio crescendo di coinvolgimento emotivo, senza che per questo i coniugi, secondo la versione della prevenuta e confermata dal teste __________, bevessero più alcunché d’alcolico. Causa del litigio, confermata pure dal marito in sede dibattimentale, sarebbe stata l’intima convinzione della moglie circa l’esistenza di una presunta relazione extraconiugale del proprio partner. Convinzione che si sarebbe ulteriormente rafforzata avendo questi proprio verso le ore 23.00 della stessa sera, una volta rientrati al loro domicilio di __________ -__________, ricevuto una misteriosa telefonata che la prevenuta ha interpretato quale prova apodittica del perpetrato  tradimento maritale. A questo punto il diverbio si è trasformato in un vero e proprio litigio dalle fosche tinte, accentuato, per stessa ammissione della prevenuta (confermata dal teste __________ al dibattimento) da una smisurata ed eccessiva gelosia muliebre. Durante il diverbio il marito ha più volte abbandonato l’abitazione coniugale, rientrandovi dopo qualche tempo. È in una di queste fasi di allontanamento che la prevenuta, a sua detta, sempre più agitata e sconvolta, tanto da uscire di casa a piedi nudi, avrebbe cercato mettendosi al volante della autovettura mercedes targata __________ verso le ore 03.45 antimeridiane circa di inseguire il coniuge, sicura che questi si sarebbe nel frattempo incontrato con la presunta amante. Da qui tutta la dinamica delle infrazioni commesse dalla prevenuta alla Legge sulla circolazione stradale e relative ordinanze, chiaramente descritte e riportate nel rapporto di constatazione della Polizia cantonale, posto di __________ del 3.10.2002, e ammesse nella loro totalità, anche in sede dibattimentale, dalla prevenuta, eccezion fatta per il reato di cui al pto. 1 del predetto decreto d’accusa di cui si dirà in seguito. B. In particolare, la prevenuta, dopo avere appunto lasciato, alla guida della vettura, la propria abitazione, sita in Via __________, __________o, e dopo essere scesa da Via __________, raggiungeva il Viale __________, dove proseguiva in direzione di __________. Circolando su quest’ultima via, l’accusata si spostava repentinamente sulla destra della carreggiata e andava ad urtare diversi paletti che delimitavano la stessa, danneggiandoli. Nell’urto, è stato pure sradicato il blocco di cemento che sostiene i paletti. La prevenuta, malgrado quanto precede, ha seguitato a condurre il mezzo, intraprendendo la salita Via __________, per svoltare quindi a sinistra, su Via __________, dove, a causa della strada sbarrata per i lavori in corso, ella si è vista obbligata a retrocedere, effettuando a tale scopo svariate manovre. È proprio nell’eseguire tali manovre che l’accusata andava sciaguratamente (e maldestramente) ad urtare contro tre autovetture che si trovavano ivi parcheggiate, danneggiandole. La prevenuta dopo aver imboccato un vicolo cieco (____________________), ritornava sui suoi passi e ridiscendeva nuovamente su Via __________, per poi svoltare a sinistra sino a raggiungere Via __________ e salire, svoltando nuovamente a sinistra, sulla Via __________, in direzione di Via __________ o. È sulla Via __________ che l’accusata si spostava questa volta sul limite sinistro della carreggiata danneggiando così un muretto di proprietà terzi e terminando, poco distante, la sua corsa,contro la siepe di un’altra abitazione, la vettura avendo a questo punto definitivamente subito un danno totale. C. Causa di tutto quanto precede, a detta della prevenuta, un suo profondo stato di alterazione, cagionato dalla acuta gelosia, rabbia e tristezza scaturita dal precedente litigio col marito, cui si sarebbe susseguentemente cumulata, già con il primo episodio che l’ha vista protagonista (segnatamente il danneggiamento dei paletti che delimitano la carreggiata in viale __________ ed il relativo sradicamento del blocco di cemento a sostegno), un’ulteriore tensione nervosa a seguito di un transfer emotivo di quest’ultima e relativo alla reminiscenza di un altro incidente della circolazione di cui l’accusata già fu vittima (a dire il vero di sé stessa!) nel  1995 (e per il quale ella venne condannata a 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni a seguito di comprovata infrazione alle norme della circolazione, conducenti ebbri e contravvenzione sulla LF sugli stupefacenti!). L’accusata ha, per il rimanente, sempre dichiarato di non avere ingerito alcool prima di essersi messa alla guida, le infrazioni e contravvenzioni da lei commesse (ed ammesse) non dovendosi dunque addebitare a stato di ebrietà. D. A questo punto la prevenuta, impossibilitata a farlo con la vettura, ormai sconsolatamente inutilizzabile, decise di scendere dalla stessa (essendosi pure, nel gesto, sdrucita la gonna nella siepe dirimpetto) e di rientrare a casa a piedi, il domicilio distando solo poco più di 200 metri dal punto finale dell’incidente. Ella, a suo dire timorosa ed impaurita della possibile reazione (violenta?) del marito, si sarebbe nascosta in giardino, aspettando che questi, già rientrato (per l’ennesima volta) in casa, si allontanasse definitivamente dovendo egli proprio quel giorno partire per un viaggio d’affari all’estero. Il __________ se ne sarebbe appunto andato definitivamente verso le ore 05.00 antimeridiane e, conseguentemente, una volta appurato con certezza che tutto risultasse davvero tranquillo, la prevenuta avrebbe fatto rientro a casa. Dove avrebbe cominciato, terrorizzata, a bere del cognac. In questo senso la prevenuta ha dichiarato fronte alle forze inquirenti di avere appunto bevuto in quell’occasione del cognac in ragione di tre bicchierini da 4 cl cadauno, per un totale complessivo dunque, per eccesso, di 12 cl. In sede dibattimentale, l’accusata ha però modificato la propria versione dei fatti, ricordando senza fallo di avere bevuto molto di più di quanto dichiarato alla polizia, segnatamente mezza bottiglia di cognac, per un totale complessivo di (almeno) 35 cl, quanto precede confortato, parzialmente, dalla escussione testimoniale di __________ __________, che ha riferito di avere visto la prevenuta, tra le ore 10.00 e le ore 11.15 del mattino del 21.08.2002, bere almeno quattro bicchierini colmi di cognac e di una capienza di 4,5 cl cadauno, per un totale complessivo d’alcool ingerito, solo in quel lasso di tempo, pari a 18 cl. E. È soltanto alle ore 14.15 del pomeriggio del 21.08.2002 che la prevenuta, accompagnata dalla figlia di prime nozze del marito, si presentava agli sportelli della polizia cantonale per dichiarare l’accaduto e spiegare la propria versione dei fatti circa l’intera dinamica dell’incidente, poiché, come spiegato dalla stessa nel verbale di interrogatorio di stessa data, ella, dopo avere bevuto del cognac, si sarebbe coricata verso le ore 07.00 antimeridiane, dichiarando inoltre in sede dibattimentale di non essere stata né fisicamente né mentalmente in grado di contattare gli agenti durante il corso della mattinata. considerato                      in diritto 1. Quo ai reati di ripetuta infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio di cui ai pti. 2 e 3 del decreto di accusa, gli stessi sono stati manifestamente ammessi dalla prevenuta anche in sede dibattimentale. Certo, oggi come oggi confessio regina probationis non est, ma appare del tutto evidente, sia dal predetto rapporto di constatazione della polizia cantonale (dal quale si evince inequivocabilmente l’effettivo tragitto della vettura __________ intestata alla prevenuta, ricostruito grazie alle forti tracce di olio rilasciate), sia dalla audizione del teste __________ fronte alle forze inquirenti (che ha chiaramente osservato la manovra di retromarcia della predetta __________ ed il conseguente urto ed il danneggiamento di tre autovetture ivi regolarmente posteggiate) sia da quanto riferito dal teste __________ in sede dibattimentale (che ha confermato l’irreperibilità dell’accusata subito dopo l’infortunio) e dalla teste __________ (che nella tarda mattinata, dopo gli avvenimenti, avrebbe consigliato, invano, l’accusata di volersi recare alla polizia) che i predetti reati sono senz’altro stati commessi in data 21 agosto 2002 in territorio di __________ -__________ da parte della qui prevenuta __________ __________, quanto precede in crassa violazione dei disposti di Legge di cui agli artt. 90 cfr. 1 in rel. con artt. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4, 36 cpv. 4 LCS, e dagli artt. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2, 17 cpv. 1 ONC e artt. 92 cpv. 1 in rel. con 51 cpv. 1 e 3 LCS. 2 . Nodo gordiano è dunque, stante l’assenza di una prova apodittica in tal senso, la questione a sapere circa l’avvenuta o meno circolazione da parte della prevenuta in stato di ebrietà. Per l’art. 91 cpv. 1 LCS chi conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con la detenzione o con la multa. L’art. 2 cpv. 2 ONC ha fissato il limite irrefragabile a partire dal quale l’inabilità alla guida è presunta allo 0,8 g 0/00, limite ammesso indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all’alcool. Per l’accertamento dello stato di ebrietà, l’analisi del sangue è il sistema adatto d’indagine. Se, contrariamente a quanto prevede l’art. 138 cpv. 2 OAC, tale analisi, benché possibile, non è stata eseguita (o, per i più svariati motivi, non appare fedefacente), l’inattitudine a condurre per influsso alcolico può essere allora dimostrata con altri mezzi di prova quali, ad esempio, il controllo con l’etilometro, se il risultato appare univoco, o le dichiarazioni dei testi (DTF 127 IV 172 e segg.), o altro ancora. 3. Concretamente, mancando una chiara dimostrazione peritale (il relativo rapporto del laboratorio bioanalitico del 22.08.2002 che accertava dei valori di alcoolemia di un minimo di 0,47 g/kg ed un massimo di  1,72 g/kg, essendo stato redatto a troppe ore di distanza dagli accadimenti e sulla base di dichiarazioni unilaterali della prevenuta, oltretutto manifestamente imprecise anche alla luce della testimonianza di __________ __________ che ha confermato che la prevenuta, già solo tra le ore 10.00 e le ore 11.15 antimeridiane del 21.08.2002, aveva decisamente ingurgitato una quantità di alcool superiore a quella che il perito ha ritenuto essere stata ingerita dalla __________ subito dopo il momento critico e da questo cifrato in  soli 1,2 g/kg pari a ca. tre bicchierini di cognac), altri fattori devono pertanto giocoforza entrare in linea di conto ai fini di giudizio. 4. Malgrado la chiara presa di posizione dell’accusata che nega ogni addebito in tal senso e che ha anzi persistito anche in sede dibattimentale nel contestare di avere circolato in stato di ebrietà, lo scrivente Giudice accerta di contro che __________ __________, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, ha circolato in data 21.08.2002 in territorio di __________, alla guida dell’autovettura __________ targata __________, in stato di ebrietà . Tale accertamento poggia sui seguenti inequivocabili indizi senz’altro sufficientemente precisi e tali da consentire una deduzione logica e rigorosa circa l’effettiva colpevolezza dell’accusata in tal senso. 5. Punto di partenza per determinare quanto precede è l’oggettiva constatazione della dinamica e delle modalità degli incidenti commessi dall’accusata. Già solo con una briciola di buonsenso, mal si comprende infatti come la ‘scampagnata’ in esame della __________, che, lo si ricordi, nel breve volgere di circa un chilometro ha commesso ben cinque rilevanti danneggiamenti per una media matematica di un danno ogni 200 metri lineari (!), senza contare le infrazioni astratte,  possa essere stata dettata da un mero e non meglio precisato sentimento di rabbia e gelosia (tanto più poiché facilmente allegato dalla prevenuta ma non minimamente suffragato da alcun indizio oggettivo in un senso o nell’altro) e non fosse da addebitare invece

- accertata al momento dei fatti l’esclusione di uso da parte della prevenuta di sostanze narcotiche e/o stupefacenti e/o di psicofarmaci, ed accertata pure l’inesistenza di qualsivoglia stato di predisposizione nevrotica e/o psicotica della stessa, ed escludendo pure stati di ipnosi, e/o particolari specifici disturbi mentali e/o depressioni nervose - ad un (grave) stato di ebrietà. Quanto precede oltre che essere basato su considerazioni di esperienza generale relazionata all’ordinario andamento delle cose, risulta essere manifestamente sottomurato dai considerandi a seguire. 6. Innanzitutto va rilevato che in sede dibattimentale, la credibilità della prevenuta è risultata essere parecchio vacillante, ciò che, a non averne dubbio, inficia, già di per sé drasticamente la versione dei fatti da lei fornita, segnatamente il suo continuo giurare e spergiurare di non avere toccato goccia d’alcool veruna prima di essersi messa alla guida. In primis, la prevenuta, fronte alle forze inquirenti, ha sempre dichiarato (e confermato) di essersi addormentata verso le ore 07.00 circa e di non essersi più svegliata sino alle prime ore del pomeriggio del 21.08.2002, momento in cui ella avrebbe finalmente deciso di recarsi alla polizia per dichiarare l’accaduto, ciò che le era risultato impossibile prima considerato il suo predetto repentino bisogno di riposo fisiologico. Versione, quest’ultima, completamente stravolta in sede di udienza, poiché la prevenuta stessa ha ammesso di essersi intrattenuta quel giorno per più di un’ ora al suo domicilio con l’amica del cuore __________ __________, segnatamente dalle ore 10.00 alle ore 11.15 circa antimeridiane (come esattamente confermato dalla __________ stessa)! In secundis, la prevenuta ha dichiarato in sede dibattimentale di essere stata incitata proprio dalla teste __________, di volersi recare immediatamente alla polizia per denunciare l’accaduto, ma invano, dacché l’accusata, stremata, si sarebbe candidamente addormentata sul divano proprio fronte alla presenza dell’amica __________ che se ne sarebbe di conseguenza andata lasciandola dormire. In un secondo momento però, la stessa prevenuta ha dichiarato che una volta riaccompagnata l’amica alla soglia, ella avrebbe poi seguitato ancora a bere qualche bicchiere di cognac, quanto precede in crassa contraddizione con la prima versione fornita (qualche minuto prima!). In terzo luogo, la prevenuta ha dichiarato di avere, poiché agitata,  chiamato telefonicamente ella stessa la teste __________ per invitarla a volere recarsi al suo domicilio. La stessa teste __________, però, la cui tesi è stata chiaramente confermata dal teste __________ all’udienza, ha dichiarato che fu il marito della prevenuta, assente per lavoro, a chiamarla alle ore 09.00 antimeridiane per pregarla di volersi recare presso l’abitazione __________ di __________ per valutare la situazione e, in particolare, osservare le condizioni della moglie. In quarto luogo, la ricorrente ha reiteratamente asserito anche in sede di udienza di essere andata al momento dei fatti letteralmente ‘in tilt’, segnatamente di essere stata molto agitata, terrorizzata, impanicata e di non avere capito più nulla, ma, contemporaneamente, ricorda, di essersi sfilacciata la gonna nel tentativo di uscire dalla vettura: reminiscenza, questa, che avrebbe dell’incredibile se davvero la prevenuta si fosse ritrovata nell’effettivo stato psico-fisico da lei asserito. Stato psico-fisico, quest’ultimo che, nuovamente, non convince, alla luce del comportamento stesso dell’accusata che in modo invero scaltro, preciso e premeditato, decise, terminata la propria corsa, di nascondersi con perizia nel giardino di casa per circa un’ora, senza fare il minimo rumore, per poi, con estrema prudenza e cautela procedere alla ripresa della propria abitazione una volta accertato che il marito era definitivamente partito. Troppo, per potere onestamente pensare che tale tattica fosse stata pensata e messa in pratica da una persona che, come dichiarato dall’accusata al dibattimento, non era concretamente più in grado di capire nulla… In quinto luogo, e sempre in riferimento all’asserito profondo stato di agitazione e panico della prevenuta, non deve essere sottaciuto il fatto che la teste __________,migliore amica della __________ e per questo sicuramente a conoscenza di tutte le sue sfaccettature caratteriali, non appena entrata in casa della prevenuta quella fatidica mattina alle ore 10.00 circa, vide la stessa seduta sul divano, in camicia da notte, struccata, a piedi nudi, con una sigaretta ed un bicchiere di cognac in mano. A detta della teste, non furono tanto il cognac e la sigaretta a sorprenderla e a colpire in modo indelebile la sua immaginazione, quanto le condizioni estetiche della prevenuta in quel mentre, alquanto trasandate. Nulla più. Nessun accenno da parte della migliore amica della __________ ad un eventuale stato psico-fisico di quest’ultima eventualmente alterato o, comunque, fuori dalla norma. Nessuna traccia di iperagitazione nella prevenuta, dunque, e questo a sole cinque ore dagli accadimenti che qui ci occupano e questo contrariamente a quanto sempre sostenuto dalla __________ … Strano… Strano davvero… 7. Difficile dunque credere alle parole della prevenuta, viste le regolari e sistematiche contraddizioni e bugie che l’hanno contraddistinta durante tutto il corso della fase istruttoria e dibattimentale. Che la prevenuta abbia pertanto dichiarato di non avere circolato in stato di ebrietà al momento dei predetti incidenti, non può minimamente fare testo, la __________ essendosi certamente dimostrata, perlomeno per ciò che ne è del presente procedimento, persona inaffidabile e dalla vacillante (recte: inesistente) credibilità. 8. V’è di più. La tesi della prevenuta neppure può essere suffragata dalle risultanze istruttorie. È pur vero infatti che il teste __________ in sede dibattimentale ha dichiarato che l’accusata durante tutto il corso del litigio non avrebbe bevuto alcun tipo di bevanda alcolica. Tale asserzione non può però fare testo e ciò non tanto alla luce del vincolo coniugale che lega il teste all’accusata e, in quanto tale, potenziale fattore di scemata credibilità del teste medesimo, quanto in considerazione del fatto che lo stesso marito non ha comunque assistito all’intero svolgersi degli avvenimenti poiché nelle predette occasioni in cui egli, adirato, si era assentato dall’abitazione, la moglie avrebbe potuto benissimo bere e ciò a sua più totale insaputa. In questo senso, la dichiarazione del teste __________ non può pertanto minimamente sconfessare il divergente sustrato indiziario qui sostenuto. Né possono fare altrimenti le dichiarazioni della teste __________, che alle ore 10.00 antimeridiane del fatidico giorno ha sì visto l’accusata bere a più riprese del cognac ma non poteva però essere in grado di sapere se essa non avesse bevuto in precedenza, segnatamente prima di essersi messa alla guida della vettura. 9. A mente di questo Giudice, e a scardinare letteralmente il castello di bugie eretto dalla prevenuta, il fatto che la stessa abbia abbandonato i luoghi degli incidenti e per svariate ore non abbia comunicato alla polizia quanto accaduto. La circostanza, gravemente indiziante, se letta in relazione alla sua dichiarata paura di quanto successo in occasione del predetto incidente del 1995, con riferimento pure alle pedisseque conseguenze amministrative (revoca del permesso di circolazione), permette di concludere con la certezza morale necessaria per potersi prolare un pronunciato di condanna, che __________ __________ abbia cioè bevuto prima dell’incidente e non solamente dopo. Se fosse stata effettivamente sobria, ella non avrebbe, con ogni probabilità, abbandonato il luogo dell’incidente. Invece, come da lei ammesso, la prevenuta, malgrado i ripetuti incidenti, desiderava ad ogni costo rientrare a casa sforzandosi comunque di seguitare a condurre la vettura (quasi si volesse o dovesse nascondere qualcosa?). La sua fuga, e la relativa modalità (cioè il tentativo di rientrare con la vettura, anziché a piedi !) è la miglior prova della sua colpevolezza. Tanto più che ella non ha saputo fornire a mente dello scrivente Giudice una manifesta, chiara, precisa, univoca ragione sul perché abbia reagito in modo tanto impulsivo e sconsiderato, il suo presunto stato alterato essendo stato per di più sconfessato, come visto, dalla sua migliore amica, __________ __________! L’incredibile condotta della prevenuta, nelle circostanze concrete, non può essere letta, secondo l’ordinario andamento delle cose, ed alla luce pure del considerando che segue, come una reazione connaturata al carattere certamente estroverso ed impulsivo della prevenuta, priva della necessaria capacità di autocontrollo conseguente al diverbio che aveva avuto con il marito. 10. Mentre gli agenti di polizia, resisi conto di chi fosse il detentore della vettura, cercarono più volte nel corso della mattinata di prendere contatto con la prevenuta (cfr. verbale di interrogatorio 23.08.2002, pag. 2), questa misteriosamente non si accorse di nulla e si recò presso i loro uffici spontaneamente solo nel primo pomeriggio. La prevenuta ha asserito di essersi addormentata e di non avere per questo sicuramente sentito la polizia che la cercava proprio al di lei domicilio. Ella ha però altresì ammesso di essersi intrattenuta quella mattina per ben 75 minuti con l’amica __________ __________. Anzi. V’è di più. Come visto, secondo la versione della prevenuta (seppur poco credibile), sarebbe stata addirittura lei stessa a contattare l’amica __________ quella fatidica mattina, segnatamente verso le ore 09.00, per invitarla a volersi recare a casa sua. Di conseguenza, a mente della prevenuta medesima, ella dalle ore 09.00 alle ore 11.15 antimeridiane sarebbe pertanto stata con ogni verosimiglianza sempre sveglia. Prima per attendere l’arrivo dell’amica (tanto che quando questa sopraggiunse, vide la __________ già comodamente seduta sul divano con bicchiere in mano e sigaretta in bocca!) poi per intrattenersi con la stessa. Per ben 135 minuti dunque, volendo prendere per buone le asserzioni della prevenuta, ella era sveglia e capace di intendere e volere poiché, appunto, in grado di sostenere, tra l’altro, una (lunga) conversazione con l’amica. E sempre per 135 minuti, la prevenuta, a tali condizioni, non avrebbe sentito la polizia, più volte accorsa al suo capezzale, ma senza esito e risposta alcuna. Difficile, anzi, impossibile a credersi… 11. Certo, quanto precede, potrebbe a non averne dubbio anche (ma non solo) legittimare l’accusa della prevenuta di sottrazione alla prova del sangue (art. 91 cpv. 3 LCS), giacché il conducente che lascia il luogo dell’incidente prima dell’arrivo della polizia, si sottrae alla prova del sangue quando viola, nel contempo, l’obbligo di avvisare la polizia

- previsto in caso di infortunio con danni materiali o corporali - e quando l’ordine della prova del sangue appare assai verosimile alla luce delle circostanze concrete (DTF 124 IV 175 e segg.). Ma, a prescindere dall’esistenza o meno di tale reato, questa manifesta fuga è comunque, come detto, concreto indizio di circolazione in stato di ebrietà. Fuga, oltretutto, volontaria e consapevole, poiché, come pure dichiarato dal teste __________, la convenuta è sempre stata consapevole, anche alla luce del precedente incidente occorsole nel 1995, della permanenza dell’alcool nel sangue per parecchie ore anche dopo la sua ingestione… Non si dimentichi infatti che la prevenuta non è nuova a questo tipo di avventure, dacché, come visto, ella già nel 1995 incappò in un similare incidente della circolazione sotto effetto di stupefacenti e alcool. Sarebbe evidentemente arbitrario formare un sustrato probatorio unicamente alla luce di tali antefatti, ma questa circostanza, a mente dello scrivente Giudice non deve purtuttavia essere sottaciuta, poiché senz’altro indicativa dell’attitudine comportamentale della prevenuta in materia di circolazione stradale. La sua fuga, con ogni verosimiglianza, può solo essere spiegata alla luce della sua precedente negativa esperienza in cui le venne pure revocata la licenza di condurre, e ciò (anche) a seguito dello stato di ebrietà in cui si trovava. 12. Per tutto quanto precede, __________ __________ deve perciò venire dichiarata colpevole della totalità dei reati indicati nel precitato decreto di accusa, ciò che, in concreto, giustifica, come si vedrà meglio in seguito, la condanna della stessa alla pena proposta dal Procuratore Pubblico. 13. In particolare, la pena detentiva inflitta alla prevenuta e determinata in settantacinque giorni, appare equamente commisurata alla gravità della sua colpa, ai motivi del suo delinquere come pure alla luce della sua vita anteriore (art. 63 CPS). La pena così inflitta, risulta poggiare su tre importanti considerazioni. In primis non deve passare inosservata la vita anteriore dell’accusata, la quale risulta già essere stata in precedenza condannata ad una pena di 20 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni a seguito di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, circolazione in stato di ebrietà e ripetuta infrazione alle norme della circolazione (cfr. estratto del casellario giudiziale). In questo contesto, e a mente dello scrivente Giudice, sembra proprio che tale pena, intesa sia come misura repressiva che preventiva, non abbia effettivamente sortito gli effetti sperati, poiché a pochi anni dalla sua emanazione la prevenuta è nuovamente incappata in infrazioni del tutto similari, ciò che, a non averne dubbio, dimostra il basso grado di affidabilità, perlomeno in materia di circolazione stradale, della __________. In secundis, é, concretamente, la portata stessa delle gesta dell’accusata, che induce senz’altro a confermare la pena proposta, poiché la pericolosità delle stesse, concreta o seppur solo astratta, ma ugualmente punibile (cfr. BUSSY RUSCONI, Commentario LCS, 3a ed., Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS), è risultata essere a dire poco, enorme. Basti solo pensare al fatto che in un differente orario, alle medesime condizioni, anziché paletti di delimitazione del campo stradale, vetture e siepi, la prevenuta avrebbe senz’altro potuto persino cozzare contro persone, pedoni o conducenti terzi, con le possibili conseguenze drammatiche (e letali!) che ben ci si potrebbe prefigurare, quanto precede non permettendo certo di prevedere una riduzione della pena nell’ambito commisurativo di cui all’art. 63 CPS. In terzo luogo, le infrazioni e i reati commessi dalla prevenuta sarebbero stati cagionati, stando a quanto dichiarato dalla stessa sia fronte alle forze inquirenti sia in sede dibattimentale e confermato del resto dal teste __________, in uno stato psicofisico disturbato a cagione di un precedente litigio familiare intriso di forti sentimenti di gelosia e passionalità. Scenate, come quelle verificatesi, da “divorzio all’italiana”, non solo non possono giustificare quanto accaduto escludendo conseguentemente la punibilità del reo, ma, anzi, devono essere severamente interpretate nella commisurazione della pena e ciò in un’ottica preventiva, dacché, stando alle dichiarazioni dibattimentali, le scenate di gelosia della prevenuta si verificherebbero alquanto regolarmente e vien da chiedersi dunque se, altrettanto regolarmente, la prevenuta intenderebbe risolvere a modo suo le questioni familiari mettendo a periglio l'incolumità degli abitanti residenti ad __________ -__________. Pure dalla manifesta assenza di proporzionalità tra la gravità dei reati commessi - da una parte - e la oggettiva futilità e pochezza dei motivi a delinquere, dettati più che altro, per stessa ammissione della prevenuta, dalla focosità caratteriale della stessa - dall’altra- si giustifica dunque l’entità della pena proposta dall’Accusa e confermata dallo scrivente Giudice. 14. Lo scrivente Giudice considera altresì che la sospensione condizionale della pena con un periodo di prova di quattro anni potrà avere per l’accusata effetto dissuasivo (cfr. DTF 116 IV 177 ss.). Ciò dovrà permettere a __________ __________ di prendere definitivamente coscienza del fatto che chi assume bevande alcoliche deve rinunciare a porsi alla guida di un veicolo. 15. Quo alla pena pecuniaria aggiuntiva - da ammettersi stante la reiterata violazione alle norme della circolazione da parte della prevenuta già condannata a suo tempo, come visto, per infrazioni similari - deve farsi luogo ad una riduzione dell’importo proposto,  segnatamente da CHFr. 2'000.- (duemila) a CHFr. 1'000.- (mille), stante la accertata situazione reddituale di __________ __________, la quale, in quanto casalinga, non esercita attività lucrativa di sorta, l’importo proposto dalla Pubblica Accusa risultando perciò manifestamente sproporzionato. 16. Stante la condanna della prevenuta, ed in applicazione dell’art. 39 lett.a LTG, come pure del principio generale della soccombenza, la tassa di giustizia in complessivi Fr. 700.-, come pure le spese, sono da accollarsi a quest’ultima. 17. I dispositivi della presente sentenza sono stati comunicati verbalmente all’accusata, al suo difensore ed al Procuratore Pubblico in conclusione del dibattimento tenutosi il 23 maggio 2003, le parti essendo state avvertite del diritto di presentare, per il tramite dello scrivente Giudice, dichiarazione ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). In tale ottica, e con tempestivo scritto del 26 maggio 2003, l’accusata, per il tramite del proprio legale, ha depositato la dichiarazione di ricorso per cassazione. Da qui la necessità delle presenti e predette motivazioni. richiamati                         gli artt. 91 cpv. 1 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4, 36 cpv. 4 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2, 17 cpv. 1 ONC, art. 92 cpv. 1 in rel. con art. 51 cpv. 1 e 3 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG; risponde affermativamente ai quesiti posti; dichiara __________ __________, di __________ __________ e __________ n. __________, nata a __________ il __________.1968, attinente di __________ /__________, domiciliata a __________, Via __________ __________ __________ __________, coniugata, casalinga colpevole di

1.  circolazione in stato di ebrietà per avere, ad __________ -__________ in data 21.08.2002, condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso. (vedi: bevande alcoliche sorbite; alcolemia min. 0.47 - max. 1.72 grammi per mille; suo comportamento successivo; dinamica degli incidenti sotto riportati; ecc.) malgrado fosse già stata condannata nel 1995 per analogo reato (alcolemia: 1.70 grammi per mille); e di

2.                                                                                  ripetuta infrazione alle norme della circolazione per avere, ad __________ -__________ il 21.08.2002, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente: 2.1. perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro dei paletti di delimitazione del campo stradale; 2.2 nell'eseguire una manovra di retromarcia urtato e danneggiato tre autovetture ivi regolarmente posteggiate; 2.3 continuando la corsa, perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando dapprima contro un muretto di delimitazione per posteggi e contro una siepe ivi esistenti; come pure di

3.  inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per avere, ad __________ -__________ il 21.08.2002, abbandonato il luogo degli incidenti surriferiti senza osservare i doveri impostogli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente i danneggiati o avvertire senza indugio la polizia; condanna                    __________, di __________ e __________ n. __________, nata a __________ il __________ .1968, attinente di __________ /__________, domiciliata a __________, Via __________ __________ __________ __________, coniugata, casalinga 1. alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni. 2. alla multa di Fr. 1’000.- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS). 3. al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 700.- e delle spese giudiziarie di fr. 420.-, ivi comprese le indennità per testi. ordina L’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS se la condannata avrà tenuto buona condotta e se la multa pronunciata sarà stata pagata. avverte la ricorrente che la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a:

- __________, Via __________, __________,

- Procuratore Pubblico Giuseppe Muschietti, __________, __________,

- Avv. __________, Via __________, __________ __________, e, alla crescita in giudicato della sentenza, a

- Comando della Polizia cantonale, __________,

- Sezione esecuzione pene e misure, __________,

- Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.

- Ufficio dei Giudici dell’Istruzione e dell’Arresto, __________ Il giudice:                                                                   Il segretario assessore: Distinta spese                    a carico di __________, fr. 1000.00 multa fr.                       700.00       tassa di giustizia fr.                       400.00       spese giudiziarie fr.                          0.00       spese di inchiesta fr. 20.00           testi fr.                     2120.00       Totale