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10.2003.238

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-05-16 · Italiano TI
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Incarto n.10.2003.238/DEM

DA 847/2003

Bellinzona

16 maggio 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Massimo de'Sena in qualità di segretario, per giudicare

__________ __________,__________.1978, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, cittadino turco, domiciliato a __________, via __________, celibe, elettricista

difeso da: lic. iur. __________ __________,__________,

prevenuto colpevole di1. Circolazione in stato di ebrietà

fatti avvenuti a __________ il 31 dicembre 2002,

reato previsto dall’Art. 91 cpv. 1 LCStr;

2.Infrazione alle norme della circolazione

fatti avvenuti a __________ il 31 dicembre 2002,

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del __________ 2003 no. DA __________/__________ delProcuratore pubblico Antonio Perugini, __________,che propone la condanna:

1.Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.Alla multa di fr. 1'000.-- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto;

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 marzo 2003;

indetto                               il pubblico dibattimento in data odierna, al quale

sono presenti:

accusato, __________ __________, __________

difensore d'ufficio, lic. iur. __________ __________, __________

Gli accertamenti di fatto relativi all'infrazione alle norme della circolazione, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nel decreto d'accusa vengono sostanzialmente ammessi. La difesa contesta comunque che l'infrazione sia da ricondurre alla presenza minima accertata di alcol nel sangue dell'imputato.

L'incidente sarebbe invero avvenuto per una disattenzione da parte del prevenuto che non è riuscito a padroneggiare il veicolo in una curva pericolosa su un tratto stradale peraltro sdrucciolevole a seguito delle precedenti precitazioni.

Al di là del tasso rilevato ed indicato nella misura minima del 0,75 per mille, nessun altro indizio o riscontro permette di affermare che l'imputato circolasse sotto l'effetto di sostanze alcoliche e che l'infrazione alle norme della circolazione da lui commessa sia intervenuta quale conseguenza dell'assunzione di dette bevande alcoliche.

Chiede pertanto che il prevenuto venga prosciolto dal reato di guida in stato di ebrietà, ritenuta comunque pacifica l'infrazione alle norme della circolazione.

In conseguenza chiede una massiccia riduzione della pena proposta sia per quanto concerne la pena privativa di libertà che ritiene non proponibile nella misura in cui il prevenuto deve comunque andare prosciolto dall'imputazione di circolazione in stato di ebrietà, sia per quanto attiene all'ammontare della multa proposta che deve venir ridotta tenendo conto della situazione finanziaria non florida del prevenuto.

sentito                               per ultimo l'accusato;

posti i seguenti quesiti:

1.È __________ __________ autore colpevole di

1.1.Circolazione in stato di ebrietà?

1.2.Infrazione alle norme della circolazione?

2.In caso di risposta affermativa ai quesiti precedenti, quale pena gli deve essere comminata?

3.In caso di condanna, può __________ __________ beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.Il giudizio sulle spese processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2; art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                  negativamente al quesito no. 1.1, affermativamente al quesito no.1.2,

dichiara____________________,

condanna                         __________ __________, __________1978 di __________ e __________ n. __________, cittadino turco, __________, celibe,

1.  alla multa di fr. 1000.-;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Intimazione a:

__________ __________, via __________ __________, __________,

lic. iur. __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________, __________,

Comando della Polizia cantonale, __________,

Sezione esecuzione pene e misure, __________,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di __________,

fr.1000.00multa

fr.                       350.00       tassa di giustizia

fr.                       350.00       spese giudiziarie

fr.                     1700.00       totale