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Incarto n.10.2003.194
DA 711/2003
Bellinzona
7 maggio 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
__________ ____________________,nata __________ __________,di __________ __________ e __________ __________, nata il __________ 1960 a __________ __________ __________ (____________________), cittadina italiana, domiciliata a __________ __________, coniugata, infermiera,
difesa da: avv. __________ __________,__________,
prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione, per avere, a __________ nel periodo 16 dicembre 2002/21 febbraio 2003, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dellesercizio pubblico della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;
2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, per avere, a __________ nel periodo 16 dicembre 2002/21 febbraio 2003, svolto attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 23 cpv. 6 LDDS e 199 CPS; richiamato lart. 5 LEsProst;
La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
indetto il dibattimento 7 maggio 2003, al quale l'accusata ed il difensore, benché regolarmente citati a mezzo raccomandata del 3 aprile 2003, non sono comparsi, mentre il Sost. Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
1.2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 48, 63, 199 CPS; 23 cpv. 6 LDDS; 5 LEsProst; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG,
rispondendo ai quesiti:
dichiara__________, nata __________ __________,di __________ __________ e __________, nata il __________ 1960 a __________ __________ (__________), cittadina italiana, domiciliata a __________, coniugata, infermiera,
condanna __________, nata __________ __________,
1. alla multa di fr. 300.--;
non ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale;
assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
le partisono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
Intimazione a:
__________, c/o avv. __________, __________,
Sost. Procuratore pubblico Marisa Alfier, Via __________, __________,
Avv. __________, Via __________ __________, __________,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Sezione cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, __________,
Ufficio federale degli stranieri, __________,
Ufficio dei giudici dellistruzione e dellarresto.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di __________, nata __________,
fr. 300.00 multa
fr. 125.00 tassa di giustizia
fr. 75.00 spese giudiziarie
fr. - 300.00 dedotto importo già versato
fr. 200.00 totale