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10.2003.260

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-04-14 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       il 23 agosto 2002 e il 1 settembre 2002 a __________;

reato previsto                      dall'art. 123 cifra 1 CP, art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, art. 95 cifra 1 LCS;

e meglio                             come al decreto d’accusa no. DA ______________________________ di data  __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini,__________, per cui fu proposta la condanna

1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Alla multa di fr. 300.--.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista                                 l'opposizione interposta in data 3 aprile 2003 dall'accusato;

rilevato                             che con lo scritto d'opposizione l'accusato chiede pure la restituzione del termine per interporre l'opposizione stessa;

consideratoin fatto e in diritto

che il decreto di accusa del 13 gennaio 2003 è stato intimato per raccomandata il giorno stesso al domicilio dell'accusato a __________;

che l'invio è rimasto in giacenza presso l'ufficio postale di __________ dal 15 al 22 gennaio 2003 ed è ritornato al mittente il 28 gennaio 2003 con la menzione "non ritirato" (cfr. atto 9);

che la notificazione di atti giudiziari per raccomandata si reputa avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34);

che nella fattispecie la notificazione del decreto di accusa all'interessato è quindi validamente avvenuta il 22 gennaio 2003;

che di conseguenza l'opposizione è tardiva;

che l'accusato chiede la restituzione del termine per interporre opposizione, poiché sostiene di non avere mai ricevuto il decreto di accusa e di averne avuto conoscenza solo al ricevimento della citazione 21 febbraio 2003 della Pretura di __________;

che per l'art. 21 CPP la restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa unicamente se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa;

che in concreto il mancato ritiro della raccomandata è imputabile all'accusato, il quale non spiega, tantomeno prova, i motivi per quali sarebbe stato impedito di farlo;

che quand'anche si volesse prescindere dalla colpa per il mancato ritiro l'istanza non potrebbe essere comunque accolta, perché tardiva;

che per l'art. 22 cpv. 1 CPP l'istanza deve infatti essere presentata, pena la decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento;

che il signor __________ stesso ammette di aver avuto conoscenza del decreto quando ha ricevuto la citazioni intimatagli il 21 febbraio 2003 dalla Pretura di __________: nell'ipotesi  a lui più favorevole questa citazione gli è stata notificata il 29 gennaio 2003, ciò significa che la restituzione del termine doveva essere chiesta entro il 8 febbraio 2003;

che l'istanza 3 aprile 2003 è quindi tardiva e pertanto irricevibile;

visti                                  gli art. 21, 22, 208 e 210 CPP

pronuncia:1.L'istanza di restituzione dei termini è irricevibile.

2.L'opposizione è irricevibile.

3.L'incarto è ritornato al Ministero pubblico per quanto di sua competenza.

4.La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- relative a questa decisone sono a carico di __________ __________.

5.Intimazione a:

__________ __________, Via __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________, __________,

__________ __________, Via __________, __________,

Avv. __________ __________, Via __________, __________,

Il presidente:                                                                              La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 gennaio 2003 ed è ritornato al mittente il 28 gennaio 2003 con la menzione "non ritirato" (cfr. atto 9);

che la notificazione di atti giudiziari per raccomandata si reputa avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34);

che nella fattispecie la notificazione del decreto di accusa all'interessato è quindi validamente avvenuta il 22 gennaio 2003;

che di conseguenza l'opposizione è tardiva;

che l'accusato chiede la restituzione del termine per interporre opposizione, poiché sostiene di non avere mai ricevuto il decreto di accusa e di averne avuto conoscenza solo al ricevimento della citazione 21 febbraio 2003 della Pretura di __________;

che per l'art. 21 CPP la restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa unicamente se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa;

che in concreto il mancato ritiro della raccomandata è imputabile all'accusato, il quale non spiega, tantomeno prova, i motivi per quali sarebbe stato impedito di farlo;

che quand'anche si volesse prescindere dalla colpa per il mancato ritiro l'istanza non potrebbe essere comunque accolta, perché tardiva;

che per l'art. 22 cpv. 1 CPP l'istanza deve infatti essere presentata, pena la decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento;

che il signor __________ stesso ammette di aver avuto conoscenza del decreto quando ha ricevuto la citazioni intimatagli il 21 febbraio 2003 dalla Pretura di __________: nell'ipotesi  a lui più favorevole questa citazione gli è stata notificata il 29 gennaio 2003, ciò significa che la restituzione del termine doveva essere chiesta entro il 8 febbraio 2003;

che l'istanza 3 aprile 2003 è quindi tardiva e pertanto irricevibile;

visti                                  gli art. 21, 22, 208 e 210 CPP

pronuncia:1.L'istanza di restituzione dei termini è irricevibile.

2.L'opposizione è irricevibile.

3.L'incarto è ritornato al Ministero pubblico per quanto di sua competenza.

4.La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- relative a questa decisone sono a carico di __________ __________.

5.Intimazione a:

__________ __________, Via __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________, __________,

__________ __________, Via __________, __________,

Avv. __________ __________, Via __________, __________,

Il presidente:                                                                              La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2003.260/KRM

DA 34/2003

Bellinzona

14 aprile 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

__________ __________,__________.1983, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, cittadino jugoslavo, domiciliato a __________, Via __________, celibe, pittore

siccome

ritenuto colpevole di            lesioni semplici, furto d'uso, circolazione senza licenza di condurre;

fatti avvenuti                       il 23 agosto 2002 e il 1 settembre 2002 a __________;

reato previsto                      dall'art. 123 cifra 1 CP, art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, art. 95 cifra 1 LCS;

e meglio                             come al decreto d’accusa no. DA ______________________________ di data  __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini,__________, per cui fu proposta la condanna

1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Alla multa di fr. 300.--.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista                                 l'opposizione interposta in data 3 aprile 2003 dall'accusato;

rilevato                             che con lo scritto d'opposizione l'accusato chiede pure la restituzione del termine per interporre l'opposizione stessa;

consideratoin fatto e in diritto

che il decreto di accusa del 13 gennaio 2003 è stato intimato per raccomandata il giorno stesso al domicilio dell'accusato a __________;

che l'invio è rimasto in giacenza presso l'ufficio postale di __________ dal 15 al 22 gennaio 2003 ed è ritornato al mittente il 28 gennaio 2003 con la menzione "non ritirato" (cfr. atto 9);

che la notificazione di atti giudiziari per raccomandata si reputa avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34);

che nella fattispecie la notificazione del decreto di accusa all'interessato è quindi validamente avvenuta il 22 gennaio 2003;

che di conseguenza l'opposizione è tardiva;

che l'accusato chiede la restituzione del termine per interporre opposizione, poiché sostiene di non avere mai ricevuto il decreto di accusa e di averne avuto conoscenza solo al ricevimento della citazione 21 febbraio 2003 della Pretura di __________;

che per l'art. 21 CPP la restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa unicamente se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa;

che in concreto il mancato ritiro della raccomandata è imputabile all'accusato, il quale non spiega, tantomeno prova, i motivi per quali sarebbe stato impedito di farlo;

che quand'anche si volesse prescindere dalla colpa per il mancato ritiro l'istanza non potrebbe essere comunque accolta, perché tardiva;

che per l'art. 22 cpv. 1 CPP l'istanza deve infatti essere presentata, pena la decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento;

che il signor __________ stesso ammette di aver avuto conoscenza del decreto quando ha ricevuto la citazioni intimatagli il 21 febbraio 2003 dalla Pretura di __________: nell'ipotesi  a lui più favorevole questa citazione gli è stata notificata il 29 gennaio 2003, ciò significa che la restituzione del termine doveva essere chiesta entro il 8 febbraio 2003;

che l'istanza 3 aprile 2003 è quindi tardiva e pertanto irricevibile;

visti                                  gli art. 21, 22, 208 e 210 CPP

pronuncia:1.L'istanza di restituzione dei termini è irricevibile.

2.L'opposizione è irricevibile.

3.L'incarto è ritornato al Ministero pubblico per quanto di sua competenza.

4.La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- relative a questa decisone sono a carico di __________ __________.

5.Intimazione a:

__________ __________, Via __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________, __________,

__________ __________, Via __________, __________,

Avv. __________ __________, Via __________, __________,

Il presidente:                                                                              La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.