Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2003.269
DA 1081/2003
Bellinzona
24 giugno 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di Segretario, per giudicare
__________ __________ __________,fu __________ e fu __________ __________ nata __________ __________, nato il __________ __________ 1939 a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, divorziato, amministratore,
difeso da: avv. __________,__________,
prevenuto colpevole di minaccia, per avere, in data 11 luglio 2002, a __________, presso lo stabile di via __________ __________, proferendo la seguente minaccia ti getto fuori dalla porta con un pugno alzando nel contempo la mano, incusso timore e spavento a __________ __________ __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 180 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 9 aprile 2003 dal difensore;
indetto il dibattimento 24 giugno 2003, al quale hanno presenziato l'imputato, assistito dal difensore, e la parte civile, __________ __________ __________, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a partecipare, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all'esame della parte civile;
sentito il difensore, il quale chiede l'assoluzione del suo assistito. In primo luogo egli fa notare come tutta la procedura sia nata da una querela per vie fatto. La querela per il reato di minaccia che ci troviamo qui a discutere è per contro stata formalizzata in occasione di un interrogatorio effettuato ad oltre 3 mesi dai fatti, pertanto risulta essere tardiva. Già solo per questo fatto l'imputato deve essere prosciolto. Inoltre fa notare che non sia applicabile nella fattispecie l'art. 250 CPP. A titolo abbondanziale fa infine notare che la minaccia di tirare un pugno non adempie i requisiti oggettivi dell'art. 180 CPS. Inoltre dall'istruttoria non è emerso che la parte civile si sia spaventata;;
sentito da ultimo l'accusato, il quale ammette d'aver un caratteraccio, tale "qualità" gli è necessaria per gestire l'amministrazione dello stabile;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 28 e 180 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie__________,fu __________ e fu __________ __________ nata __________, nato il __________ __________ 1939 a __________o, attinente di __________, domiciliato a __________, divorziato, amministratore,
caricale spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________, Via __________, __________,
Sost. Procuratore pubblico Chiara Borelli, Via __________, __________,
__________, Via __________, __________,
Avv. __________ __________, Via __________, __________,
e a:
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale