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10.2003.179

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-07-08 · Italiano TI
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Incarto n.10.2003.179

DA 667/2003

Bellinzona

8 luglio 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

__________ __________ __________,di __________ e di __________ nata __________, nata il __________ 1970 a __________ (__________), cittadina italiana, domiciliata a __________ __________ (__________), nubile, parrucchiera,

difesa da: avv. __________ __________,__________,

fatti avvenuti a __________ il 15 novembre 2002;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

fatti avvenuti a __________ il 15 novembre 2002;

3.  diffamazione, per avere conversando con terze persone, reso sospetto di condotta disonorevole __________ __________, affermando in particolare che quest'ultima "…intascava giornalmente almeno fr. 100.-- sottraendoli dagli incassi…" e che a seguito di particolari accordi con la ditta fornitrice "…era riuscita a truffare la __________ Sagl…";

fatti avvenuti a __________ nel corso del mese di giugno 2001;

reato previsto dall'art. 173 cifra 1 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28 febbraio 2003 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 8 luglio 2003, al quale hanno partecipato l'accusata, assistita dal difensore, avv. __________ __________, e la parte civile, patrocinata dall'avv. __________ __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, all'audizione del teste ed all'esame della parte civile;

sentito                               il difensore, il quale anzitutto rileva come non siano assolutamente dati i presupposti per ritenere che la sua patrocinata si sia messa al volante sotto l'influsso alcolico. In effetti i vari esami hanno dato esito negativo. Nemmeno possibile è una conferma della condanna per infrazione alle norme della circolazione. Da quanto emerso grazie alla testimonianza del signor __________ il signor __________ ha effettuato una manovra brusca ed imprevedibile che è stata all'origine della collisione. Nessuna colpa è di conseguenza imputabile alla signora __________. Per quanto concerne il reato di diffamazione solleva innanzitutto la questione dell'intempestività della querela. In via subordinata mette l'accento comunque sul fatto che la sua assistita contesta di aver detto le frasi imputatele e di aver preso direttamente in causa la signora __________. Ritiene che la testimonianza della signora __________ non sia attendibile. Chiede pertanto il proscioglimento da tutti i capi d'accusa e che la parte civile sia condannata al pagamento delle spese di procedura e di quelle di patrocinio;

sentito                               da ultima l'accusata, la quale non ha nulla da aggiungere;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara__________, di __________ e di __________ nata __________o, nata il __________ 1970 a ____________________, cittadina italiana, domiciliata a __________ __________ __________, nubile, parrucchiera,

autrice colpevole di diffamazione, art. 173 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ nel corso del mese di giugno 2001 e meglio come descritto nel decreto di accusa DA n. __________/__________ del __________ 2003;

e la prosciogliedalle accuse di:

1.    circolazione in stato d'ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS,

condanna                         __________,

1.  alla multa di fr. 300.--;

respingela richiesta formulata dall'accusata di risarcimento delle ripetibili e di addebito delle spese della procedura alla parte civile;

rinviala parte civile __________ __________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento (art. 267 CPP);

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________,

__________, __________,

Avv. __________, __________,

Avv. __________, __________,

e a

Comando della Polizia cantonale, __________,

Sezione esecuzione pene e misure, __________,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

Sezione della circolazione, __________,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, __________,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

Distinta spese                    a carico di __________,

fr.300.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       180.00       spese giudiziarie

fr.                         20.00       testi

fr.                     - 630.00       dedotta cauzione già versata

fr.                        70.00       totale